Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 24 febbraio 2017, n. 4664
  Oggetto: Sri Lanka. Entrata in vigore del nuovo Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2017-02-24;4664

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI AGLI UMC - LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni - PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti - TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione Traffico e Trasporti

Alla REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia D.C. Pianificazione - Sez Logistica e trasporto merci - TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA Valle d'Aosta - Aosta

E p.c.: MINISTERO DELL' INTERNO - Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni - Servizio Polizia Stradale - ROMA

- Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Polizia Scientifica - ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - ROMA

All'Unione Provincie d'Italia - ROMA

All' A.N.C.I. - ROMA

All' A.N.I.T.A. Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici - ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI Associazione Nazionale Autotrasporto - ROMA

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA

All'Ambasciata di Sri Lanka - Roma

Alla Divisione 6 - SEDE

Al C.E.D. - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Ufficio Affari Internazionali - ROMA


 

Con Circolare prot. n. 25215/23.18.01 del 14.11.2016 è stata richiamata l'attenzione di codesti Uffici sulla scadenza dell'Accordo di reciprocità, in materia di conversione di patenti di guida, tra Italia e Sri Lanka e, contestualmente è stato comunicato che, non appena concluse le procedure necessarie al rinnovo dello stesso, sarebbero state diramate le opportune informazioni per la ripresa delle conversioni delle patenti di guida srilankesi.

Dopo specifico iter, curato con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato definito, con le autorità srilankesi, il nuovo "Accordo, per scambio di Note, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida" che, secondo specifica comunicazione del predetto Dicastero, entrerà in vigore il giorno 04.03.2017. L'Accordo, ai sensi dell'art. 10 dello stesso, avrà durata di cinque anni e, pertanto, cesserà i suoi effetti il giorno 04.03.2022.

Si precisa che le domande di conversione di patenti srilankesi, in corso di validità potranno, di fatto, essere accettate a decorrere da lunedì 06.03.2017 poiché il 04.03.2017 cade di sabato, giorno in cui gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico.

Pertanto il giorno 06.03.2017 - e solo in tale data - potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida srilankesi eventualmente scadute il 04 e il 05 marzo 2017.

Si trasmette, solo nella versione in lingua italiana, il testo del nuovo Accordo che, come evidente differisce, rispetto al precedente, per minime modifiche apportate nei seguenti articoli e parti:

- art. 5  - paragrafi 1 e 2,

- art. 6  - paragrafo 2, lettera a),

- art. 10  - paragrafo 6.

Nello stesso è stato aggiunto il paragrafo 7, - formula conclusiva (modificata la tempistica entrata in vigore dell'Accordo stesso).

E' comunque opportuno osservare che dette variazioni non riguardano le modalità operative di competenza di codesti Uffici. Le Tabelle di equipollenza e l'elenco "Modelli di patenti di guida", che costituiscono gli allegati tecnici all'Accordo ( art. 6  ), sono stati opportunamente aggiornati. In Italia la conversione sarà effettuata, senza esami, in conformità alla II e III Tabella. Come già in uso durante la vigenza del precedente Accordo, la II Tabella di equipollenza va utilizzata per le patenti rilasciate in Sri Lanka su modello conforme a quello di cui al punto 3 dell'elenco "Modelli di patenti di guida".

La conversione potrà ovviamente essere effettuata esclusivamente per le patenti srilankesi redatte sui tre modelli individuati nel citato elenco. I suddetti allegati tecnici (ossia le Tabelle di equipollenza e l'elenco "Modelli di patenti di guida) nonché le immagini a colori dei tre modelli di patente di guida srilankese, si trasmettono con la presente, solo agli Uffici della Motorizzazione e alle forze dell'ordine in indirizzo, in quanto necessari per l'applicazione dell'Accordo in oggetto.

Come in precedenza anche l'art. 8 del nuovo Accordo prevede che l'autorità italiana che procede alla conversione della patente di guida srilankese - in aggiunta alla documentazione di rito - acquisisca il Certificato di autenticità e validità della patente stessa, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica srilankese in Italia, sulla base di informazioni fornite dalla competente autorità in Sri Lanka.

L'autorità srilankese ha confermato che detto Certificato sarà redatto sul modello già in uso durante la vigenza del precedente Accordo.

E' necessario evidenziare che per il momento l'acquisizione del Certificato di autenticità e validità deve essere effettuata da codesti Uffici secondo le istruzioni impartite con Circolare prot. n. 22453/23.18.01 del 02.10.2015  - e relativo allegato 2 - nonché con successiva Circolare integrativa prot. n. 13940/23.18.01 del 16.06.2016 delle quali si richiamano i contenuti.

Si ribadisce che la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta della Rappresentanza diplomatica srilankese contenete il Certificato in questione. Eventuali modifiche delle procedure di acquisizione del citato Certificato saranno opportunamente comunicate da questa Direzione, dopo averle concordate ufficialmente con l'autorità srilankese.

Si conferma, come precedentemente in uso, che la patente srilankese esibita in originale per la richiesta di conversione, deve essere ritirata all'atto del rilascio della patente di guida italiana. Infatti, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente che ha richiesto la conversione può condurre veicoli in Italia (sempre nel rispetto dell' art. 135 del C.d.S.  ) o all'estero con la propria patente srilankese. Fanno ovviamente eccezione casi particolari come ad esempio quello in cui la patente da convertire sia presso codesti Uffici della Motorizzazione poiché trasmessa ai sensi dell' art. 135 - comma 14 - del C.d.S.  dalle competenti Prefetture (o direttamente dalle Forze di Polizia che hanno rilevato la violazione). In tale fattispecie ovviamente la patente dovrà essere trattenuta presso codesti Uffici fino al compimento della procedura di conversione ovvero fino all'eventuale applicazione della Circolare prot. n. 29095/08.03 del 16.12.2015, nel caso non possa procedersi alla conversione.

Le patenti srilankesi convertite in Italia dovranno essere restituite ( art. 7 dell'Accordo  ) con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati:

Consolato Generale della R.D.S. dello Sri Lanka Via Francesco Melzi d'Eril 34 - 20154 - Milano

Per le regioni: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Ambasciata della R.D.S. dello Sri Lanka Via Adige 2 - 00198 - Roma

Per le restanti regioni.

In via generale si ricorda che non si può procedere al rilascio della patente di guida italiana nel caso non venga consegnata la patente di guida srilankese in originale. Si ricorda altresì che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione( art. 4 dell'Accordo  ). Nel rispetto dell'art. 5 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Resta confermato anche quanto in uso con l'Accordo precedentemente in vigore, in merito all'applicazione dell'art 4 - paragrafo 2 - che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza di conversione.

Pertanto, in presenza di titolari di patenti srilankesi residenti nel territorio italiano da oltre quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione ( art. 128 del C.d.S.  ) per sostenere i prescritti esami teorici e pratici. Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al citato art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella srilankese. Si evidenzia che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente srilankese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana è revocata, ai sensi dell' art. 130 del Codice della Strada  .

In merito si ritiene necessario far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una comunicazione del tipo "Contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 dell'Accordo Italia - Sri Lanka. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata ( art. 130 del C.D.S  ). La patente srilankese, oggetto di conversione, non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Sri Lanka).

La presente comunicazione vale come avvio del procedimento, ai sensi dell' art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  ."

Tale comunicazione è necessaria per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La stessa può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, o meglio su foglio a se stante da trattenere agli atti dell'Ufficio e di cui potrà essere rilasciata copia all'interessato.

Si conferma il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

Si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo in oggetto; inoltre è stata depennata l'indicazione relativa ad "El Salvador" poiché, come noto, il relativo Accordo non è più valido dal 19.09.2014.

Si ricorda che l'aggiornamento dell'elenco in questione deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.


 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Arch. Maurizio Vitelli



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -