Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 54
  Oggetto: Art. 3 legge n. 1159/1929  e art. 26 RD n. 289/1930  . Competenza territoriale del provvedimento di approvazione delle nomine dei ministri di culto.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2009-11-12;54

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA


 

L' art. 3 della legge 1159/1929  disciplina l'approvazione della nomina dei ministri di culto appartenenti ad organismi religiosi diversi dal cattolico, necessaria per riconoscere effetti civili al matrimonio religioso. L'approvazione governativa non limita l'attività pastorale del ministro di culto, che può essere liberamente esercitata in virtù del principio di libertà religiosa, ma amplia la sfera dei poteri del ministro ricollegando agli atti da esso compiuti nell'esercizio del suo ministero effetti diretti nell'ordinamento dello Stato {come l'efficacia civile del matrimonio).

Per prassi ministeriale, nel silenzio della normativa vigente e conformemente a diversi pareri resi dal Consiglio di Stato, l'approvazione governativa viene concessa in ambito provinciale, per un massimo di tre province, delimitando cosi l'ambito territoriale entro cui il ministro di culto può esercitare le funzioni indicate nell' art. 7 della citata legge 159/1929  .

Al fine di venire incontro alle istanze avanzate dalle confessioni tendenti ad ottenere un maggiore ambito di operatività e di efficacia del provvedimento ministeriale di approvazione, e maturando questa Amministrazione la convinzione che una competenza territoriale aprioristicamente stabilita nel provvedimento di approvazione non comporta alcun vantaggio per lo Stato nel conferimento delle funzioni, e stato nuovamente interpellato il Consiglio di Stato per una interpretazione riguardante proprio la limitazione territoriale.

L'esigenza e scaturita, altresì, da fatti concludenti, quali diverse sentenze del giudice ordinario che hanno riconosciuto, seppure con motivazioni diverse, la fondatezza dei ricorsi proposti dai ministri di culto avverso la limitazione territoriale dell'approvazione della loro nomina, creando così una situazione di disparità tra ministri di culto, a seconda che abbiano adito o meno l'autorità giudiziaria.

Questa Amministrazione ritiene che il ritorno ad una interpretazione più letterale dell'art. 26 del RD n. 289/1930  , che prevede che il ministro di culto possa celebrare il matrimonio fuori dal proprio comune di residenza (nel comune di residenza o domicilio degli sposi), consentirebbe tra l'altro una migliore gestione delle approvazioni. In questa ottica, infatti, venendo meno la necessità di legare il provvedimento ad una specifica competenza territoriale diversa da quella espressamente prevista dalla norma, si potrebbe limitare la concessione in presenza di requisiti più idonei, quali ad esempio la consistenza della comunità di fedeli. Resta fermo, ovviamente, l'accertamento dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa e la valutazione discrezionale dei requisiti soggettivi.

Il predetto Consesso, con parere reso dalla Sezione Prima e nell'adunanza del 23 settembre 2009, ha parzialmente riconsiderato l'orientamento in precedenza espresso sostenendo che, fermo restando l'accertamento dei requisiti generali, non v'è ragione di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto, anzi, la delimitazione delle funzioni non avrebbe oggi alcuna giustificazione logico-giuridica.

Del resto, come dichiarato 'dal Consiglio di Stato, già da tempo la dottrina ha sostenuto che, nel silenzio della normativa vigente, una limitazione territoriale ad uno status personale richiederebbe una espressa disposizione normativa, costituendo eccezione ai principi generali, e che la prassi finora seguita si pone in contrasto con quanto previsto dall' art. 26 del RD n. 289 del 1930  che prevede espressamente il caso in cui il ministro di culto si rechi a celebrare il matrimonio in un diverso comune.

Il predetto Consesso ha poi ribadito che la valutazione dell'Amministrazione nell'emanazione dell'approvazione si sostanzia in un apprezzamento indubbiamente discrezionale poiché si tratta di conferire poteri di natura pubblicistica; tale valutazione riguarda sia il profilo soggettivo, - affidabilità, serietà e moralità della persona -, sia il profilo oggettivo - esistenza di una consistente comunità di fedeli nel luogo di residenza del ministro di culto.

Tutto ciò premesso, nei provvedimenti di conferimento delle funzioni al ministro di culto non si farà più riferimento ad alcuna limitazione territoriale; le approvazioni delle nomine già concesse devono intendersi estese a tutto il territorio nazionale.

A tal fine le SSLL. vorranno informare i ministri di culto con nomina approvata operanti nella provincia, che la limitazione territoriale indicata nel provvedimento deve intendersi non più operante e, per evitare disguidi, suggerire agli stessi di esibire all'ufficiale dello stato civile, per gli adempimenti di competenza, anche la predetta comunicazione unitamente al provvedimento di approvazione della propria nomina.

La Direzione Centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Ministero curerà le necessarie istuzioni agli ufficiali dello stato civile.

Si comunica che il citato parere reso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato e consultabile sul sito internet, all'indirizzo www.interno.it .


 

IL CAPO DIPARTIMENTO: Morcone