Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 9 gennaio 2015, n. 1
  Oggetto: Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2015-01-09;1

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

1. Perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2014

1.1 Modalità di applicazione della perequazione

L’ art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013  ( allegato 1  ) stabilisce la misura nella quale, per il triennio 2014-2016, deve essere riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , confermando i criteri enunciati nell’articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013, che prevedeva che la misura dell’adeguamento della pensione fosse determinato secondo valori percentuali decrescenti in relazione a scaglioni di importo complessivo dei trattamenti pensionistici e non più in base a fasce di importo interne a ciascun trattamento.

Come illustrato al punto 2 della circolare 7/2014  , tenuto conto dei tempi tecnici imposti dalle operazioni di ricalcolo generalizzato delle pensioni, nelle more dell’approvazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147  , in fase di rinnovo per l’anno 2014 si è provveduto ad applicare, in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014 sulla base dei criteri indicati dall’art 12 del disegno di legge di stabilità n. 1120/2013 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2013 e trasmesso alle Camere per la relativa approvazione.

Le differenze fra le due disposizioni riguardano la misura percentuale dell’indice di rivalutazione, da applicare:

• ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, per i quali la percentuale di attribuzione dell’indice di rivalutazione passa dal 90 al 95%;

• ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo, per i quali la percentuale di attribuzione dell’indice di rivalutazione passa dal 50 al 40%.

Dal 1° gennaio 2014:Fasce di importo del trattamento pensionistico complessivo% indice di perequazione
Disegno di leggeLegge di stabilità (n.147/2013)
Fino a 3 volte il TM100%100%
Importo di garanzia Fra 3 volte il TM e 3 volte il TM rivalutatosisi
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM90 %95%
Importo di garanzia Fra 4 volte il TM e 4 volte il TM rivalutato*sisi
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM75 %75%
Importo di garanzia Fra 5 volte il TM e 5 volte il TM rivalutatosisi
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM50 %50%
Importo di garanzia Fra 6 volte il TM e 6 volte il TM rivalutato-si
Oltre 6 volte il TMImporto fisso40% *

* per il solo anno 2014, la rivalutazione automatica non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

1. Indice di rivalutazione per l'anno 2014.

Il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.280 del 29 novembre 2013, aveva fissato nella misura del 1,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.

Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014 ( allegato 2  ), fissa nella misura del 1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2014.

La tabella sottostante riporta i coefficienti di rivalutazione per l’anno 2014, sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo e delle modalità applicative descritte al precedente punto 1.1.

dalFasce trattamento complessivo% Indice perequazione da attribuireAumento delImporto trattamento complessivo (somma dei trattamenti dello stesso soggetto)
1° gennaio 2014Fino a 3 volte il TM1001,1%fino a € 1.486,29
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 1.486,29 e fino a € 1.487,10 garantiti 1.502,64
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM951,045%oltre € 1.486,29 e fino a € 1.981,72
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 1.981,72 e fino a € 1.986,05 garantiti 2.002,43
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM750,825%oltre € 1.981,72 e fino a € 2.477,15
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 2.477,15 e fino a € 2.483,93 garantiti 2.497,59
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM500,55%oltre € 2.477,15 e fino a € 2.972,58
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 2.972,58 e fino a € 2.975,85 garantiti 2.988,93
Oltre 6 volte il TM-Importo fissoaumento di 13,08

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Una volta rideterminato l’importo di pensione effettivamente spettante per l’anno 2014, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l’anno 2015.

2. Perequazione provvisoria delle pensioni per l’anno 2015

Il citato art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013  stabilisce che per l’anno 2015 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall' articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra tre volte il trattamento minimo e tre volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra quattro volte il trattamento minimo e quattro volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra cinque volte il trattamento minimo e cinque volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra sei volte il trattamento minimo e sei volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione;

e) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo.

Il citato decreto del 20 novembre 2014 fissa nella misura dello 0,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2015.

La perequazione previsionale per il 2015 è stata pertanto attribuita nella misura riportata nella tabella seguente.

dalFasce trattamento complessivo% indice perequazione da attribuireAumento delImporto trattamento complessivo (Somma dei trattamenti dello stesso soggetto)
1° gennaio 2015Fino a 3 volte il TM1000,3%fino a € 1.502,64
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,87 garantiti 1.507,15
950,285%oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,72 garantiti 2.009,23
750,225%oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 2.504,40 e fino a € 2.506,27 garantiti 2.510,03
500,15%oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28
Fascia di Garanzia *Importo garantitooltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,73 garantiti 3.009,79
450,135%nessun tetto d'importo

3. Tabelle importi e limiti di reddito

In allegato 3  si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.

4. Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2014 e previsionale per l’anno 2015, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 1,2 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2013 - luglio 2014 e il periodo precedente agosto 2012 – luglio 2013. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art. 12 legge n. 412/1991  ). Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2014 e 2015, e i limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 3, tabella M.

4.1 Rivalutazione delle indennità

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,09 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2013 -luglio 2014 e il periodo precedente agosto 2012 – luglio 2013. Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’ art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508  e successive modificazioni e integrazioni.

4.2 Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011  e dall’ art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  , convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114  . Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole: se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene impostato per l’intero anno; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo pari a zero. se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero anno.

4.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall’ articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’ articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2015 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

4.4 Trasformazione delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili che compiono l’età prevista per l’assegno sociale.

L’ art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011  stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’ art. 12 del D.L. 78/2010  convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010  . L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 3 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e tre mesi di età entro il 30 novembre 2015 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e tre mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’ articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  (già lire 100.000) e all’ articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488  (già lire 18.000). Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

4.5 Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

L’ art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  , convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114  stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2015, compiano i 65 anni e tre mesi di età e che diverranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

5. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33, VESO92)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore di categoria 027-VOCRED, 028 - VOCOOP, 029-VOESO, 198 – VESO33, e la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 della legge 92/2012  di categoria 199 – VESO92 sono stati rinnovati per l’anno 2015 nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria. Per gli assegni in scadenza nel corso dell’anno è stato come di consueto determinato l’importo del rateo di tredicesima, se spettante, che verrà corrisposto unitamente all’ultima mensilità.

6. Rinnovo delle pensioni per l’anno 2015 nelle gestioni private

6.1 Operazioni preliminari

Come preannunciato con il messaggio n. 7092 del 18 settembre 2014, prima di avviare le attività di rinnovo delle pensioni delle gestioni private sono state effettuate le operazioni che di seguito si descrivono.

6.1.1. Eliminazione delle pensioni

Sono state eliminate a livello centrale: le pensioni localizzate agli uffici pagatori di Cassa Sede con codice 330009 e 330010 (ex ELI e ELB), con data di variazione anteriore al dicembre 2013; le pensioni con importo mensile pari a zero da dicembre 2013; le prestazioni assistenziali con importo mensile pari a zero da dicembre 2010.

6.1.2. Sistemazioni Fiscali

Com’è noto, dal 2013 le attività di certificazione fiscale di tutte le somme corrisposte dall’INPS ai cittadini a qualunque titolo sono demandate alla Piattaforma fiscale, alla quale tutte le strutture conferiscono le informazioni necessarie al calcolo della complessiva tassazione del soggetto. Per garantire la qualità delle informazioni, le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale. Nello specifico, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2014, l’imponibile annuo del 2014 è stato azzerato.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede
CABDescrizione
3300012MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013RED - pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014INV - assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
330001599V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

6.2. Modalità di attribuzione della perequazion

Come di consueto, la perequazione è stato attribuita con i criteri di cui all’ art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , il quale stabilisce che il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le pensioni erogate dall’INPS ( ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VESO33, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l’Ente erogatore ha indicato l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1( NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

La perequazione nella misura dello 0,3 % è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;

- M5 Assegno alimentare per figli;

- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari allo 0,3% l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

6.3. Assegni ordinari di invalidità

Gli assegni ordinari di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

A tal fine si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l‘accesso alla pensione di vecchiaia nell’anno 2015.

Requisiti per l'anno 2015
Età anagrafica donne
AGO e forme sostitutive ed esonerativeAutonome e gestione separataAGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata
Categoria
002, 005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083 e 094016, 019, 022, 074, 086, 089 e 092tutte le categorie AOI
63 anni e 9 mesi64 anni e 9 mesi66 anni e 9 mesi

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione. Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2015 gli importi degli assegni di invalidità sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N.

Sono stati azzerati soltanto gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio 2015 e novembre 2015.

6.4. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare in scadenza nell’anno 2015

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell’anno 2015, sono state rinnovate ad importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto. Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell’anno, sono state invece localizzate all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004. Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile. Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

6.5. Pensioni ai superstiti per cui nell’anno 2015 rimane un solo contitolare

Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso dell’anno 2015 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al soggetto, dal mese in cui diventa l’unico contitolare, l’importo mensile spettante sulla base dei redditi memorizzati in archivio. In assenza di redditi è stata comunque garantita l’intera percentuale di spettanza dell’unico contitolare rimasto. Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 997 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e ricostituite a cura delle sedi.

6.6. Pensioni ai superstiti senza contitolari vigenti nell’anno 2015

Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma senza nessun contitolare vigente nel 2015, sono state rinnovate con importo a zero e localizzate all’ufficio pagatore ELI 99999-3300009. Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 998 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura delle sedi.

6.7. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38,commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007  il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Pertanto, per l’anno 2014 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 8.285,16. Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007  stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448 .

6.8. Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2015 sono state poste in pagamento per l’anno 2015 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2015 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell’elaborazione. Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2014 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2014 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia. L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

6.9. Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2015 con importo pari a “zero” è ricavabile dalla INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB. Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

6.10. Gestione fiscale

6.10.1. Detrazioni fiscali

Sulle pensioni complementari e integrative è stata attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione. Per l’anno 2015 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2014.

6.10.2. Detrazioni per le famiglie numerose

E’ stato calcolato a “consuntivo” 2014 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali. Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 ( art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200,00 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

- se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l’importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM;

- se l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).

L’ulteriore importo (la differenza tra bonus spettante e tassazione azzerata) eventualmente spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2015 come conguaglio fiscale a credito. L’importo del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire, costituisce un credito d’imposta e viene memorizzato nel data base pensioni, nel campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR). Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2015) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

6.10.3. Certificazione delle detrazioni in caso di decesso

In caso di decesso del titolare della prestazione, le detrazioni vengono indicate sulla certificazione fiscale computando il numero dei giorni dal 1° gennaio fino alla data del decesso.

6.10.4. Pensioni con quote esenti per convenzione con l’estero

A partire dal rinnovo 2015 la quota esente ai fini dell’applicazione della tassazione per effetto di convenzioni con stati esteri deve essere registrata nel campo GP3EDISP9G, che pertanto assume il seguente significato: “Quota esente per convenzione estero”. Nei casi delle convenzioni Brasile / Canada potrà essere inferiore al campo GP3EIMP, per le altre convenzioni avrà lo stesso valore. L’imponibile fiscale per la tassazione Irpef sarà dato da (GP3EIMP - GP3EDISP9G).

6.11. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell’anno 2015, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

- i conguagli IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979  , per legge 45/1990  e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;

- i conguagli per contributo di solidarietà ( art. 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  );

- i conguagli per contributo di solidarietà ( art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214  );

- i conguagli sindacali a debito del pensionato;

- i conguagli sindacali a credito del pensionato;

- i conguagli IRPEF a debito del pensionato.

Si ricorda che i conguagli da rinnovo sono visualizzabili nel database pensioni con la funzione L.

6.11.1. Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2015. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro. I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2015 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E. L’’importo del conguaglio fiscale, a debito o a credito, viene riportato anche nel campo GP8MD05E – Trattenute erariali competenza Anno Precedente.

6.11.2. Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno 2014, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2015. Il recupero sui rimborsi IRPEF: può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo; può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare; può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979  , per legge 45/1990  e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

6.11.3. Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato

Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni. Sul segmento GP8 della cedola di gennaio 2015 vengono effettuate le seguenti operazioni: il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E); l’importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell’estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E – Trattenute erariali competenza Anno Precedente. Sul segmento GP3 dell’anno 2014 vengono effettuate le seguenti operazioni: l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti); l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM14E.

6.11.4. Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato

Sulla cedola di gennaio 2015, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF, a credito del pensionato, determinati dal rinnovo vengono: registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).

.11.5. Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2015. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi operato il recupero rateale del residuo debito. Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8: il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E). Sul segmento GP3 del 2014 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

6.11.6. Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2015. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi operato il recupero rateale del residuo debito. Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8: il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

6.11.7. Conguaglio contributo di solidarietà ( legge 214/2011  )

A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno 2014, è stato rideterminato anche l’importo annuo eventualmente dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

- se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

- se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

6.11.8. Contributo di solidarietà ( Legge 147/2013  )

Come indicato nel messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014, dal 2014 è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo. Nel caso di più pensioni il contributo annuo viene trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Il Casellario ha fornito per l’anno 2015 le informazioni relative alla trattenuta da effettuare secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. L’importo minimo del contributo da trattenere è pari a 12,00 euro annui.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

- se a debito del pensionato, con codice 755 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

- se a credito del pensionato, con codice 756 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

7. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2015 nelle gestioni pubbliche

Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa speciale. In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2014, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale. Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.502,64 sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2014. Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “&” nel campo “PQ” della maschera 020. Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 è pari a € 767,08 e sarà elevata a € 769,38 dal 1° gennaio 2015; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità è determinato rispettivamente in € 747,08 per l’anno 2014 e in € 749,38 per l’anno 2015.

Si fa presente, inoltre, che per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa INPDAP n.52 del 18.10.2000, i suindicati criteri di corresponsione degli aumenti perequativi trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Con l’occasione, si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici. Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto o da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008. In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2014 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione. Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D4”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’ art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449  , al 31 dicembre 2007 per effetto dell’ art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247  , al 31 dicembre 2011 per effetto dell’ art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011  , o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’ art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013  , tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2” e “D3”. Si conferma che anche per l’anno 2015, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale. Gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come riportati nell’allegato delle tabelle rinnovo 2015, riferiti per gli anni 2014 e 2015 sono applicati rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015. Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95  di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2015 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

7.1. Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

Per l’anno 2014, il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 16.532,10. Tanto si comunica, atteso che per l’accertamento del requisito del “carico”, ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali. Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’ art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222  , vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 526,26 mensili dal 1° gennaio 2014. In tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità, all’importo di € 16.532,10 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 526,26 mensili dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e di € 532,21 dal 1° luglio 2014. Pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2015, all’importo di € 16.532,10 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 532,21. Si ricorda che l’assegno in questione spetta per dodici mensilità. Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008.

7.2. Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria delle gestioni ex Inpdap, ferrovie e poste.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2015, in misura pari al 1,95% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2014 delle pensioni di guerra, come indicato dall’Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche. Ad ogni buon fine, le relative tabelle verranno rese note non appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà emanato la relativa circolare. Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all’aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento. Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, a norma dell’ art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160  , intervenuta tra il periodo Agosto 2013 - Luglio 2014 ed il periodo precedente Agosto 2012 - Luglio 2013.

7.3. Adempimenti fiscali

L’ulteriore detrazione per le famiglie numerose, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 ( art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ), il conguaglio IRPEF a debito o a credito del pensionato, le ritenute per addizionale regionale e comunale nonché il conguaglio per le ritenute comunali 2014 e il conguaglio a titolo di contributo di solidarietà di cui alla legge n. 147/2013  saranno effettuati, in sede di emissione del CUD 2015.

8. Pensioni delle gestioni di spettacolo e sport

Le pensioni delle gestioni di spettacolo e sport sono state rinnovate con i criteri di carattere generale indicati nei precedenti paragrafi. In presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Enpals la procedura ha provveduto, con modalità automatica, all’abbinamento delle posizioni, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale. L’informazione relativa all’abbinamento con le pensioni del Casellario Pensioni è memorizzata nello storico di fine anno, maschera PNCTH0, con l’indicatore “T” (tipo pensione). Per l’anno 2015, su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio in base ai dati contabili già acquisiti. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati i dati definitivi da parte del Casellario Centrale delle Pensioni. La perequazione è stata attribuita anche agli assegni alimentari riconosciuti all’ex coniuge e/o ai figli di pensionato in applicazione dell’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice, nel caso di separazione legale, ovvero di pagamento diretto ex. art 8 della L. 898/1970  e successive modificazioni, nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sempreché l’applicazione della rivalutazione Istat sia stata specificatamente inclusa tra le condizioni di Separazione o di Divorzio. La titolarità dell’assegno alimentare, la decorrenza e l’ammontare dello stesso oltre alla condizione espressa della rivalutazione Istat sono indicati nella maschera PNCTM1 e la trattenuta mensile effettuata sulla pensione del coniuge obbligato è rilevabile nel cedolino di pensione di quest’ultimo all’interno del punto 16 della maschera PNCTD0.

8.1 Detrazioni per le famiglie numerose

E’ stato calcolato a “consuntivo” 2014 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali. L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

- se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l’importo attribuito a titolo di bonus è evidenziato nella maschera PNCTD0 (cedolino) al dettaglio del punto 7;

- se l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l’imposta netta rimborsata.

L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nella maschera PNCTA1 con il codice CE69 (ulteriore detrazione L. 244/2007  ) e riportato sulla maschera PNCTD0 (cedolino) al punto 19. Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2015) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

Conguagli da rinnovo I conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2014 sono stati quantificati in funzione dei dati memorizzati nel casellario e sono suscettibili di modifica a seguito del cumulo con altro imponibile corrisposto dall’INPS nell’anno 2014, oltre che per le eventuali variazioni delle aliquote rideterminate dalle Regioni e dei Comuni. I suddetti conguagli sono registrati nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (trattenuta addizionale regionale), con il codice DE41 (trattenuta addizionale comunale), con il codice DE45 (trattenuta acconto addizionale comunale) e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.

8.3 Contributo di solidarietà (Legge 147/2013)

Come indicato nel messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014 la Legge di stabilità 2014, pubblicata sul supplemento n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo. Nel caso di più pensioni il contributo annuo deve essere trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Il Casellario ha fornito per l’anno 2015 le informazioni relative alla trattenuta da effettuare secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. L’importo minimo del contributo da trattenere è pari a 12,00 euro annui.

9. Trattamenti di famiglia

Da gennaio 2015, i trattamenti di famiglia non sono stati attribuiti ai titolari di pensione per i quali non risultino memorizzati in archivio i redditi necessari per la verifica del relativo diritto, successivi al 2011. Per le pensioni delle gestioni private, le posizioni in argomento sono individuate con il valore 900 nel campo CIDEMIN.

10. Imposizione fiscale e detrazioni d’ imposta

Si rammenta che l’imposizione fiscale e le detrazioni di imposta operano con riferimento al “soggetto” pensionato. Sia la ritenuta IRPEF che le detrazioni di imposta operano sull’ammontare pensionistico complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità, viene determinata sull’ammontare complessivo Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Si rammenta che ai titolari di pensione integrativa o complementare viene attribuita, in alternativa alla detrazione per redditi da pensione, quella per redditi da lavoro dipendente. Pertanto nel caso in cui su una delle pensioni del soggetto, ancorchè non erogata dall’INPS, venga attribuita la detrazione da lavoro dipendente, questa assorbe e sostituisce la detrazione da lavoro dipendente, attribuita in via generale.

11. Periodicità di pagamento delle pensioni

La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998. I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all’euro. La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto. L’importo provvisorio del trattamento minimo a gennaio 2015, sulla base dell’indice di rivalutazione dello 0,3%, è pari a euro 502,39. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0478 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,3585 da arrotondare a euro 75,00. Viene quindi disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto, abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro. Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro. In tutti gli altri casi viene disposto il pagamento mensile, a condizione che l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, non sia minore di 3,00 euro. In tale evenienza, gli importi mensili disposti e non pagati vengono accantonati fino al raggiungimento della soglia indicata, e quindi pagati in unica soluzione.

12. Canone Rai

Anche per l’anno 2015 si è provveduto ad impostare sulla pensione, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta, la trattenuta dell’importo dovuto per il canone RAI. Come previsto dall’ art. 38, comma 8, della legge n. 122 del 30 luglio 2010  , l’importo viene suddiviso e addebitato in 11 rate.

13. Comunicazioni

13.1 Titolari di pensioni e prestazioni

Con messaggio dedicato sarà comunicata la pubblicazione del modello ObisM per l’anno 2015 e della certificazione fiscale (CUD 2015). Com’è noto, dallo scorso anno l’Istituto rilascia tale documentazione, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

13.2 Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni

Si rammenta comunque che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all’INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all’estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.

13.3 Enti e casse professionali

Agli Enti e casse professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.


 

Il Direttore Generale: Nori



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -