Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 2 maggio 2018, n. 5070
  Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito ai criteri di accesso al Reddito di Inclusione.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2018-05-02;5070

Al Segretario Generale dell' ANCI - Sede


 

In riscontro alla nota prot. n. 42/W/LP/DW/SP/ms - 18, del 19 febbraio 2018  , si rappresenta quanto segue:

La misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D. Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017  , denominata Reddito di inclusione (Rei), presenta dei requisiti d'accesso ben precisi, quanto alla residenza e al soggiorno dei beneficiari, specificati dall' art. 3, comma 1, lett. a)  , a mente del quale: "Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda."

Rispetto ai cittadini di paesi terzi, in via di principio, è dunque necessario essere in pos sesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo di cui all' art. 9, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286  - in precedenza denominato Carta di soggiorno - che potrà essere rilasciato dal Questore allo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la dispo nibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, oltre che di un idoneo alloggio.

Quanto, invece, alla peculiare situazione dei cittadini di Stati terzi richiedenti protezione internazionale, vanno distinte tre ipotesi. Infatti, in relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria, o la condizione di titolare di protezione umanitaria.

La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.

Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria effettuata dalle competenti Commissioni Territoriali.

Diversamente, il cittadino di un paese terzo che non possiede i requisiti per essere riconosciuto protetto internazionale, ma nei cui confronti sono riconosciute gravi ragioni umanitarie, viene riconosciuto come avente diritto ad una protezione umanitaria, e pertanto la commissione raccomanda al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dell' art. 5 c. 6 del D. Lgs. n.286/1998  , visto anche quanto disposto dall' art. 32 D. Lgs. n. 25/2008  .

Rispetto alla questione che ci occupa, ovvero il diritto dei titolari di protezione internazionale a richiedere il beneficio del Rei, va detto che, in base a quanto disposto dall' art. 27 del D. lgs. n. 251, del 19/11/2007  , i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Per questo motivo la circolare INPS n. 172, del 22/11/2017  , al punto 1.1. richiama tra i potenziali richiedenti, anche i titolari di specifica protezione internazionale quale asilo politico (rifugiato politico) e protezione sussidiaria, oltre agli apolidi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, analogamente a quanto indicato nel quadro B della domanda di reddito di inclusione.

Alla luce del contesto normativo sopra delineato, è possibile affermare che i titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui anche all' art. 14, comma 4, del DPR n. 21/2015  , non posseggono il requisito di soggiorno ri chiesto dalla normativa vigente in materia di reddito di inclusione.

Quanto alla possibilità, indicata da codesto segretario generale, di poter ricomprenderne i titolari di protezione umanitaria nella fattispecie di cui all' art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 147/2 017  , in forza di quanto disposto dall' art. 41 del D. Lgs. n. 286/98  , si osserva, innanzitutto, che tale disposizione va coordinata con quanto stabilito successivamente dall' art. 80, comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388  , in base al quale "l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno".

Tale norma ha ridotto il novero dei possibili destinatari delle misure di assistenza sociale, distinguendo la possibilità di accedere alle prestazioni sulla base del titolo di soggiorno posseduto. Nello specifico, si subordina al requisito del titolo di lungo soggiornanti, l'accesso degli stranieri "all'assegno sociale e al le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente", mentre per le altre prestazioni e servizi sociali si mantiene l'equiparazione con i cittadini italiani solo per quegli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, come nel caso dei titolari di protezione umanitaria, il cui permesso di soggiorno ha durata biennale. In tal modo, il legislatore ha inteso differenziare le suddette prestazioni, assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro Paese, come nel caso dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Sulla base di quanto precede, la risposta ai quesiti posti dalle amministrazioni comunali, circa la possibilità di ricomprendere i titolari di protezione umanitaria tra i possibili beneficiari del Rei, non può che essere di segno negativo, tenuto conto che quest'ultima misura ben può essere annoverata tra le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali - in quanto qualificato espressamente quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione  , dall' art. 2 , comma 13 , del D. Lgs. n. 147/2017  - e, quindi, riservata ai soggiornanti di lungo periodo.

 

Il Direttore Generale Raffaele Michele TANGORRA