Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 2 dicembre 2015, n. 196
  Oggetto: Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d'Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010  , ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98  , pubblicata nella G.U. 8 luglio 2015 n. 156, in vigore dal 1° dicembre 2015.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2015-12-02;196


 

Premessa

Lo Stato di Israele era legato all'Italia da uno Scambio di lettere, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987, ratificato con legge n. 309 del 28 agosto 1989  (pubblicata su Supplemento ordinario G.U. 4 settembre 1989, n. 206), entrato in vigore il 21.11.1989.

Il citato scambio di lettere disciplinava la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati da un'impresa con sede in uno Stato, nel territorio dell'altro Stato. In base allo Scambio di lettere, il lavoratore distaccato rimaneva assoggettato alla legislazione dello Stato d'invio per un periodo massimo di trentasei mesi eventualmente prorogabile per ulteriori dodici, previa autorizzazione delle Autorità competenti. Dal 1° dicembre 2015, il nuovo Accordo sostituisce, in materia di legislazione applicabile e distacchi, il suddetto strumento pattizio.

L'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, è stato ratificato con legge n. 98 del 18 giugno 2015  . In attesa della stipula dell'Accordo amministrativo, si forniscono le prime istruzioni operative.

A differenza dello "Scambio di lettere", il testo dell'Accordo bilaterale contiene anche disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici. Inoltre, il campo di applicazione soggettivo include i dipendenti pubblici.

Il nuovo Accordo modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile - distacchi ed eventuale proroga - per quanto concerne la relativa durata; non contiene disposizioni in materia di prestazioni non pensionistiche; prevede un'esplicita esclusione, dal suo campo di applicazione, delle pensioni sociali e delle prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale.

Infine, l'Accordo non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Definizioni (Articolo 1)

L'articolo 1 contiene le definizioni concordate dalle due Parti Contraenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo. In particolare, definisce il concetto di Autorità e Istituzione competenti che indicano, rispettivamente, i Ministeri e gli enti previdenziali dei due Stati cui è affidata l'applicazione dell'Accordo. Inoltre, definisce il termine "residenza" come residenza abituale e legalmente stabilita, distinguendolo dal termine "soggiorno" che indica, invece, il soggiorno temporaneo.

1.2 Campo di applicazione per materia (Articolo 2)

L'Accordo individua il campo di applicazione oggettivo indicando, per ciascuna delle Parti Contraenti, le gestioni assicurative cui si applica. Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo si applica alle seguenti forme di assicurazione:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;

b) i regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori (dipendenti pubblici), sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alla lettera precedente.

Per quanto concerne Israele, l'Accordo si applica ai seguenti settori assicurativi:

a) l'assicurazione per la vecchiaia e superstiti;

b) l'assicurazione per l'invalidità.

L'Accordo si applica anche a qualsiasi atto normativo che ampli, modifichi o integri le legislazioni sopra citate estendendole.

Qualora tali modifiche normative comportino l'ampliamento della legislazione a nuovi gruppi di beneficiari, l'Autorità competente di tale parte deciderà se l'Accordo si applicherà anche a tale legislazione e, in caso positivo, notificherà la sua decisione all'altra Parte.

Per assicurare una maggiore certezza giuridica, l'Accordo indica le gestioni assicurative escluse:

- l'articolo 2, paragrafo 5, esclude la possibilità di applicare l'Accordo alle legislazioni relative a nuovi regimi assicurativi o settori di sicurezza sociale;

- l'articolo 2, paragrafo 6, indica le prestazioni delle due Parti Contraenti cui non si applica l'Accordo e, precisamente, gli assegni sociali e le altre prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale o l'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'art. 16.4 per quanto riguarda l'Italia.

1.3 Campo di applicazione personale e parità di trattamento (Articoli 3 e 4)

Fatte salve eventuali disposizioni diverse indicate nell'Accordo, l'Accordo si applica, secondo quanto disposto dall'articolo 3, alle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, che siano o siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti, nonché ai familiari e ai superstiti di tali persone.

L'articolo 4 garantisce la parità di trattamento ai cittadini delle due Parti Contraenti, ai rifugiati, agli apolidi e ai loro familiari e, per quanto riguarda l'Italia, ai cittadini dell'Unione Europea che risiedano nel territorio di una delle Parti Contraenti, affinché godano degli stessi diritti e siano soggetti ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione dello Stato Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale Stato.

1.4 Esportabilità delle prestazioni ed eccezioni (Articolo 5)

La titolarità di una prestazione e il diritto a ricevere il pagamento della stessa vengono garantiti anche al beneficiario che sia residente nell'altro Stato contraente.

Sono previste, tuttavia, delle eccezioni per l'acquisizione del diritto ad alcune prestazioni concesse in base alla legislazione israeliana e precisamente: l'indennità per la formazione professionale e l'assegno di sussistenza per vedove e orfani, per i quali è richiesta la residenza sul territorio israeliano dei richiedenti (art. 13, paragrafo 5) e l'assegno funerario, per il quale è richiesta la residenza sul territorio israeliano della persona al momento del decesso (art. 13, paragrafo 6).

Per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana, in base all'Accordo tale prestazione può essere attribuita solo se risultano soddisfatti i requisiti reddituali e contributivi (almeno 520 settimane effettive) previsti dalla normativa nazionale e se il richiedente risiede nel territorio italiano (art. 16, paragrafo 4).

PARTE II - LEGISLAZIONE APPLICABILE

2.1 Disposizioni generali (Articolo 6)

2.1.1 Territorialità e unicità della legislazione applicabile

L'Accordo, in ordine alla determinazione della legislazione applicabile, si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un'attività lavorativa nel territorio di una Parte Contraente è soggetta esclusivamente alla legislazione di tale Parte. Tale principio si applica anche se il lavoratore o il suo datore di lavoro risiedano nel territorio dell'altra Parte contraente (art. 6, paragrafo 1).

Qualora, però, la persona sia occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti, trova applicazione la legislazione della Parte nel territorio della quale la persona risiede (art. 6, paragrafo 2).

Inoltre, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente in cui risiedono. Nel caso di esercizio di un'attività professionale in entrambi le Parti Contraenti, i lavoratori saranno trattati come se esercitassero tutte le attività nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione sono soggetti (art. 6, paragrafo 3).

2.1.2 Dipendenti pubblici, assimilati e persone impiegate presso un'amministrazione pubblica

L'Accordo salvaguarda le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, per la tutela del personale diplomatico delle ambasciate (art. 6, paragrafo 5).

In merito alla legislazione applicabile ai dipendenti pubblici e alle persone a essi assimilate di una delle Parti Contraenti che siano impiegati nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Accordo dispone che siano soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono, a condizione che siano già stati soggetti a tale legislazione prima del loro impiego nel territorio dell'altra Parte. Analogo principio sarà applicato anche alle persone, impiegate presso un'amministrazione pubblica di una Parte Contraente, che vengano inviate nel territorio dell'altra Parte Contraente (art. 6, paragrafo 6).

2.2 Disposizioni speciali (Articolo 7)

2.2.1 Distacco temporaneo

La persona alle dipendenze di un datore di lavoro che ha la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti, che sia assoggettata alla legislazione di detta Parte, se temporaneamente distaccata dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, resta soggetta, in deroga al principio di territorialità, alla legislazione della prima Parte Contraente, per un periodo non superiore a 24 mesi (art. 7, paragrafo 1).

Detto periodo potrà essere prorogato, previa autorizzazione delle Autorità o delle Istituzioni Competenti di entrambe le Parti Contraenti, per un ulteriore periodo non superiore a 2 anni (art. 7, par 2).

L'Accordo non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dello Scambio di lettere del 7 gennaio 1987, con i periodi di distacco regolati dall'Accordo.

Tuttavia, al fine di garantire continuità giuridica tra lo Scambio di lettere e l'Accordo, tutti i periodi di distacco, maturati a norma del suddetto strumento pattizio, saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all'applicazione dell'Accordo, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all'applicazione di entrambi gli strumenti internazionali, non possa superare 4 anni complessivi previsti dall'Accordo per il distacco e la relativa proroga.

Ne consegue che, qualora il periodo di distacco abbia inizio prima della data di applicazione dell'Accordo e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco e proroga sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° dicembre 2015.

2.2.2 Personale viaggiante occupato sul territorio di entrambe le Parti Contraenti

Il personale viaggiante dipendente dalle imprese di trasporto o di una compagnia aerea, occupato sul territorio di entrambe le Parti Contraenti, è soggetto alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'impresa ha la propria sede legale. Tuttavia, se il lavoratore risiede nel territorio dell'altra Parte Contraente, si applica la legislazione di tale Parte (art. 7, paragrafo 3).

2.2.3 Personale occupato a bordo delle navi

I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Parte, purché la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nel territorio di quella Parte. Se la nave batte bandiera di un Paese terzo, ma l'equipaggio è remunerato da una società avente sede legale in una delle Parti Contraenti, trova applicazione la legislazione di tale Parte (art. 7, paragrafo 4).

2.3 Eccezioni (Articolo 8)

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti o le Istituzioni da esse designate, possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse di una persona o di una categoria di persone, eccezioni alle disposizioni sulla legislazione applicabile di cui agli articoli 6 e 7 dell'Accordo.

2.4 Legislazione applicabile ai familiari al seguito del lavoratore (Articolo 9)

In base all'articolo 9 (paragrafi da 1 a 3), i familiari, conviventi dei dipendenti pubblici, dei lavoratori distaccati o dei lavoratori per i quali sono stati concordati delle eccezioni alle norme in materia di legislazione applicabile, sono assoggettati alla legislazione della stessa Parte contraente alla quale sono soggetti detti lavoratori. Tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il familiare non sia soggetto alla legislazione dell'altra Parte Contraente in relazione al proprio impiego (art. 9, paragrafo 4).

2.5 Modalità di pagamento dei contributi (Articolo 10)

L'Accordo precisa che le modalità di pagamento dei contributi assicurativi sono determinate in conformità alla legislazione della Parte Contraente a cui il lavoratore è assoggettato. Pertanto, le modalità di versamento dei contributi assicurativi nel sistema pensionistico italiano sono quelle previste dalla legislazione nazionale.

PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI - Pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti

La parte III dell'Accordo, relativa alle disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, riporta norme di carattere generale comuni all'applicazione della legislazione dei due Stati Contraenti (Articolo 11 e 12) e disposizioni specifiche relativamente all'applicazione della legislazioni dello Stato di Israele e dello Stato italiano.

3.1 Modalità di erogazione delle prestazioni (Articolo 11)

L'articolo 11 dell'Accordo precisa che i requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni sono determinati in base alla legislazione applicata dall'Istituzione della Parte Contraente che le eroga. Pertanto, per le prestazioni da concedere a carico dell'assicurazione italiana, i requisiti di età, assicurazione e contribuzione, nonché le modalità di calcolo sono quelli previsti dalla legislazione nazionale.

3.1.2 Periodi assicurativi inferiori a un anno (Articolo 12)

Nel caso in cui la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a un anno, l'Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a erogare alcuna prestazione, a meno che la legislazione applicata non riconosca il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo (art. 12, paragrafo1).

I periodi assicurativi di durata inferiore all'anno devono essere presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente sia per accertare il diritto alla prestazione a suo carico che per effettuarne il calcolo (art. 12, paragrafo 2).

Per le modalità di applicazione di tale disposizione, si rinvia a quanto già specificato nelle circolari applicative dei regolamenti comunitari e delle convenzioni bilaterali contenenti analoghe disposizioni.

3.2 Applicazione della legislazione dello Stato di Israele (Articoli 13 e 14)

3.2.1 Pensione di vecchiaia e ai superstiti

Qualora, ai fini dell'acquisizione del diritto a una pensione di vecchiaia o ai superstiti erogata dallo Stato di Israele, i periodi completati da un cittadino di una Parte Contraente in base alla legislazione israeliana non siano sufficienti, l'Istituzione competente dello Stato di Israele prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana, a condizione che tali periodi non si sovrappongano e che siano stati completati successivamente al 1° aprile 1954 (Art. 13, paragrafo 1).

3.2.2 Totalizzazione dei periodi assicurativi

Nel caso in cui il diritto alla pensione israeliana, di vecchiaia e ai superstiti, sia raggiunto solo in applicazione dell'Accordo e, cioè, totalizzando i periodi di assicurazione maturati in Italia, l'importo della pensione sarà calcolato secondo il criterio del pro-rata (pensione in regime internazionale) (Art. 13, paragrafo 2).

3.2.3 Requisito della residenza in uno dei due Stati Contraenti

L'Accordo prevede che al momento della presentazione della domanda per la pensione di vecchiaia, il richiedente, oltre a essere in possesso dei requisiti anagrafici e assicurativi, debba essere residente in Israele o in Italia (art. 13, paragrafo 3) immediatamente prima di aver raggiunto l'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Anche il diritto alla pensione ai superstiti è subordinato alla residenza in Israele o in Italia del richiedente la prestazione e del dante causa al momento del decesso. Il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto, a prescindere dalla residenza, qualora il dante causa, al momento del decesso, fosse già titolare di una pensione di vecchiaia (art. 13, paragrafo 4).

3.2.4 Requisito della residenza nello Stato di Israele

Ai fini dell'acquisizione del diritto a talune prestazioni concesse in base alla legislazione israeliana e, precisamente, l'indennità per la formazione professionale, l'assegno di sussistenza per vedove e orfani e l'assegno funerario, è richiesta la residenza nel territorio israeliano dei richiedenti, per quel che concerne le prime due tipologie di prestazione (art. 13, paragrafo 5), e della persona al momento del decesso nel caso dell'assegno funerario (art. 13, paragrafo 6).

La legislazione dello Stato di Israele subordina la concessione della pensione di invalidità, a favore delle persone coperte dall'Accordo, al fatto che siano state residenti nel territorio israeliano prima dell'insorgere dell'invalidità (art.14, paragrafo 1). Anche la concessione di prestazioni, erogate in base alla legislazione israeliana, ai portatori di handicap e ai loro familiari è subordinata alla residenza nel territorio israeliano. Tali prestazioni sono riconosciute per la durata del periodo di residenza in Israele (art. 14, paragrafo 2).

Inoltre, una volta concessa la pensione d'invalidità, la stessa non sarà oggetto di riesame qualora le cause dell'aggravamento dell'invalidità siano insorte mentre il beneficiario era residente all'estero (art. 14, paragrafo 3).

3.3 Applicazione della legislazione italiana (Articoli 15 e 16)

3.3.1 Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

L'Accordo prevede che, qualora i periodi maturati in Italia non siano sufficienti ai fini dell'acquisizione del diritto a una pensione di invalidità, vecchiaia o ai superstiti in base alla legislazione nazionale, siano presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione israeliana, a condizione che tali periodi non si sovrappongano (Articolo 15, paragrafo 1).

Inoltre, nel caso in cui la legislazione italiana subordini la concessione della pensione alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o in una specifica professione o impiego, per determinare il diritto a detta pensione potranno essere totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente della legislazione israeliana o, in mancanza di tale regime, nella stessa professione o occupazione (Articolo 15, paragrafo 2).

3.3.2 Calcolo delle prestazioni (Articolo 16)

Nel caso in cui il diritto alla prestazione italiana sia perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in Italia, la prestazione da concedere sarà calcolata esclusivamente sulla base dei periodi maturati ai sensi della legislazione italiana (pensione liquidata in regime autonomo/in regime nazionale).

Qualora, invece, il diritto alla prestazione italiana sia raggiunto solo in applicazione dell'Accordo, e quindi con la totalizzazione dei periodi maturati in Israele, la pensione sarà liquidata in regime internazionale, secondo il consueto criterio del pro-rata.

Il paragrafo 3 dell'articolo in esame dispone, inoltre, che, laddove il calcolo delle prestazioni erogate in base alla legislazione italiana, debba essere effettuato tenendo conto delle retribuzioni o dei contributi versati, si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le retribuzioni o i contributi versati in base alla legislazione nazionale.

3.3.3 Integrazione al trattamento minimo

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 16, paragrafo 4, l'integrazione al trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana può essere attribuita sulle pensioni calcolate in base all'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Israele, solo se risultano soddisfatti i requisiti reddituali e contributivi (almeno 520 settimane effettive di contribuzione in base alla legislazione italiana) e a condizione che il beneficiario sia residente in Italia.

3.3.4 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria

L'Accordo in esame non contiene disposizioni che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione di sicurezza sociale.

PARTE IV - DISPOSIZIONI VARIE

4.1 Accordo amministrativo e scambio di informazioni (Articolo 17)

Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti si impegnano a:

- dare attuazione all'Accordo mediante la stesura del relativo Accordo Amministrativo;

- scambiarsi tutte le informazioni necessarie ai fini della sua applicazione, nonché quelle relative a eventuali modifiche delle rispettive legislazioni che possano incidere sull'applicazione dell'Accordo;

- designare gli organismi di collegamento al fine di facilitarne l'implementazione.

4.1.1 Collaborazione amministrativa (Articolo 18)

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 18, paragrafo 1, le Autorità e le Istituzioni competenti delle Parti Contraenti si forniscono reciproca assistenza, a titolo gratuito (salvo che non concordino sul rimborso di specifici costi), in merito a qualsiasi questione inerente l'applicazione dell'Accordo, come se riguardasse l'applicazione della propria legislazione nazionale, comunicando direttamente tra loro e con le persone interessate o con chi le patrocina o rappresenta (art.18, paragrafo 2).

4.1.2 Estensione della parità di trattamento nei confronti dei cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda l'Italia

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 18, paragrafo 3, le Autorità e le Istituzioni competenti di Israele si impegnano a comunicare le informazioni e i dati necessari, richiesti dalle Autorità e Istituzioni competenti italiane, al fine di garantire la parità di trattamento nei confronti dei cittadini dell'Unione europea in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, sottoparagrafo e) dell'Accordo. La disposizione applica la Raccomandazione P1 della Commissione Amministrativa del 12 giugno 2009 che ha recepito il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Gottardo (vedi punto 20 della circolare n.88/2010).

4.1.3 Trattamento dei dati personali (Articolo 19)

Tutte le informazioni riguardanti una persona, scambiate tra le Parti Contraenti in relazione all'applicazione dell'Accordo, devono essere considerate riservate e, pertanto, utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'Accordo medesimo. La Parte Contraente a cui le informazioni sono state comunicate dovrà garantirne la riservatezza. Gli scambi dei dati in parola saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.

4.2 Esenzioni da imposte, oneri e autenticazione (Articolo 20)

L'Accordo dispone che le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi, oneri giudiziari o di registrazione previste dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, in relazione all'istruttoria delle domande e ai documenti allegati, siano estese anche alle domande e ai documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo. I documenti e i certificati presentati ai fini di questo Accordo sono esentati dall'autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

4.3 Presentazione delle domande di prestazione (Articolo 21)

L'Accordo prevede che qualsiasi istanza, notifica o ricorso, presentato in base alla legislazione di una Parte Contraente o ai fini dell'applicazione dell'Accordo, all'Istituzione di una delle Parti Contraenti, sarà considerato come presentato alla stessa data all'Istituzione competente dell'altra Parte (articolo 21, paragrafo 1).

Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo, una domanda di prestazione presentata all'Istituzione di una delle Parti Contraenti sarà considerata come validamente presentata anche in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, purché l'Istituzione che ha ricevuto la domanda ne effettui senza indugio la trasmissione all'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente.

4.4 Recupero delle somme erogate indebitamente (Articolo 22)

L'Istituzione competente di una delle Parti Contraenti che abbia erogato a un beneficiario una prestazione di importo superiore a quanto dovuto, potrà chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma da essa dovuta alla stessa persona. La suddetta Istituzione provvederà al recupero secondo la legislazione che essa applica e trasferirà la somma così recuperata all'Istituzione dell'altra Parte Contraente che ne ha fatto richiesta (art. 22, paragrafo 1).

L'Istituzione competente di una delle Parti Contraenti che abbia corrisposto un pagamento anticipato a un beneficiario in base alla propria legislazione, per un periodo durante il quale lo stesso beneficiario aveva diritto a prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, potrà richiedere all'Istituzione competente di detta Parte di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti dovuti al beneficiario in relazione allo stesso periodo. Nel rispetto dei termini della legislazione applicabile, l'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre l'importo e trasmetterlo all'Istituzione che ne ha fatto richiesta (art. 22, paragrafo 2).

4.5 Lingue ufficiali (Articolo 23)

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 23, le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali oppure nella lingua inglese. Pertanto, le domande di prestazione e i documenti non possono essere respinti per il fatto di essere stati redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato o in lingua inglese.

4.6 Valuta e modalità di pagamento (Articolo 24)

Il pagamento di qualsiasi prestazione sarà effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione competente effettua il pagamento.

Nell'eventualità dell'introduzione di misure per limitare l'esportazione di valuta messe in atto da una Parte Contraente, le Istituzioni competenti si impegnano a mettere in atto le misure necessarie a garantire il regolare trasferimento delle somme da erogare in base all'Accordo (art. 24, paragrafo 2).

Se il beneficiario si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, le prestazioni gli saranno erogate con pagamento diretto nella modalità che l'Istituzione che le eroga riterrà più adeguate.

4.7 Composizione delle controversie (Articolo 25)

L'Accordo dispone che eventuali disaccordi sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo medesimo saranno risolti dalle Autorità competenti e, in mancanza di una possibile risoluzione, attraverso i canali diplomatici.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

5.1 Disposizioni transitorie (Articolo 26)

L'Accordo non conferisce diritti al pagamento di prestazioni per periodi antecedenti la data della sua entrata in vigore. In materia di eventi pregressi, recepisce, il principio di carattere generale in base al quale è possibile acquisire un diritto a prestazione anche nel caso in cui tale diritto si riferisca a eventi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Ne consegue che i periodi assicurativi maturati, in virtù della legislazione di una Parte Contraente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dall'applicazione dell'Accordo medesimo. Tuttavia la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore a quella di entrata in vigore dell'Accordo.

5.2 Validità e denuncia dell'Accordo (Articolo 27)

L'Accordo ha durata indeterminata e, in caso di denuncia, sono fatti salvi i diritti acquisiti. La denuncia decorrerà dal 31 dicembre, dopo almeno 12 mesi dalla data di notifica scritta all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.

I diritti acquisiti in conformità all'Accordo, relativi a periodi compiuti precedentemente alla data a partire dalla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per effetto della denuncia.

5.3 Entrata in vigore (Articolo 28)

L'entrata in vigore del presente Accordo fa cessare e sostituisce lo scambio di note del 7 gennaio 1987 concernente la legislazione applicabile.

A decorrere dal 1° dicembre 2015, le Strutture territoriali devono provvedere a dare applicazione al nuovo Accordo, utilizzando i formulari allegati alla presente circolare, da considerare provvisori in attesa dell'approvazione anche da parte israeliana dopo la definizione dell'Accordo amministrativo.

5.4 Competenza in materia di trattazione delle domande di pensione e disposizioni procedurali

Si conferma l'attuale competenza delle strutture territoriali per le istanze presentate dai residenti in Italia, mentre è stabilita presso il polo specializzato INPS di Asti, i cui riferimenti sono di seguito riportati, la competenza in relazione alle domande dei residenti in Israele. Le procedure di trasmissione, gestione delle domande e calcolo delle prestazioni sono in corso di aggiornamento.

INPS Direzione Provinciale di Asti Via Fratelli Rosselli 22-24 - 14100 ASTI (AT) Tel.: [pic]+39 0141591111 e-mail: direzione.provinciale.asti@postacert.inps.gov.it


 

Il Direttore Generale: Cioffi



ALLEGATI:  
- Allegato1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -

 
- Allegato 4   -

 
- Allegato 5   -

 
- Allegato 6   -

 
- Allegato 7   -

 
- Allegato 8   -