Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 25 luglio 2014, n. 8855
  Oggetto: Minori Stranieri non accompagnati  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2014-07-25;8855

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA Segreteria del Dipartimento - SEDE

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ROMA

ALL'UNHCR - ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI - ROMA

AL SERVIZIO CENTRALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ROMA

ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI - ROMA

ALL'UPI - ROMA

All'ANCI - ROMA

e, p.c. AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO - SEDE


 

Con l'Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 10 luglio u.s. è stato approvato il "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" e in particolare è stata definita l'esigenza di ricondurre a una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati mediante

- l'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'UE;

- la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti (richiedenti asilo e non) i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.

Nelle more, della definizione del sistema, l'Intesa prevede che, il Ministero dell'Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali e al contempo si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base di una procedura accelerata, in attesa dell'emanazione di specifico bando.

Al riguardo, si evidenzia che in data 23 luglio u.s. è stato chiesto al Servizio Centrale di verificare la disponibilità degli Enti Locali ad aumentare i posti per minori nella rete dello SPRAR.

Come rappresentato nella riunione tenutasi il 16 luglio u.s. presso questo Ministero alla presenza dei Prefetti delle sedi capoluogo di Regione ai fini dell'individuazione delle strutture temporanee è da considerarsi preminente l'attività di impulso che dovrà essere svolta dai tavoli di coordinamento regionale di concerto con le Regioni e gli Enti Locali.

L'individuazione/costituzione delle strutture temporanee già autorizzate o ulteriori da autorizzare da parte delle Regioni, dovrà essere improntata alla massima urgenza imposta dalla necessità di garantire protezione e assistenza ai minori non accompagnati.

A tal fine, nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome, nella propria autonomia, potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l'emergenza Nord Africa e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e degli Enti Locali nel corso della riunione del 22 luglio u.s..

Le strutture temporanee - dislocate su tutto il territorio nazionale - dovranno essere verificate in accordo con le Regioni e gli Enti Locali affinché ne sia accertata l'idoneità - a norma di legge - e dovranno garantire una prima fase di accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture SPRAR.

Nelle strutture temporanee dislocate in prossimità dei luoghi di sbarco, deputate ad un'accoglienza di brevissima durata, dovranno essere svolte, oltre al soddisfacimento delle esigenze connesse ad un adeguato ricovero e al vitto, le procedure di identificazione, l'accertamento dell'età ove necessario, e secondo i criteri dell' art. 4 del D.lgs. n. 24/2014  , un primo screening sanitario, un'adeguata informativa sulla protezione internazionale, la risposta ai necessari bisogni materiali (abbigliamento) e l'individuazione di eventuali casi di ulteriore vulnerabilità. Successivamente a tale fase saranno disposti i trasferimenti verso lo SPRAR o nel caso di indisponibilità di posti verso altre strutture temporanee.

Le strutture individuate 0 di nuova costituzione dovranno essere comunicate all'Unità di missione appositamente costituita presso questo Dipartimento che ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'inserimento nel Sistema Informativo Minori (SIM), a cui la struttura di missione accederà per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I costi relativi sono a carico del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all' art. 23 della legge n. 135/2012  , gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari a 45 euro che il Comune provvederà a trasferire all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale.

Premesso quanto sopra, si ritiene utile definire la procedura finalizzata all'immediata accoglienza:

1) il minore straniero non accompagnato che arriva sul territorio dello Stato Italiano a seguito di uno sbarco, viene collocato dalle Autorità di pubblica sicurezza nelle strutture temporanee sui luoghi di sbarco, ai fini dell' identificazione, dell' eventuale accertamento dell'età, di un primo screening sanitario, un'adeguata informativa sulla protezione internazionale e per il soddisfacimento dei necessari bisogni materiali.

Le Autorità di pubblica sicurezza segnalano la presenza alla Prefettura territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare.

2) La Prefettura ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto del capoluogo di Regione e all'Unità di missione costituita presso questo Dipartimento, che individuerà le strutture disponibili per i necessari trasferimenti attuati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi Sociali del Comune dove è ubicata la struttura temporanea nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare.

3) Il Comune dove è ubicata la struttura di destinazione segnala immediatamente la presenza del minore alla Prefettura, al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e al Ministero del lavoro e delle politiche Sociali Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ai fini dell'inserimento al SIM e a segnalare tempestivamente l'eventuale irreperibilità dei minori.

Per il minore che manifesti la volontà di chiedere protezione internazionale si richiama la normativa vigente, in particolare gli artt. 19  e 26  del D.lgs. n. 25/2008 e la Direttiva del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia del 7 dicembre 2006 sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

Nell'attuazione delle disposizioni della presente circolare è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.

Nel confidare nella massima collaborazione delle SS.LL., i Prefetti dei capoluoghi di Regione vorranno far conoscere gli esiti delle attività di impulso svolte dai tavoli di coordinamento regionale di concerto con le Regioni e gli Enti Locali per il reperimento delle strutture temporanee di accoglienza.


 

IL CAPO DIPARTIMENTO: Morcone