Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 23 gennaio 2015, n. 12
  Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2015-01-23;12

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall' art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388  , con decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266  , con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall' art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 senza contributo addizionale ( comma 28, art.2 L. 92/2012  )

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
fino a € 7,88€ 6,97€ 1,39 (0,35) (2)€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59€ 7,88€ 1,57 (0,39) (2)€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59€ 9,59€ 1,91 (0,48) (2)€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,07€ 1,01 (0,25) (2)€ 1,02 (0,25) (2)

comprensivo contributo addizionale ( comma 28, art.2 L. 92/2012  ) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
fino a € 7,88€ 6,97€ 1,49 (0,35) (2)€ 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59€ 7,88€ 1,68 (0,39) (2)€ 1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59€ 9,59€ 2,05 (0,48) (2)€ 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,07€ 1,08 (0,25) (2)€ 1,09 (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403  ).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012 

GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAFLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
F.P.L.D.17,4275%0,87279317,4275%0,867579
ASpI1,03%0,0515841,15%0,057250
C.U.A.F.0,0000%0,0000%
MATERNITA'0,0000%0,0000%0,0000%0,000000
INAIL1,31%0,0656071,31%0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto0,20%0,0100160,20%0,009956
TOTALE19,9675%1,00000020,0875%1,000000

con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAFLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
F.P.L.D.17,4275%0,81560817,4275%0,811053
ASpI1,03%0,0482041,15%0,053519
C.U.A.F.0,0000%0,000000
MATERNITA'0,0000%0,0000000,0000%0,000000
INAIL1,31%0,0613081,31%0,060966
Contributo addizionale1,40%0,0655201,40%0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto0,20%0,0093600,20%0,009308
TOTALE21,3675%1,00000021,4875%1,000000

Normativa di riferimento

* art. 2 legge 28/06/2012, n. 92  : la DS è sostituita dall'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160  ;

* art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92  : ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale;

* articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296  (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;

* articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266  (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989  , è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

* art. 120 legge 23/12/2000, n. 388  (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);

* art. 49 legge 23/12/1999, n. 488  (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall' art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488  (Finanziaria 2002).

* art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998  (Testo Unico sull'immigrazione): a decorrere dall'1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

* art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448  : a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.

* art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97  : per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

* art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30  : l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.


 

Il Direttore Generale: Nori