Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 25 gennaio 2021, n. 9
  Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2021-01-25;9

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza, Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali


 

1. Premessa

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del - 0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.

L' articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  , dispone che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero."

Conseguentemente, per l'anno 2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre2000, n. 388  , con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  , con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8 febbraio 2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, acarico del datore di lavoro, previsto dall' articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , e successive modificazioni, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

2. Importo dei contributi.

Decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

1. Senza contributo addizionaledi cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 

RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota CUAF (1)
fino a € 8,10€ 7,17€ 1,43 (0,36) (2)€ 1,44 (0,36) (2)
oltre € 8,10 fino a € 9,86€ 8,10€ 1,62 (0,41) (2)€ 1,63 (0,41) (2)
oltre € 9,86€ 9,86€ 1,97 (0,49) (2)€ 1,98 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,22€ 1,04 (0,26) (2)€ 1,05 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto seil datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre1971, n. 1403  ).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

2. Comprensivo contributo addizionale di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n.92/2012  , da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSensa quota CUAF (1)
fino a € 8,10€ 7,17€ 1,53 (0,36) (2€ 1,54 (0,36) (2)
oltre € 8,10 fino a € 9,86€ 8,10€ 1,73 (0,41) (2)€ 1,74 (0,41) (2)
oltre € 9,86€ 9,86€ 2,11 (0,49) (2)€ 2,12 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,22€ 1,12 (0,26) (2)€ 1,12 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403  ).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3. Coefficienti di ripartizione.

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

A. Senza contributo addizionaledi cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 

GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAFLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
F.P.L.D.17,4275%0,87279317,4275%0,867579
ASpI1,0300%0,0515841,1500%0,057250
CUAF0,0000%0,000000--
MATERNITA'0,0000%0,0000000,0000%0,000000
INAIL1,31%0,0656071,31%0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto0,20%0,0100160,2000%0,009956
TOTALE19,9675%1,00000020,0875%1,000000

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n.92/2012  , da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAFLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
F.P.L.D.17,4275%0,81560817,4275%0,811053
ASpI1,0300%0,0482041,1500%0,053519
CUAF0,0000%0,000000--
MATERNITA'0,0000%0,0000000,0000%0,000000
INAIL1,31%0,0613081,31%0,060966
Contributo addizionale1,40%0,0655201,40%0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto0,20%0,0093600,20%0,009308
TOTALE21,3675%1,00000021,4875%1,000000

Normativa di riferimento

(1) L' articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , e successive modificazioni, ha istituito l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cuiagli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n.160  .

(2) L' articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92  , e successive modificazioni, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale.

(3) In base all' articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico dellavoratore.

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266  (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione peril finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88  , è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(5) L' articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  (legge finanziaria 2001), riconosce aidatori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8%) oppure pari a 0,4% a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e di soccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8%).

(6) L' articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20%. Tale riduzione resta confermata dall' articolo 43 della legge 28 dicembre 2001 n. 448  (legge finanziaria 2002).

(7) A norma dell' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286  (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(8) A norma dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.

(9) In base all' articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  , per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(10) In applicazione dell' articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669  , convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30  , l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.


 

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele