Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 7 maggio 2018, n. 4079
  Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari - svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio - ammissibilità  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2018-05-07;4079

A gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e.p.c. Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute agli Ispettorati Territoriali del lavoro, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Come noto, ai sensi dell' art. 30, comma 2, TUI  e dell' art. 14, comma 1 del DPR 394/1999  , il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.

L' art. 5, comma 9 - bis  , TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:

- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione ( art. 35 DPR 394/1999  ) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999  ) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all' art. 5, comma 9 - bis  , possa trovare applicazione anche in tali casi.

Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.


 

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Dott.ssa Tatiana ESPOSITO

IL DIRETTORE CENTRALE INL Dott. Danilo PAPA