Regione Toscana
norma

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
CIRCOLARE 19 febbraio 2018, n. 42
  Chiarimento in merito ai criteri di accesso al Reddito di Inclusione  
 


 
  urn:nir:associazione.nazionale.comuni.italiani:circolare:2018-02-19;42

Il Segretario Generale


 

Gentile Direttore,

riceviamo dai territori diverse richieste di chiarimento in merito ai criteri di accesso al Reddito di Inclusione, con particolare riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno e alle categorie di cittadini stranieri ivi comprese.

Come Le è noto, l' art. 3 comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017  stabilisce che il REI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di residenza e di soggiorno:

1. cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2. residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

La circolare INPS n. 172 del 22 novembre 2017  precisa ulteriormente che nel primo dei due requisiti (soggiorno) sono compresi gli apolidi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e i titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Tuttavia, alcuni Comuni ci chiedono chiarimenti in merito ai titolari di protezione umanitaria, ossia se costoro possano essere ricompresi nella fattispecie di cui all' art. 3 comma 1 del decreto 147/2017  , in forza dell' art. 41 del D.Lgs. 286/98  , che dispone che "gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che ai sensi dell' art. 14, comma 4 DPR 21/2015  , la durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari, se rilasciato all'esito della procedura di protezione internazionale, ha durata biennale.

Al fine di evitare onerosi contenziosi amministrativi a carico dei Comuni, sarebbe opportuno fornire a questi ultimi chiarezza interpretativa, rassicurandoli sulla correttezza delle soluzioni da adottare.

Confidando nella Sua gentile disponibilità e in attesa di cortese riscontro,

La ringrazio per l'attenzione e Le porgo i miei più cordiali saluti.


 

Veronica Nicotra