Regione Toscana
norma

 
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
CIRCOLARE 23 maggio 2018, n. 6202
  Oggetto: cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro.  
 


 
  urn:nir:agenzia.nazionale.politiche.attive.lavoro:circolare:2018-05-23;6202

Alle Regioni e Province Autonome


 

A seguito di diverse richieste di chiarimento in merito al requisito della "residenza" e alla possibilità per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, acquisito il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue. L' articolo 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015  prevede la "disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento".

L' articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015  , prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture [...] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica. Poiché tale norma riveste il carattere di lex specialis con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego - previsto dall' articolo 11 del D.Lgs. 150/2015  - per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.

Sullo stesso argomento, inoltre, l' articolo 6, comma 7 del Testo Unico dell'immigrazione  ( D.Lgs. 286/1998  ) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e , pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro.

In definitiva, il requisito della residenza, previsto dall' articolo 11 del D.Lgs. 150/2015  , necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.

Questa interpretazione appare, peraltro, in linea con quanto previsto dall' art. 22, comma 1 , del D.Lgs. 142/ 2015  , laddove è previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo [...] consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

A fortiori, dovrà essere consentito l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.


 

Salvatore Pirrone