Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 9 novembre 1988, n. 60
  Oggetto: Legge 30 dicembre 1986, n. 943  : norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. Legge 16 marzo 1988, n. 81  : proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1988-11-09;60


 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, è stata pubblicata la legge 16 marzo 1988, n. 81  , che, all' articolo 4  , estende anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la sanatoria per la regolarizzazione contributiva delle situazioni lavorative pregresse relativamente ai lavoratori extracomunitari impiegati clandestinamente, sanatoria già prevista, per i contributi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria, dall' articolo 16, 8° comma, della legge n. 943/1986  .

Sono esclusi dal campo di applicazione della legge e quindi dalla sanatoria contributiva:

a) i lavoratori frontalieri;

b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;

c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano stati ammessi temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenuti a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;

f) i marittimi.

La legge non si applica inoltre ai cittadini degli stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali (cfr. articolo 14, 2° e 3° comma della legge n. 943/1986  ).

La regolarizzazione ha per oggetto l'attività lavorativa prestata nei periodi anteriori alla data di scadenza del termine previsto dall' articolo 16, 1° comma, della legge n. 943/1986  , termine che ha subito numerose proroghe e, da ultimo, è stato fissato al 30 settembre 1988 dall' articolo 1, 1° comma, della legge n. 81/1988  ; ovviamente la regolarizzazione si applica a periodi lavorativi non prescritti.

I premi dell'assicurazione dovranno essere calcolati sulla base dei minimali di legge e versati dai datori di lavoro senza le maggiorazioni previste dalla legge per il tardato pagamento.

Il termine per effettuare il pagamento dei premi così determinati, è stato differito al 31 dicembre 1988 (cfr. articolo 4, 2° comma della legge n. 81/1988  ).

Le Unità operative dovranno tenere apposita evidenza dei casi di specie ai fini del successivo annullamento delle sanzioni, ove la regolarizzazione avvenga entro il ricordato termine del 31 dicembre 1988.

Ai fini della segnalazione a questa Direzione Generale servizio meccanizzazione a mezzo mod. 1 SM (SK07) dei dati utili alla liquidazione del premio omesso dovuto, le Unità dovranno, nell'ipotesi di coesistenza di più omissioni, avere cura di distinguere quelle relative alla materia in argomento da quelle di altra natura.

Per i periodi lavorativi successivi alla data del 30 settembre 1988 i premi dell'assicurazione sono dovuti secondo le norme ordinarie alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori