Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 18 gennaio 2019, n. 462
  Oggetto: Generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell'ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2019-01-18;462

Ai SIGG.RI PREFETTI - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE - ROMA

e, per conoscenza AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SEDE

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - SEDE


 

Si è avuto modo di rilevare che, a seguito dell'emanazione della circolare n. 14424/2013  , con la quale è stata sancita l'attribuzione, al soggetto che acquisisce la cittadinanza italiana, delle generalità desumibili dall'atto di nascita dello Stato estero di appartenenza, sono state sollevate diverse questioni sull'applicazione concreta della regola dei pieno riconoscimento del "nome d'origine", secondo i principi europei e costituzionali di tutela del patrimonio identitario.

Si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento delle attività di verifica delle generalità e dell'identità dei richiedenti ta cittadinanza italiana.

L'atto di nascita del Paese estero prodotto a corredo dell'istanza è destinato a far prova dell'identità del soggetto intestatario, in quanto contiene le sue generalità complete, nonché, mediante le annotazioni marginali, i fatti o gli atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente alla nascita a modificare o a integrare i dati identificativi.

Tanto logicamente esclude la possibilità per i richiedenti di stabilire di propria iniziativa, all'atto dell'istanza, quali siano le generalità che lo identificheranno da cittadino italiano, dovendo egli indicare nome e cognome conformi a quelli contenuti nell'atto di nascita, eventualmente debitamente annotato.

Può darsi atto degli eventuali mutamenti intervenuti nelle generalità degli istanti, alla sola condizione che dette variazioni siano state puntualmente pubblicizzate dalla competente Autorità di stato civile straniera a margine dell'atto di nascita del proprio cittadino.

Risulta quindi necessario che sia sempre accuratamente verificata la conformità tra le generalità desumibili dall'atto di nascita del Paese di origine del richiedente e quelle contenute - oltreché, ovviamente, ne! certificato penale dello Stato di provenienza - nel suo passaporto e in tutti gli atti rilasciati a suo favore dalle Autorità italiane, a partire dal permesso di soggiorno, pena la declaratoria di inammissibilità delle domande di cittadinanza ad opera delle Autorità riceventi.

Il principio appena descritto trova applicazione nei caso delle richiedenti coniugate che, in base all'ordinamento del proprio Paese, hanno sostituito al proprio il cognome del marito. Il diretto riconoscimento del cognome coniugale quale componente del nome di origine nei decreto di concessione della cittadinanza italiana è possibile ?laddove risulti l'espressa annotazione di tale evento nell'atto di nascita straniero.

Peraltro, qualora l'ordinamento dello Stato di origine non preveda le annotazioni marginali all'atto di nascita, neanche a seguito di atto propulsivo dell'interessato, si potrà consentire la produzione anche dell'atto di matrimonio, dal quale risultino le vicende modificative del cognome originario presente nell'atto di nascita e il conseguente "allineamento" delie nuove generalità.

Da tale atto deve cioè risultare che - pur in assenza di annotazioni marginali sull'atto di nascita - i dati anagrafici riportati nell'atto di matrimonio corrispondono a quelli contenuti nell'atto di nascita, ossia che si tratti del medesimo soggetto che, nei tempo, risulta aver cambiato le generalità nei casi consentiti dalia normativa nazionale.

La forza probatoria dell'atto di nascita trova efficacia anche nell'ipotesi del nome "patronimico", che, non essendo previsto dal nostro ordinamento, acquista la valenza di un secondo nome proprio.

La possibilità di rimuovere il patronimico dal "nome d'origine" del destinatario del provvedimento di conferimento dei nostro status civitatis è perciò subordinata alla condizione della espressa annotazione di tale modifica nell'atto di nascita straniero.

Si richiama pertanto l'attenzione su siffatte indicazioni operative, destinate a garantire sin dall'avvio del procedimento l'individuazione delle corrette generalità dei richiedenti, nell'auspicio che la loro attuazione possa evitare impropri interventi correttivi da parte di codeste Prefetture, delle Rappresentanze Consolari e degli Ufficiali di stato civile sui decreti di conferimento emanati da questa Direzione Centrale.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

 

IL DIRETTORE CENTRALE Rabuano