Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 21 settembre 2009, n. 435
  Oggetto: conversione di patenti di guida. EL SALVADOR.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2009-09-21;435

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI - LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni Direzione Trasporti - PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione Civile - TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione Traffico e Trasporti - BOLZANO

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G. Americhe Uff. II - ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Centrale - Polizia Stradale - ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - ROMA

All'Unione Provincie d'Italia

All'A.N.C.I. - ROMA

Alla Divisione 7 (Ex MOT 5) - SEDE

Alla Divisione 10 (Ex MOT. 6) C.E.D. - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Ufficio Affari Internazionali - ROMA

All'A.N.I.T.A. Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici - ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI Associazione Nazionale Autotrasporto - ROMA

E p.c.: Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dip. per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale Segreteria Amministrativa SEDE - ROMA


 

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. 082/315861 del 11/09/2009, che l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati - All. 1 ) tra la Repubblica Italiana e El Salvador in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 19/09/2009.

Pertanto si fa presente agli Uffici Motorizzazione Civile che possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

In considerazione della data della comunicazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, la presente circolare potrebbe pervenire agli UMC in data successiva al 19/09/2009. Pertanto si comunica che è possibile, fino al 19/10/2009, accettare istanze di conversione di patenti salvadoregne con scadenza di validità compresa fra il 19/09/2009 ed il 19/10/2009. La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti salvadoregne alle categorie di patenti italiane.

Come si rileva dalle predette tabelle, non è possibile rilasciare patenti italiane delle categorie C, D, E, per conversione di d ocumenti di guida salvadoregni. Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia del fac simile (all. 2) delle patenti salvadoregne valide ai fini della conversione , con relati va traduzione dell'Ambasciata di El Salvador (all. 3).

Come precisato nell'elenco dei modelli di patenti, allegato dell'Accordo, il fac simile di patente salvadoregna riconosciuto valido ai fini della conversione è quello rilasciato a partire dal 1° agosto 2003, che presenta il riquadro che contiene la fotografia del titolare di colore diverso, a seconda della differente categoria di patente.

In applicazione dell'art. 6, paragr. 2 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato delle patenti di guida salvadoregne (all. 4) , che dovrà essere rilasciato dal Vice Ministro del Trasporti di El Salvador.

Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico - consolare salvadoregna per richiedere la certificazione in esame. Detta Rappresentanza fa da tramite per l'acquisizione del Certificato, lo traduce (all. 5 - fac simile traduzione) e lo consegna al richiedente.

Il Certificato deve recare in calce la "postilla" ai sensi della Convenzione dell'Aj a del 5 ottobre 1961; la traduzione del certificato, resa dalla Rappresentanza diplomatico - consolare, deve essere invece legalizzata in Prefettura.

Pertanto i documenti da acquisire, in aggiunta a quelli ordinariamente richiesti, sono il Certificato della patente sal vadoregna e la relativa traduzione.

Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compresi il predetto Certificato della patente salvadoregna e la relativa traduzione.

Le patenti salvadoregne convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati, comunicati dal Ministero degli Affari Esteri, secondo la seguente articolazione territoriale:

Ambasciata di El Salvador in Roma Via Gualtiero Castellini, 13 - 00197 - Roma tel. 068076605 fax 068079726

Circoscrizione: tutto il territorio della Repubblica Italiana, eccetto la Lombardia

Consolato Generale di Milano Via Monte Nero n. 11 - 20135 Milano tel. 0255017890 - fax 02 87395600

Circoscrizione: Lombardia

Ove necessario, codesti UMC potranno rivolgere a dette Rappresentanze diplomatiche specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, ovvero chiedere la traduzione della patente, secondo quanto previsto all?art. 8 dell'Accordo.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della resid enza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo.

Inoltre non possono essere convertite patenti salvadoregne ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Tale informazione è rilevabile dal Certificato della pa tente salvadoregna. Si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente salvadoregna residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione si ha solo dopo aver superato, con esito positivo, gli esami di revisione. Si suggerisce di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo.

La patente italiana verrà rilasciata dopo aver superato con esito positivo gli esami di revisione patente (art. 4, paragr. 2, Accordo Italia - El Salvador), per acquisire la certezza che il richiedente è a conoscenza della situazione.

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali si effettua la conversione delle patenti di guida rilasciate dagli stessi.

Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare tempestivamente la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.

 

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Arch. Maurizio Vitelli)