Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. 5391
  Oggetto: Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2006-02-17;5391

AI SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

e,p.c. AI PRESIDENTI DI CORTE DI APPELLO SEZIONI MINORIAI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

AI SIGNORI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

AI SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE COMUNITA' PUBBLICHE PER I MINORENNIAI SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEGLI UFFICI I, II, III CAPO DIPARTIMENTO

AI SIGNOR DIRIGENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA FORMAZIONE - SEDE


 

Questo Dipartimento, nell'ambito delle iniziative promosse e realizzate per il Programma Esecutivo d'Azione annuale di ciascuna Direzione Generale, ha inserito l'obiettivo di ridefinire il modello organizzativo e funzionale degli Istituti Penali per i Minorenni.

Come esplicitato nel precedente relativo carteggio, l'esigenza di ridefinire il modello è scaturita dalla necessità di verificare, a distanza di molti anni dall'emanazione della circolare 68080 del 1995, l'adeguatezza delle disposizioni in essa contenute alla luce della normativa europea e dei cambiamenti registrati nell'ultimo decennio:

- legislazione nazionale in materia di decentramento regionale ed in materia di diritto penitenziario, giurisprudenza della corte costituzionale sull'applicazione al settore minorile del diritto penitenziario vigente per gli adulti;

- consistenza dell'utenza sia in termini quantitativi che qualitativi. In tal senso particolare rilevanza ha assunto l'intensificarsi dei fenomeni migratori e del crescere dell'utenza caratterizzata da gravi disturbi psicopatologici;

- riduzione del personale dell'area tecnica e di polizia penitenziaria con effetti sul livello di adeguatezza degli standard di intervento;

- interventi strutturali in alcuni IPM e persistenza in altri di condizioni logistiche che hanno limitato la completa applicazione della circolare prot. 60080 del 19 gennaio 1995.

Per la complessità degli argomenti trattati ed allo scopo di rendere il prodotto finale condiviso e partecipato il Dipartimento ha promosso una metodologia che ha consentito di raccogliere da tutte le articolazioni territoriali il sapere che deriva dall'esperienza e le proposte di cambiamento. Sono stati, pertanto, realizzati, dei focus group in cui sono stati coinvolti tutti gli istituti Penali per i Minorenni e le diverse aree professionali che operano al loro interno. Un gruppo di lavoro ristretto appositamente istituito, costituito dal Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, il Dirigente ed alcuni funzionari dell'Ufficio I nonché da sei Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni, ha poi provveduto alla sintesi dei contenuti emersi nei focus group in vista dell'elaborazione della presente circolare, predisposta dall'Ufficio I° di questa Direzione Generale.

Il lavoro svolto ha avuto l'obiettivo di integrare le precedenti disposizioni intervenendo in particolar modo sulle seguenti dimensioni:

Dimensione Normativa

L'introduzione del D.P.R. 230/2000  ha rappresentato sicuramente un elemento di novità rilevante nell'ambito del Diritto Penitenziario. Tuttavia tale decreto non può supplire alla mancanza a tutt'oggi di un Ordinamento e di un Regolamento Penale per i minorenni in stato di detenzione. Pertanto si è ritenuto opportuno focalizzare ed approfondire alcuni elementi del modello di intervento alla luce della normativa emanata da Organismi Europei - «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile» (ONU, New York, 29 novembre 1985: c.d. Regole di Pechino); Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991  sulla protezione dell'infanzia - e della recente giurisprudenza italiana in materia;

Dimensione Organizzativa

Si è reso necessario ampliare la divisione in aree funzionali degli IPM separando l'area contabile da quella amministrativa. Inoltre si è ritenuto opportuno articolare i compiti e le funzioni del servizio sanitario e psicologico che, pur non costituendo delle aree funzionali a se stanti, necessitavano di maggiori delucidazioni, in quanto non adeguatamente disciplinati dalle precedenti disposizioni di questo Dipartimento. Quanto sopra è stato motivato anche dall'esigenza di adeguare il modello operativo ai mutamenti dei fenomeni sociali, che vedono emergere una devianza minorile con rilevanti problemi di ordine sanitario, tra i quali particolare consistenza assume quello del disagio psichico.

E' stata prestata particolare attenzione, quale filo rosso conduttore, al sistema ed agli strumenti di comunicazione tra le aree funzionali con particolare riferimento alla definizione, realizzazione, valutazione e verifica del progetto di Istituto.

Dimensione Operativa

Si è ritenuto di riconfermare la suddivisione in gruppi dell'utenza , in considerazione del condiviso riconoscimento , supportato dall'esperienza operativa e dalla specifica letteratura scientifica, del valore del lavoro sul e con il gruppo dei pari come strumento pedagogico indispensabile per un'azione psico-educativa efficace.

Tuttavia, considerate le difficoltà emerse nell'applicazione di quanto previsto dalla precedente circolare in merito alla divisione in gruppi ed all'abbinamento stabile di personale dell'area tecnica e dell'area sicurezza, si è ritenuto di salvaguardare tale modello, laddove sia ancora attuabile, e di lasciare alla discrezionalità di ogni singolo Istituto di dotarsi di propri criteri per la differenziazione dell'utenza osservando diversi criteri secondo i seguenti principi cardine:

- tutela diritti soggettivi dei minorenni;

- promozione dell'integrazione sociale e etnica.

E' stato posto, inoltre, l'accento sulla necessità di intervenire per superare la dicotomia tra interventi volti a garantire la sicurezza e interventi educativi. A tal proposito si è voluto sottolineare come anche i provvedimenti disciplinari possano avere una valenza educativa se inscritti e pensati entro il patto-progetto educativo elaborato dall'équipe e sottoscritto dal minore.

E' stata, inoltre, aggiornata la parte relativa all'istruzione ed alla formazione professionale in linea con quanto previsto dalla Legge Delega al Governo del 28 marzo 2003 n. 53 e successivi decreti attuativi. E' stato dato rilievo alla formazione professionale e ai tirocini lavorativi come strumenti indispensabili a promuovere opportunità concrete di reinserimento sociale.

Dimensione Valutativa

Sono stati introdotti alcuni punti volti a sottolineare l'importanza della dimensione valutativa dell'intervento sia in termini di progetto di Istituto, sia in termini di progetto educativo individualizzato sul minore. Gli indicatori proposti possono rappresentare degli utili spunti per impostare un piano di valutazione e verifica delle attività svolte senza pretendere di essere esaustivi.

Dimensione Formativa

Si è posto l'accento sull'esigenza di garantire spazi di riflessione sull'agire quotidiano, di formazione e supervisione, anche tra pari, per tutti gli operatori, in termini di attività volte ad incrementare l'efficacia degli interventi e prevenire la sindrome del burn-out degli operatori.

Tanto premesso si invitano le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile a trasmettere l'allegata circolare agli altri Servizi Minorili di rispettiva competenza e le Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni a darne massima diffusione tra tutto il personale presente in ogni sede.

Si resta in attesa di assicurazione.


 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO: Rosario Priore



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA DEGLI ISTITUTI PENALI PER I MINORENNI

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI PER UNA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA

FINALITA' ISTITUZIONALI

GARANZIA DEI DIRITTI SOGGETTIVI

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA

4.1 Divisione in aree funzionali

4.1.2 Servizio sanitario

4.1.3 Servizio psicologico

4.2 La Direzione - Coordinamento tra le aree

4.3 Gruppo di Programmazione e Verifica

4.4 Conferenza dei Servizi

4.5 Riunioni dell'Équipe tecnica

4.6 Standard strutturali degli Istituti Penali per i Minorenni

DIMENSIONE OPERATIVA - STRUMENTI E METODOLOGIA DI INTERVENTO -

5.1 Progetto di Istituto

5.2 Organizzazione in gruppi

5.3 Attività scolastiche, di lavoro e di animazione

5.4 Integrazione con la comunità esterna

5.5 Organizzazione della vita istituzionale

5.6 Prassi di ingresso

5.7 Assegnazione dei minorenni all'educatore

5.8 Valenza e significato della presenza dell'educatore

5.9 Modalità operative all'interno del gruppo

5.10 Rapporti con i familiari e con le altre persone significative

5.11 Colloqui

5.12 Accompagnamento e sostegno dei minori in udienza

5.13 Équipe

5.14 Progetto educativo

5.15 Scheda tecnica

5.16 Consiglio di disciplina

5.17 Infrazioni disciplinari

5.18 Assistenza religiosa

5.19 Traduzioni

5.20 Sussidi e premi

DIMENSIONE VALUTATIVA - Verifica e valutazione -

DIMENSIONE FORMATIVA - Supervisione -

L'aggiornamento delle disposizioni relative all'organizzazione ed alla gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni nasce dall'esigenza di recepire quanto previsto dalla nuova normativa vigente in materia ( D.P.R. 230/2000  ) e dalle convenzioni internazionali riguardo alla protezione dell'infanzia.

Il Dipartimento si è proposto di promuovere la realizzazione di un ordinamento penitenziario minorile e conseguentemente di un regolamento di esecuzione la cui assenza, inevitabilmente, aggiunge un elemento di difficoltà nella gestione degli Istituti Penali per i Minorenni, pur dotati dei rispettivi regolamenti interni.

La Circolare, inoltre, è finalizzata ad attivare un modello organizzativo - gestionale basato sulla individuazione di metodologie e procedure operative che costituiscano un punto di riferimento per tutti gli Istituti, compatibilmente con i diversi assetti strutturali e le differenti tipologie di utenza derivanti dalla collocazione geografica degli IPM a livello nazionale.

Per la stesura della Circolare questo Dipartimento ha coinvolto i Servizi periferici, attraverso un lavoro di consultazione realizzato con la tecnica dei focus-group e l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro. Si è così pervenuti all'elaborazione del presente documento che raccoglie ed integra le precedenti circolari emanate in materia.

In particolare si segnala che, sulla base delle sollecitazioni provenienti dai focus-group, si è ritenuto opportuno riservare al punto 4, relativo alla "Dimensione Organizzativa dell'Istituto", dei paragrafi specifici al servizio Sanitario e a quello Psicologico. Detti servizi, infatti, pur non costituendo delle aree funzionali a sé stanti, necessitano di maggiori chiarificazioni in merito ai compiti e alle funzioni svolte, dal momento che non sono stati adeguatamente disciplinati nelle precedenti disposizioni di questo Dipartimento. Tale scelta è stata dettata anche dall'esigenza di adeguare il modello operativo ai mutamenti dei fenomeni sociali, che vedono sempre più emergere una devianza minorile con rilevanti problemi di ordine sanitario, tra i quali particolare rilevanza assume quello del disagio psichico.

Le disposizioni impartite nella presente Circolare non pretendono di essere esaustive rispetto a quanto potrebbe essere disciplinato da un ordinamento penale minorile e, pertanto, in caso di conflitto tra fonti normative diverse deve considerarsi prevalente la fonte normativa gerarchicamente superiore o, in caso di parità di dette fonti, la più favorevole al minorenne.

La Corte Costituzionale è intervenuta, infatti, più volte per salvaguardare la specificità della condizione minorile anche nell'esecuzione penale e per ribadire la non parificabilità tra adulti e minori. Con la sentenza n. 109 del 22 aprile 1987 ha ribadito la necessità di contrastare un'applicazione automatica e rigida della norma sia per quanto riguarda le norme penitenziarie sia per quelle penali attualmente vigenti per gli adulti.

I soggetti in età evolutiva esigono la specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento e per loro va sempre affermata la priorità della funzione rieducativa delle pene. La protezione della personalità del minore, infatti, trova specifica ed autonoma garanzia all'interno della Carta Costituzionale. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto dei diritti dei minorenni, così come sancito dalle direttive internazionali ed in particolare dalle «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile» (ONU, New York, 29 novembre 1985: c.d. Regole di Pechino) e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991  .

1. PRINCIPI FONDAMENTALI PER UN'EFFICACE AZIONE EDUCATIVA

Il principio fondamentale che deve permeare l'organizzazione e il funzionamento a tutti i livelli dell'Istituto Penale per i Minorenni è quello di garantire ai detenuti e al personale un ambiente fisico e relazionale improntato al rispetto della dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi bisogni. In questa accezione si riconosce al contesto il potere di orientare la qualità della vita relazionale e di rappresentare una cornice indispensabile per avviare processi di cambiamento dell'utenza.

L'Istituto Penale per i Minorenni, luogo deputato ad eseguire le misure penali maggiormente afflittive, deve garantire, per la specificità delle caratteristiche dell'utenza, un contesto informato al principio della legalità, quale presupposto indispensabile per promuovere la riflessione ed il cambiamento rispetto ad un percorso di vita deviante.

La qualità delle relazioni, l'autorevolezza del personale e l'esempio del civile svolgersi della vita quotidiana rappresentano i presupposti sui quali si fonda un'efficace azione educativa.

In tale prospettiva, azione educativa e azione sanzionatoria rappresentano aspetti complementari e non contrapposti. La regola costituisce un elemento per la salvaguardia dell'individuo e della collettività a cui appartiene ed è una condizione indispensabile per la promozione e la realizzazione di un contesto in grado di garantire un clima di civile convivenza.

Il modello organizzativo-gestionale-operativo individuato nella Circolare consentirà, pertanto:

- di razionalizzare gli strumenti e le procedure necessarie ad attuare le decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile e di garantire i diritti di cui sono portatori i giovani privati della libertà;

- di rielaborare ed adeguare le disposizioni emanate nel passato;

- di confermare e valorizzare modelli ed esperienze già sperimentati in alcune aree;

- di rendere maggiormente omogenee l'organizzazione, la gestione e i livelli essenziali di trattamento degli Istituti, pur nel rispetto delle differenze dovute alle dimensioni e alle caratteristiche delle strutture, alla diversa tipologia dell'utenza derivante dalle specificità dei fenomeni sociali tipici di ogni territorio.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che gli Istituti Penali Minorili hanno negli ultimi anni subito un radicale cambiamento dell'utenza, derivante sia dai nuovi riferimenti normativi, sia dal fenomeno dei processi migratori, sia da un meccanismo di delega al settore penale minorile di una varietà di casi che non trovano adeguate risposte nel settore sociale e sanitario, nonché dall'aggravarsi, specialmente in alcune aree, del fenomeno del reclutamento dei minorenni da parte della criminalità organizzata.

La presente Circolare conferma e/o integra, secondo le indicazioni e le sollecitazioni dei componenti del gruppo di lavoro, nonché di quanto emerso dai documenti dei focus group, alcuni aspetti delle seguenti aree che definiscono il servizio degli Istituti Penali per i Minorenni:

- le finalità istituzionali;

- i diritti soggettivi;

- l'organizzazione;

- le procedure;

- le metodologie d'intervento.

2. FINALITA' ISTITUZIONALI

Le finalità dell'Istituto Penale per i Minorenni sono identificabili in:

- esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

- garanzia dei diritti soggettivi dei minori;

- attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore anche attraverso: l'ordinato svolgimento della vita comunitaria; la riflessione sulle motivazioni delle condotte antigiuridiche, sulle conseguenze delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione;

- la promozione del processo di cambiamento delle condizioni e degli stili di vita personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

Condizione prioritaria per il raggiungimento di dette finalità è la cura del contesto istituzionale in termini di attività di mantenimento di un sistema di relazioni interprofessionali in una prospettiva di integrazione e collaborazione ( art. 4 comma 1 D.P.R. 230/2000  ).

Al perseguimento di dette finalità concorrono i Servizi Minorili di cui all' art. 8 del D.L.vo n. 272/89  e i Servizi di assistenza degli Enti locali, attraverso modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multiprofessionalità e la interconnessione delle risorse comunitarie.

3. GARANZIA DEI DIRITTI SOGGETTIVI

Considerata la specificità del contesto detentivo minorile, l'assoluta preminenza per i minori della funzione rieducativa della pena, la conseguente esigenza della differenziazione del trattamento penitenziario rispetto a quello previsto per gli adulti, la necessità di finalizzare tutte le azioni trattamentali nella direzione di una rapida e definitiva fuoriuscita del minorenne dal circuito penale, l'attività trattamentale non può prescindere dall'attuare le condizioni che garantiscano ai minori il rispetto dei seguenti diritti:

- diritto alla salute ed alla crescita armonica sia fisica che psicologica;

- diritto all'istruzione, al lavoro, alla socializzazione, alle attività ludiche;

- diritto a non avere interrotti i processi educativi in atto e mantenere i legami con le figure significative;

- diritto ad esprimere liberamente il proprio credo religioso e di esercitarne il culto;

- diritto all'assistenza affettiva e psicologica;

- diritto, per i minori ed il personale, ad usufruire di ambienti rispettosi della dignità umana ed igienicamente sicuri.

4. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO

4.1 Divisione in aree funzionali

Ciascun Istituto è suddiviso in quattro aree funzionali:

- l'area tecnica che comprende: educatori, psicologi (anche consulenti), mediatori culturali (consulenti), insegnanti, animatori, istruttori, volontari, altro. E' coordinata dall'educatore più alto in grado e/o con più anzianità di servizio, con l'eventuale adozione di un sistema a turnazione biennale tra tutti gli educatori in servizio;

- sicurezza costituita dalla Polizia Penitenziaria, coordinata dal comandante di reparto;

- area amministrativa coordinata dal funzionario amministrativo più alto in grado e/o con più anzianità di servizio;

- area contabile, coordinata dal funzionario con qualifica professionale di ragioniere più alto in grado o dal collaboratore più anziano.

4.1.2 Servizio sanitario

Pur non avendo un carattere di vera e propria area funzionale il servizio sanitario, in virtù dell'elevato grado di autonomia professionale riconosciuto alle relative figure professionali e conseguentemente ai cambiamenti introdotti dalla riforma della medicina penitenziaria, e considerato il panorama delle diverse e complesse esigenze sanitarie dall'utenza minorile, deve assumere un assetto organizzativo specifico.

Da ciò ne consegue che:

- il servizio sanitario deve essere coordinato dal sanitario incaricato, o incaricato provvisorio, che, nello svolgimento dei compiti previsti dalla Legge 740/70  , dall' art. 11 della Legge 354/75  e dall' art. 17 del D.P.R. 230/00  , dipende amministrativamente direttamente dal Direttore dell'Istituto. Il sanitario è, inoltre, chiamato a collaborare con la Direzione per tutto quanto attiene ai processi di riforma nel settore e ai relativi rapporti con i servizi del Sistema Sanitario Nazionale;

- tra i compiti del medico incaricato previsti dalla normativa vigente si ricordano:

i. la visita di primo ingresso che deve essere effettuata entro 24 ore dall'entrata del minore in Istituto;

ii. le visite mediche per accertare l'idoneità al trasferimento, all'isolamento disciplinare dei detenuti o per valutare l'esigenza di predisporre un isolamento sanitario per patologie infettive;

iii. la prevenzione igienico-ambientale, che comprende la verifica ed il controllo dei locali in cui il minore abitualmente soggiorna, in particolar modo se a rischio per patologie infettive: servizi igienici, laboratori, palestre, locali preposti alla preparazione e consumo del vitto, nonché valutazione qualitativa e quantitativa dello stesso in rapporto alle tabelle nutrizionali, ed infine controlli igienici del personale addetto alla catena alimentare (vaccinazioni e libretto di lavoro);

- fanno parte del servizio sanitario dell'Istituto: i medici di guardia, i sostituti dei medici incaricati, i medici specialisti convenzionati e gli Infermieri professionali;

Ferme restando le competenze medico legali che il sanitario svolge nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, il servizio sanitario è prevalentemente rivolto all'utenza detenuta; possono accedere a detto servizio anche gli agenti di Polizia Penitenziaria o gli altri operatori soltanto per infortuni o malesseri intervenuti durante l'attività lavorativa.

4.1.3 Il servizio psicologico

Nell'ambito dell'area tecnica si ritiene altrettanto necessario prevedere un responsabile del Servizio psicologico al quale siano attribuite funzioni di coordinamento soprattutto in relazione alle esigenze dell'utenza ed ai rapporti con i referenti della medesima area psicologica del Servizio Sanitario Nazionale del territorio.

Funzioni prioritarie del Servizio psicologico sono:

- produzione di conoscenza, insieme alle altre figure dell'équipe, sul minore per l'A.G., in particolar modo per quanto riguarda la valutazione della personalità del minorenne ( art. 9 D.P.R. 448/88  );

- valutazione della compatibilità del soggetto dal punto di vista psicologico con il regime detentivo - valutazione del rischio di atti lesionistici anche gravi autodiretti e/o eterodiretti;

- intervento sulla crisi;

- sostegno psicologico o psicoterapeutico, per gli psicologi abilitati alla psicoterapia.

Il coordinamento del servizio psicologico è affidato allo psicologo di ruolo più alto in grado; fanno parte del servizio psicologico anche gli psicologi in convenzione.

4.2 La Direzione - Coordinamento tra le aree

La figura principale di coordinamento è rappresentata dal Direttore, cui appartiene la responsabilità complessiva dell'Istituto.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla Legge 354/75  e dal successivo D.P.R. 230/2000  , il Direttore promuove, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile, il lavoro di rete interistituzionale finalizzato alla definizione di intese e collaborazioni con gli Enti Locali, le ASL, le associazioni e gli organismi pubblici e privati. Il Direttore è anche responsabile della sicurezza, della programmazione, verifica e valutazione dell'attività dell'Istituto.

Le funzioni di vicario del Direttore sono svolte da un educatore, dallo stesso individuato, sulla base delle competenze e dell'esperienza acquisita.

4.3 il Gruppo di Programmazione e Verifica - G.P.V.

La finalità preminente di tale gruppo è quello di mantenere l'integrazione tra le varie aree di cui è costituito un Istituto e dunque l'integrazione dell'azione istituzionale cui ogni area contribuisce per quanto di propria competenza.

Esso è costituito dal Direttore e dai coordinatori dell'area tecnica, dell'area amministrativa, dell'area contabile, dell'area sicurezza, da un referente del servizio psicologico, nonché dal sanitario dell'Istituto. Tale gruppo, che deve riunirsi con cadenza almeno mensile, è deputato alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione e alla verifica delle attività che riguardano la struttura nel suo complesso.

Tra i componenti del gruppo è necessario un costante e forte raccordo.

4.4 Conferenza dei Servizi

Potrà essere programmato un incontro trimestrale inter-aree in cui è prevista la partecipazione di tutti gli operatori dell'Istituto, dedicato alla discussione ed alla programmazione dei piani di sviluppo complessivo e di settore.

4.5 Riunione dell'Équipe tecnica

E' necessario favorire e promuovere in ogni modo la riunione dell'équipe tecnica per la progettazione psico-educativa individualizzata. La formulazione della progettazione, che deve rispondere alle specifiche e personali esigenze del soggetto, richiede che l'équipe tecnica sia di volta in volta realizzata in forma allargata, prevedendo la partecipazione di tutti quegli operatori che possono fornire un contributo alla conoscenza del caso. Il confronto sui casi, infatti, costituisce uno strumento importante non soltanto per la gestione delle problematiche dell'utenza, ma anche per prevenire il fenomeno del burn-out.

Si ritiene pertanto indispensabile che, in un'ottica di lavoro integrato, sia prevista la partecipazione all'équipe del personale di Polizia Penitenziaria e, nei casi di tossicodipendenza e/o di disagio psichico, degli operatori referenti degli specifici servizi territoriali ( ASL, SERT, altro), così come l' eventuale presenza del mediatore culturale per i minori stranieri.

4.6 Standard strutturali degli Istituti Penali per i Minorenni

Gli standard quali-quantitativi delle strutture Penali Minorili, saranno determinati - con successivo provvedimento - dalla Direzione Generale competente e risponderanno a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

5. DIMENSIONE OPERATIVA - STRUMENTI E METODOLOGIA DI INTERVENTO

5.1 Progetto di Istituto

Il "progetto di Istituto" dovrà essere definito attraverso l'elaborazione di un documento scritto. Detto progetto deve essere condiviso e partecipato dai responsabili delle diverse aree e professionalità che operano nell'Istituto, nonché dall'Autorità Giudiziaria Minorile il cui consenso al progetto è determinante al fine di rendere concretamente realizzabili i programmi operativi.

Dovrà, pertanto, essere costantemente promosso il confronto sistematico con l'Autorità Giudiziaria Minorile e con il Magistrato di Sorveglianza, ai sensi di quanto previsto dall' art. 69 della Legge 354/75  .

Il progetto di Istituto deve essere congruente con le finalità istituzionali, con quanto disciplinato nel regolamento interno, fortemente orientato dai principi educativi sanciti dal D.P.R. 448/88  , dalla normativa europea e dalla giurisprudenza sopra citata, cui tutte le professionalità devono attenersi nel proprio compito istituzionale.

Il progetto deve, inoltre, essere sottoposto ad una verifica annuale che tenga conto anche dei possibili e a volte repentini cambiamenti dell'utenza e del quadro normativo di riferimento. Criterio fondamentale dell'organizzazione del progetto deve essere quello dell'integrazione tra le varie aree e le figure professionali nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Qualora possibile il modello di trattamento previsto dal progetto d'Istituto dovrebbe essere articolato secondo un percorso rieducativo suddiviso quanto meno in tre grandi fasi: accoglienza, orientamento e dimissioni.

Al fine di garantire la continuità della presa in carico del minorenne e di evitare la sovrapposizione degli interventi, il progetto di Istituto non può essere definito a prescindere dal sistema integrato di interventi dei Servizi della Giustizia Minorile.

Sarà opportuno, pertanto, per la costruzione dello stesso, coinvolgere gli altri Servizi Minorili presenti nel territorio, stabilendo, se del caso, specifici protocolli operativi che vadano a definire le modalità di presa in carico del soggetto.

In particolare, si sottolinea l'importanza del raccordo con l'Ufficio di Servizio Sociale, in ragione della competenza di quest'ultimo nella progettazione sociale ed educativa, congruentemente con quanto previsto nel progetto educativo individualizzato. In tale ottica, così come previsto dalla Circolare sull'Organizzazione e gestione tecnica degli USSM, è auspicabile una collaborazione continuativa con l'assistente sociale che ha seguito il minorenne, anche attraverso la sua partecipazione alle riunioni dell'équipe tecnica dell'Istituto.

5.2 Organizzazione in gruppi

Gli Istituti penali per i minorenni, per la loro specificità istituzionale, hanno una capienza limitata. Questa caratteristica strutturale è funzionale all'individualizzazione del trattamento. L'ulteriore suddivisione dei ragazzi in piccoli gruppi va incontro da un lato all'esigenza di garantire un clima relazionale attento ai diritti dei minori e dall'altro alla necessità di realizzare un trattamento/intervento educativo che risponda più direttamente a tutti i bisogni dei ragazzi, in particolare a quelli di socializzazione tipici delle personalità in evoluzione. La suddivisione in gruppi consente agli operatori di approfondire meglio l'osservazione e la conoscenza del minore e di costruire un progetto educativo individualizzato. La "vicinanza" al minore agevola, inoltre, la verifica dell'adeguatezza del progetto-patto educativo e del livello di adesione allo stesso raggiunto dal ragazzo. I ragazzi, pertanto, dovranno essere suddivisi in piccoli gruppi - non superiori alle 10/12 unità - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli Istituti e con l'effettiva disponibilità di personale. Fatte salve le disposizioni di Legge di cui agli articoli 14 della Legge 354/75  e 31 del D.P.R. 230/2000  , ordinariamente la suddivisione dei ragazzi nei gruppi dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- separazione dei minorenni dai maggiorenni; qualora non sia certa l'identità anagrafica sarà l'équipe a valutare sulla base delle caratteristiche del soggetto (personalità, precedenti penali, altro) l'assegnazione al gruppo dei minorenni o dei maggiorenni;

- integrazione tra ragazzi italiani e stranieri;

- contrasto alla strutturazione spontanea di gruppi fondata su dinamiche di preminenza e di sopraffazione;

- separazione rispetto al percorso educativo previsto nel progetto di Istituto: fase dell'accoglienza, dell'orientamento e della dimissione;

- ammissione al lavoro all'esterno;

- ammissione alla semilibertà o fruizione della semidetenzione.

La suddivisione in gruppi deve essere garantita soprattutto in alcuni momenti specifici della giornata: pernottamento, consumazione dei pasti, attività ludico-ricreative non strutturate. Eccezioni a questi principi potranno essere valutate dalla Direzione, anche su suggerimento dell'équipe medico-socio-pedagogica dell'Istituto o del responsabile della sicurezza, in presenza di situazioni particolari.

Fatte salve le disposizioni di Legge di cui agli articoli 32 e 34 del D.P.R. 230/2000  la suddivisione in gruppi dovrà in ogni caso salvaguardare i seguenti principi:

- integrazione tra le etnie di provenienza;

- integrazione tra ragazzi di varia appartenenza: geografica, sociale, religiosa, altro;

- contrasto della formazione spontanea di gruppi sulla base di dinamiche di preminenza, leadership negativa e sopraffazione.

Laddove le condizioni strutturali, le risorse di personale e finanziarie lo consentano, resta ferma la validità del modello operativo che prevede l'assegnazione stabile del personale al gruppo, al fine di garantire la continuità dei riferimenti psico-educativi, di sicurezza e di promuovere una conoscenza più approfondita sul caso. E' riconosciuta, infatti, a livello socio-psico-pedagogico, la grande importanza che hanno figure di riferimento stabile per una crescita armonica dell'individuo, per la formazione di un senso di identità solido e positivo e per il raggiungimento di una sufficiente stima di sé. Tale rilevanza è tanto più significativa per l'utenza penale minorile, che nella grande maggioranza dei casi proviene da famiglie e contesti sociali disgregati o da riferimenti familiari instabili e/o inaffidabili.

Lo standard minimo quali-quantitativo del rapporto educatori-minori non può attestarsi al disotto di 1 educatore per 8 minori, al fine di garantire quella "vicinanza educativa" che rappresenta il valore aggiunto nel sistema penale minorile.

5.3 Attività scolastiche, formative, di lavoro e di animazione

L'ordinamento penitenziario riconosce quali dimensioni fondamentali del trattamento l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive; a dette attività possono essere ammessi a partecipare, a loro richiesta, anche gli imputati ( art. 15 L. 354/75  ).

Le attività devono impegnare i ragazzi per almeno 6-8 ore al giorno, offrendo loro varie occasioni di incontro con diverse realtà operative, attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative che, oltre a costituire un importante elemento del trattamento, rappresentano uno degli aspetti più rilevanti per il superamento delle tensioni, consentono la valorizzazione delle potenzialità soggettive e relazionali, facilitano l'espressione di sé nonché la comunicazione e l'aggregazione sociale.

Le diverse attività devono essere organizzate in modo flessibile tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze nonché dei tempi di permanenza dell'utenza, che spesso risultano brevi e comportano di conseguenza continui mutamenti nell'assetto organizzativo dell'Istituto. Le iniziative devono essere predisposte anche sulla base delle risorse presenti nel territorio locale, tenendo in considerazione il principio secondo cui le attività devono agevolare opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia di cui all' art. 15 della Legge 354/75  .

Le collaborazioni con la comunità esterna sono, dunque, finalizzate al reperimento di risorse territoriali che possano favorire per quanto possibile la presenza di operatori all'interno dell'IPM, nonché la partecipazione dei ragazzi ad iniziative all'esterno, come prima fase propedeutica al reinserimento sociale al termine della detenzione.

Il trattamento penitenziario, inoltre, deve basarsi sul principio dell'individualizzazione in base alle specifiche condizioni dei ragazzi, deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascuno e deve essere integrato e modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione, artt. 1 e 13 L. 354/75  .

Le iniziative nel complesso devono essere realizzate con modalità e tempi espressamente contenuti nei singoli progetti, elaborate dagli operatori della Giustizia Minorile in collaborazione con gli altri Enti ed Associazioni pubblici e/o privati; devono, altresì, essere coordinate ed integrate e devono interagire in sinergia tra loro, rientrando nel progetto complessivo dell'Istituto, che va elaborato e continuamente aggiornato tenendo conto di tutte le variabili suddette.

Al fine di organizzare le attività secondo le modalità sopra descritte, l'art. 27 dell'Ordinamento penitenziario prevede la costituzione di una commissione composta dal Direttore dell'Istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Esaminando brevemente nello specifico i singoli ambiti di intervento, per quanto concerne le attività di studio, si fa presente che i cambiamenti normativi intercorsi negli ultimi anni prevedono l'introduzione del diritto-dovere all'istruzione fino al 18° anno di età ( L. 144/99  ), che può essere sviluppato anche in percorsi integrati di istruzione e formazione. In tale settore, il Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti assume, d'intesa con gli Istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli Istituti penali minorili (art. 1 n. 6 O.M.P.I. n. 455 del 29/07/97).

In ambito scolastico, è necessario tener conto della presenza di numerosi utenti stranieri, per i quali si rende necessaria la creazione di corsi di alfabetizzazione funzionali per l'apprendimento della lingua italiana.

Nell'organizzazione delle attività scolastiche, la Commissione didattica, istituita ai sensi dell' art. 41 c. 6 del D.P.R. 230/2000  , rappresenta un importante strumento operativo per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi formativi attuabili nel contesto detentivo nell'ambito del progetto educativo complessivo dell'Istituto.

Della Commissione fanno parte il Direttore dell'Istituto, che la presiede, il responsabile dell'area tecnica e gli insegnanti e, anche per questo, rappresenta un mezzo atto a favorire l'integrazione tra l'équipe di Istituto e gli altri professionisti che a vario titolo collaborano con l'IPM.

La Commissione Didattica, che ha compiti consultivi e propositivi, formula il progetto annuale o pluriennale di istruzione, finalizzato a garantire un'azione mirata e contestualizzata rispetto alle caratteristiche dell'utenza e proporzionata ai tempi di permanenza della stessa.

Le attività negli IPM devono essere volte a far acquisire ai ragazzi competenze professionali adeguate alle condizioni lavorative nel più ampio contesto sociale, per agevolarne il reinserimento.

Interessante in quest'ottica è la possibilità, per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, di partecipare a corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

In quest'ambito, la formazione professionale, negli Istituti Penali per i Minorenni, deve continuamente adattarsi alle caratteristiche ed agli interessi dell'utenza, nonché alle richieste del mercato del lavoro nella prospettiva di offrire all'utenza concrete opportunità di inserimento lavorativo.

Pertanto risulta essenziale che l'apprendimento avvenga attraverso metodologie compatibili con il contesto detentivo, che le materie rispondano il più possibile agli interessi dei ragazzi e che le competenze acquisite siano effettivamente spendibili nel mercato lavorativo.

Le iniziative hanno carattere contingente, ma vanno sempre raccordate tra loro; pertanto, l'organizzazione deve essere caratterizzata da flessibilità e, in analogia a quanto avviene per i corsi scolastici, deve essere adattata ai tempi medi di presenza in Istituto dei ragazzi, attraverso la creazione di percorsi modulari in cui possano essere certificate le competenze apprese nei singoli segmenti della formazione. Bisogna, inoltre, favorire la frequenza di corsi all'esterno, che consentono un contatto diretto con la comunità sociale e con altri giovani provenienti da altre esperienze e realtà.

In previsione delle dimissioni dall'IPM si dovranno creare le condizioni affinché i ragazzi frequentanti attività scolastiche e/o di formazione possano completare i corsi, acquisendo i relativi titoli, nelle sedi formative presenti sul territorio.

Altrettanto importante per tale finalità è il lavoro, che è riconosciuto come un elemento fondamentale della società ( art. 1 Cost.  ) ed ha un profondo valore rieducativo, in grado di offrire ampie opportunità di reinserimento sociale, impegnando la persona in una attività produttiva e facendogli conseguire disponibilità economiche idonee a soddisfare i bisogni propri e della famiglia.

Per quanto riguarda le attività lavorative, utile è avviare delle progettualità che rispondano all'esigenza di individuare percorsi di lavoro produttivo o di apprendistato retribuito nel campo della manutenzione e delle commesse esterne per quei ragazzi che, in ragione dell'età e delle lunghe permanenze nelle strutture penali minorili, necessitano, nell'ambito della vita istituzionale, di ulteriori stimoli rispetto alle attività di formazione scolastica e professionale organizzate nei Servizi. Dette progettualità derivano dalle esperienze condotte in questi anni negli II.PP.MM. collegate alle esigenze di manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei giardini, alla pitturazione dei locali, ai lavori di idraulica sotto la supervisione di operatori specializzati dipendenti dall'Amministrazione o di organizzazioni esterne di lavoro.

Altra componente fondamentale del trattamento sono le attività ludiche, ricreative e sportive che devono essere organizzate senza soluzione di continuità e sulla base delle caratteristiche e delle esigenze dell'utenza presente in IPM, nonché della sua specificità culturale e religiosa; per quanto concerne quest'ultima, si rammenta quanto previsto dall' art. 58 D.P.R. 230/00  , secondo cui i ragazzi detenuti hanno diritto a partecipare ai riti della loro confessione religiosa, anche attraverso la presenza di ministri del proprio culto, purché le manifestazioni della propria fede avvengano con modalità rispettose per gli altri e siano compatibili con il contesto.

In generale, il tempo libero si pone come spazio educativo in grado di offrire stimoli e opportunità di crescita in un contesto relazionale di tipo ludico-espressivo, finalizzato a valorizzare le attitudini dei giovani e a fornire loro un'opportunità per esprimersi e per comunicare, nonché di ricerca e di valorizzazione delle risorse e delle capacità individuali. In quest'ottica, quale elemento connettivo nello svolgersi della vita istituzionale, il tempo libero deve essere organizzato in integrazione con la scuola, la formazione professionale ed il lavoro offrendo ai ragazzi opportunità di percorsi educativi finalizzati alla socializzazione e all'apprendimento di relazioni interpersonali costruttive.

Importante è far sì che le attività vengano realizzate in ogni fase dell'anno, evitando in particolare la presenza di pause nel periodo estivo e durante le festività quali il Natale e la Pasqua, in quanto in tali fasi si acuisce il senso di solitudine e di isolamento che rende particolarmente difficile lo stato detentivo.

Per la realizzazione delle attività sinora descritte, è opportuno stimolare la partecipazione della comunità, in quanto si tratta di iniziative finalizzate all'azione rieducativa ed al reinserimento sociale, attraverso il contributo di singoli cittadini o rappresentanti di Enti e/o Associazioni ( art. 17 L. 354/75  ; art. 68 D.P.R. 230/00  ).

Le persone che collaborano con l'Istituto, oltre a possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle relative Circolari ministeriali, devono predisporsi ad un lavoro congiunto con gli operatori minorili, in quanto ogni attività deve essere pensata nell'ambito del progetto educativo di ogni ragazzo e nel progetto complessivo dell'IPM. Importante, a tal fine, far sì che i collaboratori esterni abbiano una formazione specifica o, quanto meno, apprendano delle nozioni di base per adattare le proprie azioni al contesto specifico in cui operano.

5.4 Integrazione con la comunità esterna

L'attività trattamentale, nel settore minorile, deve tendere alla rapida e definitiva fuoriuscita del minorenne dal circuito penale attraverso un processo di reinserimento nel contesto sociale e di rimozione degli ostacoli che ne possono impedire la piena realizzazione. Ciò significa garantire che nella fase delle dimissioni sia elaborato un progetto di reinserimento del detenuto in un tessuto sociale, economico e, laddove possibile, familiare, che lo sostenga nella ricerca di opportunità alternative ad uno stile di vita deviante.

Anche secondo la recente Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali 328 /2000 le diverse componenti territorialiistituzionali sono chiamate a farsi carico degli interventi, delle progettualità dei servizi e delle prestazioni rivolte anche ai minori a rischio di devianza. In tale prospettiva assumono specifico rilievo i rapporti e le collaborazioni sia con i Servizi Minorili, ed in particolare con il Centro per la Giustizia Minorile, sia con gli altri soggetti istituzionali e "non" per la promozione e l'attivazione di protocolli d'intesa e/o operativi.

Inoltre, così come previsto dall'ordinamento penitenziario e dal successivo regolamento di esecuzione, particolare attenzione va posta all'intensificazione, all'ampliamento e alla valorizzazione di tutte le iniziative collegate con l'esterno: con i servizi territoriali, il privato sociale ed il volontariato che garantiscono modelli operativi interistituzionali ed integrati.

Il Dipartimento Minorile, secondo tale ottica, continuerà a promuovere occasioni di cooperazione e di intesa con associazioni, enti e volontariato in grado di fornire un ampio potenziamento del sistema delle opportunità.

5.5 Organizzazione della vita istituzionale

La cornice in cui si collocano le regole che scandiscono la vita quotidiana dell'Istituto è quella configurata dalle norme e procedure sancite dalla D.P.R. 230/2000  e successivamente recepite dai Regolamenti Interni degli IPM, approvati dal Dipartimento Giustizia Minorile.

Principio fondamentale a livello metodologico è l'integrazione degli interventi posti in essere tra le varie aree e professionalità che operano all'interno dell'Istituto. La qualità dell'ambiente relazionale, l'univocità dei messaggi e degli stili relazionali adottati dai vari operatori nei confronti dei minorenni, la condivisione del progetto educativo costituiscono elementi imprescindibili per l'azione educativa.

In particolare i Regolamenti Interni disciplinano i seguenti aspetti della vita istituzionale:

- ingresso in Istituto;

- immatricolazione e perquisizione;

- visita medica;

- colloquio di primo ingresso e assegnazione ai gruppi;

- organizzazione dell'Istituto;

- organizzazione della giornata e orari dell'Istituto;

- permanenza in stanza;

- regole di comportamento;

- possesso, acquisto e ricezione di generi ed oggetti;

- ricevimento e modalità di controllo dei pacchi;

- colloqui, corrispondenza telefonica, corrispondenza epistolare;

- apparecchi audiovisivi;

- assistenza sanitaria, assistenza religiosa;

- corredo ed igiene personale;

- infrazioni disciplinari e sanzioni;

- buona condotta;

- commissioni, commissione vitto biblioteca e attività;

- sorveglianza;

- dimissioni;

- istanze e reclami;

- volontariato;

- detenuti stranieri;

- riunioni;

- avvisi ai detenuti.

Con la presente Circolare saranno, pertanto, approfondite e disciplinate quelle aree tematiche che necessitano di una ulteriore articolazione in relazione alla specificità del settore minorile.

5.6 Prassi di ingresso

Il minore proveniente dal CPA, deve essere accompagnato dalla scheda di ingresso e da tutta la documentazione tecnica e sanitaria prodotta durante la permanenza in quel Servizio: qualora sia possibile, sarà assistito e condotto in custodia da un membro dell'équipe per la necessaria azione di chiarificazione e sostegno. Nel caso i minorenni siano già conosciuti, vanno affidati all'educatore che li aveva avuti in carico precedentemente.

Relativamente ai giovani extracomunitari privi di permesso di soggiorno, qualora non fosse certa l'identità anagrafica si provvederà:

- all'inserimento dell'impronta digitale nella procedura SPAID, con relativa trasmissione della stessa alla banca dati del Ministerro degli Interni, per verificare eventuali altre identità dichiarate in relazione a precedenti identificazioni nonché i relativi procedimenti penali avviati nei suoi confronti;

- all'invio delle opportune segnalazioni al Comitato minori stranieri, ai Consolati, al Servizio Sociale Internazionale;

- alla segnalazione, nel caso di minori stranieri non accompagnati, all'Autorità Giudiziaria competente, per l'apertura del procedimento finalizzato alla nomina del tutore provvisorio.

Particolare attenzione deve essere posta alle modalità di conduzione del colloquio di primo ingresso come strumento di accoglienza, orientamento all'interno della struttura e sostegno al minorenne, soprattutto nel caso sia un primario. Ciò al fine di rendere l'impatto con la condizione detentiva meno traumatico possibile ed effettuare una prima valutazione sulla capacità del soggetto di sopportare la privazione della libertà. Qualora nel corso del primo colloquio l'educatore dovesse rilevare eventuali aspetti della salute psico-fisica del soggetto che richiedono maggiori approfondimenti, sarà cura dello stesso effettuare la segnalazione al medico e/o allo psicologo della struttura. Detti approfondimenti, per quanto riguarda il medico, potranno essere effettuati durante la visita di primo ingresso, prevista dal D.P.R. 230/2000  .

5.7 Assegnazione del minorenne all'educatore

L'assegnazione del minorenne all'educatore viene proposta dal coordinatore dell'area tecnica e formalizzata dal Direttore. In tale importante adempimento, qualora non fosse stato possibile incaricare stabilmente il personale della gestione di ciascun gruppo, sarà tenuto conto dell'equa distribuzione del carico di lavoro, delle caratteristiche di personalità e delle esigenze dell'utenza.

5.8 Valenza e significato della presenza dell'educatore

In ambito penale minorile la presenza dell'educatore si rende necessaria in quanto è innanzitutto a questo professionista che è richiesto di rendersi protagonista attivo della tutela dell'adolescente, in una fase evolutiva particolarmente critica che richiede un approccio stabile e significativo. La relazione educativa deve tendere non soltanto a rappresentare per il ragazzo un punto di riferimento, ma anche a fornire e veicolare, sul piano dell'esperienza vissuta, un nuovo modo di essere in relazione con l'altro, quale cornice per ripensare alla propria esperienza e alle rappresentazioni di se stesso e degli altri che il minore si è costruito sulla base della propria storia di vita.

E' pertanto indispensabile creare le condizioni organizzative e di metodo finalizzate a favorire un concreto e costante espletarsi della funzione educativa in tutti i momenti della vita istituzionale, con particolare riferimento ai colloqui con i familiari, alla consumazione dei pasti, altro.

5.9 Modalità operative all'interno del gruppo

Si ribadisce la necessità che, anche laddove non sia possibile l'abbinamento stabile del personale ad uno specifico gruppo, si definisca una modalità di gestione del gruppo congiunta e condivisa tra i responsabili delle aree, anche consultando gli altri operatori che possono fornire un contributo rilevante rispetto alla specificità del gruppo.

Gli interventi nei confronti dei minori, posti in essere da altri operatori: insegnanti, istruttori, mediatori, animatori, volontari o altro personale non di ruolo, dovranno essere preventivamente concordati, e, se attuati in situazioni di urgenza, comunicati all'educatore che ha in carico il caso. Ciò anche al fine di garantire la necessaria collaborazione intersettoriale e la circolarità delle informazioni indispensabili per il buon funzionamento della struttura.

Il singolo educatore è, invece, il responsabile tecnico del caso che gli viene affidato, registra i colloqui con il ragazzo ed aggiorna la scheda tecnica. Come d'altra parte l'assistente sociale e lo psicologo, anche tale operatore porta in sede d'équipe la sua relazione scritta sul caso. La relazione di sintesi, pertanto, sarà frutto dell'elaborazione congiunta della documentazione che ognuno dei componenti avrà prodotto .

Nell'ambito dell'équipe vengono, inoltre, definite le linee di intervento degli operatori nei confronti del minore per il conseguimento dei fini individuati e concordati in tale sede.

5.10 Rapporti con i familiari e con altre persone significative (art. 28 dell'O. P.)

Per i detenuti in età evolutiva la relazione familiare o quella con altre persone particolarmente significative deve essere privilegiata, poiché costituisce un fattore protettivo per uno sviluppo armonico della personalità.

Il coinvolgimento della famiglia del detenuto, non soltanto facilita l'operatore nella conoscenza del soggetto e del suo contesto sociale, ma restituisce alla famiglia la competenza primaria dell'azione educativa sul minorenne, attivando un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare come condizione indispensabile per la fuoriuscita dal sistema penale.

Si ritiene, pertanto, che nell'ambito di quanto previsto dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di Esecuzione, dovranno essere favorite le occasioni di incontro con i familiari e le altre persone particolarmente significative, valutando la possibilità di individuare spazi e aree verdi interne ove trascorre parte della giornata, effettuare i colloqui, consumare insieme i pasti e programmare iniziative.

Tali occasioni rappresentano anche per gli operatori momenti per un approfondimento delle dinamiche socio-familiari, per verificarne la validità o facilitare la comunicazione ed il rinsaldamento dei rapporti.

5.11 Colloqui

Secondo il diritto internazionale, i minori, anche se detenuti, non devono perdere i loro legami sociali ed affettivi e perciò hanno il diritto di mantenere contatti con la famiglia e con il loro ambiente di provenienza. Nel nostro ordinamento, l' articolo 12 del D.P.R. n. 448/88  prevede che "l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori e di ogni altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria procedente". La disciplina dei colloqui visivi e telefonici prevista dagli articoli 18 O.P. e 37 e 38 Reg. es. O.P. deve, pertanto, essere applicata a partire da questi principi specifici, rivolti ai minorenni sottoposti a procedimento penale.

In primo luogo, ferma restando la competenza dell'A.G. competente per gli indagati e gli imputati e della Direzione per gli appellanti, i ricorrenti ed i soggetti in esecuzione di pena, potranno essere autorizzati, in presenza di ragionevoli motivi, ad effettuare colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi, che siano indicate dal minore e ritenute idonee dall'équipe socio-psico-pedagogica dell'Istituto ( art. 37 n. 1 Reg. Es. O.P.).

Non va trascurata la possibilità che ai soggetti gravemente infermi o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni, ovvero quando ricorrono particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche al di fuori dei limiti previsti dalla normativa ( art. 37 n. 9 Reg. Es. O.P.). Inoltre, il gruppo di osservazione e trattamento può proporre all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, colloqui oltre quelli previsti (art. 61 n. 2 Reg. Es.O.P.). Per quanto riguarda la durata dei singoli colloqui va tenuta presente la possibilità di prolungarla, oltre il previsto limite di un'ora, laddove ricorrano particolari circostanze ( art. 37 comma 10 Reg. Es. O.P.).

Analoga modalità va adottata per quanto attiene ai colloqui telefonici per i quali si utilizzeranno i corrispondenti Istituti previsti dal diritto penitenziario (art.39 nn. 2, 3 della D.P.R. 230/2000  ). A questo proposito non va dimenticato che per i ragazzi stranieri la corrispondenza telefonica è spesso l'unico, più veloce ed immediato mezzo di comunicazione con i familiari o con le persone comunque significative. Per quanto riguarda le modalità di gestione della comunicazione telefonica verso telefonia mobile si rimanda a quanto disposto con la relativa Circolare dipartimentale prot. 7856 dell'8 marzo 2005.

5.12 Accompagnamento e sostegno dei minorenni in udienza

L'accompagnamento in udienza rappresenta un momento significativo del rapporto del minore con gli operatori dell'area tecnica. Si reputa necessario che il minore venga seguito da un educatore o dallo psicologo o dall'assistente sociale nei momenti processuali rilevanti e in tutti gli altri momenti significativi: accertamenti sanitari, accompagnamento in comunità, altro.

5.13 Equipe

Strumento metodologico indispensabile alla realizzazione delle finalità istituzionali sopra individuate è l'équipe tecnica che garantisce un approccio interdisciplinare e l'integrazione funzionale delle varie figure professionali che concorrono alla programmazione e realizzazione di interventi a favore dei minorenni ristretti. L'équipe tecnica dovrà condividere una strategia di intervento atta a promuovere esperienze relazionali finalizzate a fornire un nuovo contesto di esperienze profondamente diverso da quello sperimentato nella storia del ragazzo. E' riconosciuto, infatti, come in età evolutiva il piano delle esperienze vissute, l'esempio fornito nell'agire quotidiano e la disponibilità di modelli adulti di riferimento autorevoli e significativi siano fattori determinanti nel promuovere un cambiamento non soltanto in termini comportamentali ma anche in termini di personalità.

5.14 Progetto Educativo

Per tutti i detenuti dovrà essere definito un progetto-patto educativo individualizzato che contenga oltre agli obiettivi da raggiungere anche gli strumenti educativi prescelti, prevedendo la partecipazione e l'integrazione delle diverse aree nell'attuazione del percorso di trattamento. Il progetto educativo individualizzato dovrà configurare anche la partecipazione degli altri Servizi Minorili interessati e di quelli presenti sul territorio dal momento che il progetto-patto educativo individualizzato è predisposto in previsione del reinserimento sociale del detenuto.

Per i minori condannati, durante il periodo di detenzione, vanno elaborati "piani di trattamento" che definiscano gli obiettivi finali ed intermedi da raggiungere, sia all'interno che in prospettiva all'esterno in vista di un loro reinserimento nel territorio; periodicamente tali piani devono essere valutati sulla base di indicatori predeterminati.

Per i minori in attesa di giudizio non potendosi parlare di "piani di trattamento" secondo quanto previsto dall' art.13 della Legge 354/75  , andrà, comunque, formalizzato ed articolato un programma d'intervento.

Nella elaborazione, valutazione ed attuazione di tutti i progetti educativi appare necessario che i componenti dell'équipe tecnica coinvolgano stabilmente gli operatori di Polizia Penitenziaria, così come previsto dagli artt. 5 e 14 dell'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, il cui intervento assume nel contesto minorile, in coerenza con i principi istituzionali, funzioni di trattamento e di accompagnamento educativo.

Importante è anche la condivisione dei percorsi trattamentali con il restante personale quale: gli insegnanti, gli istruttori, i mediatori, gli animatori, il cappellano, nonché gli operatori dei servizi territoriali interessati al caso.

Il progetto educativo deve essere strettamente collegato al progetto di istruzione e/o formazione professionale per la realizzazione del quale è necessaria una stretta integrazione con il personale della Scuola.

Come già sottolineato in precedenza, un'efficace azione educativa non può che iscriversi all'interno di un contesto nel quale assumono grande rilevanza la cura del clima relazionale, la disponibilità di adulti affidabili ed autorevoli, l'esempio rappresentato dall'interazione tra gli operatori e dal sereno e civile svolgersi della vita quotidiana. Tali elementi pur essendo di cornice sono riconosciuti da un punto di vista psico-pedagogico come fattori determinanti nel promuovere cambiamenti significativi negli stili relazionali e, più in generale, di vita dei soggetti.

Per quanto riguarda l'utenza proveniente da altri Paesi l' art. 35 del D.P.R. 230/2000  prevede che "nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari". Nel merito si rimanda alla Circolare emanata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile prot. 62353 del 7.12.1995 sulle "Funzioni consolari relative ai cittadini stranieri, indagati, fermati, arrestati e detenuti".

Alle problematiche citate nel regolamento si devono aggiungere quelle che derivano dallo stato di privazione di tali soggetti dal momento che giungono in Italia non accompagnati da familiari o da altri adulti che possano rappresentare validi riferimenti. Lo stato di isolamento, la mancanza di riferimenti affettivi e di risorse sul territorio richiedono, pertanto, interventi mirati volti ad attivare risorse e a ristabilire contatti per consentire a tale tipologia di utenza di poter fruire dei medesimi percorsi trattamentali di cui fruiscono i minorenni italiani. Indispensabile a tal fine si ritiene il contributo del mediatore culturale così come previsto nella Circolare prot. 9112 del 23 marzo 2002, nonché la consegna di copia del Regolamento d'Istituto in una lingua conosciuta dal minore, affinché lo stesso possa orientarsi rispetto ad un contesto regolamentato da norme diverse da quelle vigenti nel paese di provenienza.

Nel passaggio dei detenuti al settore adulti, al compimento del 21° anno di età, si dovranno attivare tutte le azioni necessarie a garantire la prosecuzione dell'intervento definendo eventuali protocolli operativi con il settore adulti per facilitare il passaggio della competenza e presa in carico.

5.15 Scheda Tecnica

Strumento essenziale per la registrazione delle situazioni dei singoli minori in termini socio-ambientali, familiari e psicologici, è la scheda tecnica formulata seguendo l'allegato modello, che verrà, pertanto, adottata anche laddove fino ad ora non è in uso. Tale strumento verrà utilizzato anche in CPA ed accompagnerà il minore in IPM, o in Comunità e verrà trasmesso agli altri Servizi nel caso di adozione di misure cautelari diverse quali le prescrizioni, la permanenza in casa, la sospensione e la messa alla prova, altro.

5.16 Consiglio di disciplina

La composizione del Consiglio di disciplina è quella prevista dalla normativa vigente ed in tale composizione si riunisce e decide. Tuttavia, il Consiglio potrà interessare volta per volta quegli operatori che ritiene possano offrire uno specifico contributo in pre-riunioni dalle quali può essere tratto ogni utile apporto conoscitivo e valutativo.

Prima di attivare le procedure connesse al Consiglio di disciplina, andrà, prodotta obiettiva valutazione tecnica del caso e andranno posti in essere tutti gli interventi educativi necessari in quella particolare circostanza.

5.17 Infrazioni disciplinari

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di Esecuzione, si ritiene che anche per quanto attiene tale ambito è necessario fare riferimento ai principi ispiratori della normativa internazionale e nazionale riguardo alla condizione minorile. Pertanto gli interventi posti in essere per la gestione della disciplina devono essere contestualizzati in un'ottica educativa, ovvero pensati in relazione alle caratteristiche di personalità del soggetto e finalizzati al processo di responsabilizzazione dello stesso. Per la realizzazione di quanto sopra è indispensabile uno stretto raccordo e confronto tra l'area sicurezza e l'area psico-pedagogica.

Quindi anche in tale ambito è richiesto a tutti gli operatori un impegno professionale che corrisponda alla specificità del mandato istituzionale che impone: la decodifica dell'azione posta in essere dal minorenne, l'adozione di strumenti di risposta diversificati quali l'intervento psico-educativo; la mediazione del conflitto, la riparazione, i colloqui di chiarificazione e sostegno con il detenuto, con il gruppo dei pari e non da ultimo con il personale eventualmente coinvolto.

In tale prospettiva la sicurezza e la sorveglianza dell'Istituto devono essere assicurate anche per garantire l'incolumità e la convivenza dignitosa della popolazione detenuta e del personale ivi operante, condizioni indispensabili per una corretta esecuzione dell'azione educativa e sociale.

In merito allo strumento del trasferimento quale risposta a comportamenti di difficile governo, si è convinti che lo stesso può diventare provvedimento educativamente significativo per il ragazzo soltanto nei casi in cui: rivesta caratteristiche di eccezionalità, sia nella maggior parte dei casi temporaneo e sia adeguatamente motivato al minorenne ed inserito in un'ottica educativa e di responsabilizzazione. Si sottolinea, comunque, che il trasferimento non può essere adottato come sanzione disciplinare, nell'ambito del Consiglio di Disciplina, non soltanto poiché non previsto dalla vigente normativa, ma anche per il fatto che la sanzione disciplinare deve costituire una risposta da attuare nello stesso Istituto ove è avvenuta l'infrazione.

L'allontanamento del minore dalla struttura deve avere lo scopo di interrompere circoli viziosi, di consentire al ragazzo un momento di riflessione sui propri agiti al di fuori del contesto all'interno del quale sono emersi e deve consentire alla struttura di riorientare la propria azione educativa in vista del riaccoglimento del soggetto.

La gestione, pertanto, dei minori cosiddetti "difficili" compete a ciascun Istituto che deve trovare, nell'ambito della propria organizzazione, la soluzione ai problemi posti da tale utenza. Essi potranno essere trasferiti o aggregati ad altra struttura soltanto per ragioni di giustizia, di sicurezza e di sovraffollamento, sulla base di chiare e documentate proposte, così come disposto dalle circolari ministeriali emanate in materia ( prot. 26533 del 14 settembre 2000 , prot. 11328 del 31 marzo 2001 e prot. 38523 del 31 dicembre 2002).

5.18 Assistenza religiosa

In merito all'assistenza religiosa si ribadisce quanto previsto dal D.P.R. 230/2000  e recepito successivamente nei regolamenti interni, soprattutto in riferimento all'esercizio della fede e della libertà religiosa del detenuto.

La figura del Cappellano o di altro ministro di culto nel settore minorile rappresenta una figura significativa e ad alta valenza educativa, deve essere pertanto opportunamente coinvolta nella definizione e realizzazione del patto educativo con il minorenne.

I ministri di culto possono svolgere una funzione fondamentale nel coinvolgimento della comunità esterna nelle attività istituzionali, favorendo le iniziative dei gruppi di volontariato.

Dette figure possono sensibilizzare, inoltre, le rispettive comunità di culto soprattutto nel momento delle dimissioni, affinché svolgano una funzione di accoglienza e sostegno, al minorenne ed alla famiglia, nel reperimento di risorse utili al reinserimento sociale del detenuto.

5.19 Traduzioni

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 354/75  e dal D.P.R. 230/2000  , anche nella modalità di esecuzione delle traduzioni è necessario tenere in considerazione la specificità dell'utenza. Si ribadisce a tal proposito che l'esecuzione della traduzione va effettuata in abiti civili individuando per quanto possibile personale che sia per qualità fisiche, per doti di carattere e sensibilità particolarmente adatto. Pertanto il personale di polizia penitenziaria a cui è affidata detta competenza, anche nell'espletamento di questo servizio, opererà secondo la specificità delle proprie funzioni adottando le cautele in relazione all'età ed alla personalità del traducendo, sulla base delle prescrizioni eventualmente stabilite dalla Direzione dell'Istituto in cui il minore risulta ristretto.

5.20 Sussidi e premi

Si evidenzia come i sussidi in esame, oltre ad essere previsti normativamente - art. 45 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230  - costituiscono un importante elemento di "equilibrio e serenità" per la vita istituzionale ed un significativo incentivo alla partecipazione dei ragazzi alle proposte formative organizzate negli IPM. L'esperienza operativa evidenzia, infatti, che la possibilità di garantire ai minorenni in stato detentivo la possibilità di disporre di una fonte, benché minima, di sovvenzionamento per le piccole spese ed i bisogni della quotidianità, è determinante per un sereno clima relazionale negli Istituti e riequilibra le differenze che inevitabilmente si creano tra i ragazzi che ricevono aiuti dai familiari, i ragazzi italiani, ed i ragazzi stranieri che non possono avvalersi di sostegni economici esterni.

I benefici economici si distinguono in:

- benefici economici per gli studenti che frequentano le attività scolastiche ( art. 45 D.P.R. 230/2000  );

- sussidi per la frequenza di attività di formazione professionale ( art. 45 D.P.R. 230/2000  );

- sussidi economici per i ragazzi indigenti - sussidi assistenziali -

I sussidi assistenziali devono essere concessi prioritariamente ai ragazzi privi di sostegno familiare, che non effettuano colloqui con i parenti. Questi sussidi devono essere indirizzati alle spese "necessarie" quali quelle per la corrispondenza telefonica ed epistolare.

E' di fondamentale importanza che le quote corrisposte in relazione ai sussidi e ai premi siano quelle stabilite con l'apposito Decreto Ministeriale, onde evitare differenze di trattamento da un Istituto ad un altro.

6. DIMENSIONE VALUTATIVA - Verifica e Valutazione -

Gli IPM devono dotarsi di un sistema di valutazione degli interventi attraverso l'esame della documentazione prodotta, organizzando momenti formali di analisi, di valutazione dei processi, dei risultati del lavoro, delle collaborazioni interistituzionali al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del modello operativo, gestionale ed organizzativo.

Indicatori di efficacia e di efficienza

Per agevolare il lavoro si suggeriscono alcuni indicatori che possono essere utili nella valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio:

- Indicatori di efficacia dell'intervento;

- Indicatori quantitativi:

i. recidiva;

ii. rapporti disciplinari;

iii. atti etero ed auto lesionistici;

iv. evasioni;

v. titoli di istruzione e/o formativi acquisiti;

vi. trasferimenti per motivi disciplinari;

vii. permessi premio;

viii. ammissione al lavoro all'esterno;

ix. ammissione alla semilibertà o semidetenzione;

x. frequenza alle attività;

xi. altro.

- Indicatori qualitativi:

i. livello di adesione al patto-progetto educativo;

ii. livello di partecipazione alle attività proposte;

iii. qualità delle relazioni con il gruppo dei pari e con gli operatori;

iv. livello di consapevolezza e responsabilizzazione rispetto al fatto-reato;

v. altro.

- Indicatori di efficienza del servizio:

i. recidiva;

ii. congruità dell'organizzazione rispetto alla garanzia dei diritti e alle risposte ai bisogni primari del minore;

iii. collaborazione avviate;

iv. protocolli d'intesa e/o protocolli operativi;

v. grado di soddisfazione professionale degli operatori: integrazione, clima lavorativo, partecipazione, altro;

vi. partecipazione della comunità esterna alla vita istituzionale;

vii. altro.

7. DIMENSIONE FORMATIVA - Supervisione

Il concetto di supervisione va inteso:

- come verifica e controllo dell'operatività all'interno dell'area tecnica;

- come spazio per l'elaborazione delle esperienze professionali ed acquisizione di metodologie di lavoro.

Nella prima accezione la supervisione rientra nelle funzioni del Direttore e del responsabile dell'area tecnica che dovranno dotarsi di strumenti per esercitare tali funzioni.

Nella seconda potrà prevedersi, laddove scaturisca da esigenze degli operatori ed in particolar modo degli educatori e degli psicologi, la consulenza di esperti esterni particolarmente qualificati. A tale proposito si fa riferimento a quanto indicato nella Circolare di questo Ufficio del 14.7.94 n. 16286 avente per oggetto: "Formazione degli educatori e consulenza professionale".

La Direzione dovrà in ogni modo promuovere spazi di confronto tra pari, per l'elaborazione dei vissuti che derivano dal lavoro con utenza particolarmente disagiata. Il valore di tali momenti di confronto nelle Istituzioni che operano in ambito socio-sanitario è ormai riconosciuto nella letteratura scientifica, sia per la valenza formativa, poiché favoriscono la comprensione delle dinamiche relazionali poste in essere dall'utenza, sia come strumento di prevenzione della sindrome del burn-out, poiché, promuovendo l'elaborazione condivisa dei vissuti emotivi che derivano dalla relazione di aiuto, possono attenuare il senso di impotenza e di isolamento professionale.

Ferme restando le direttive sopra impartite, si demanda alle sedi di contrattazione decentrata la definizione delle modalità operative di competenza di tali sedi, quali l'organizzazione e l'orario di lavoro.


 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO: ROSARIO PRIORE