Regione Toscana
norma

 
REGIONE TOSCANA  
CIRCOLARE 22 aprile 2015, n. 1
  Oggetto: Circolare n. 1/2015  sull'Assistenza Sanitaria cittadini non italiani presenti sul territorio toscano di cui alla DGRT n. 1139/2014  .  
 


 
  urn:nir:regione.toscana:circolare.giunta:2015-04-22;1

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Toscane - LORO SEDI


 

Con la presente si ritiene necessario divulgare alcune buone pratiche sull'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti in Toscana, così come disciplinato dalle Linee Guida regionali, discusse e condivise nel corso degli incontri effettuati con i Referenti aziendali così come di seguito elencate:

Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari nei Paesi dell'Unione Europea, Spazio Economico Europeo e Confederazione Svizzera.

Campo di applicazione:

Rispetto all'ampia casistica dei lavoratori si ritiene utile individuare una disciplina per le nuove tipologie di lavoratori ossia:

- lavoratori a chiamata: si procede all'iscrizione al SSR a tempo indeterminato, se residenti nel territorio toscano, altrimenti verranno iscritti trimestralmente con possibilità di rinnovo.

- lavoratori con voucher, stante la normativa vigente, potranno essere iscritti al SSR attraverso l'istituto dell'iscrizione volontaria.

- Lavoratori nella posizione di "soci": si stabilisce che questa categoria deve essere assimilata ai lavoratori autonomi.

Punto 4) Lavoratore autonomo: si precisa che l'accertamento dei requisiti necessari al rilascio all'iscrizione al SSR non può comprendere alcun tipo di accertamento fiscale essendo, lo stesso, non di competenza delle strutture sanitarie.

Punto 11) Cittadini regolarmente soggiornanti in Italia per più di cinque anni, non titolari di assistenza da parte dell'istituzione estera competente: occorre precisare che chi è stato iscritto al SSR attraverso l'iscrizione volontaria deve continuare a versare il contributo anche se ha ottenuto l'attestato di soggiorno permanente, fatte salve eventuali variazioni dello status.

Punto 15) Genitori U.E. di minori italiani iscritti al SSR, non titolari di assistenza da parte di altra istituzione estera: sono iscrivibili al SSR, se residenti, per sei mesi rinnovabili fino al compimento del 18° anno di età.

Punto 16) Minori affidati a istituti o famiglia: si precisa che l'iscrizione è rinnovabile per la durata del programma di affidamento.

Cittadini comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza i requisiti per l'iscrizione al SSR e:

Si ritiene opportuno ribadire che nella categoria in esame rientrano i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera non residenti sul territorio nazionale.

Occorre precisare che, in assenza di alcun documento, sarà necessario in sede di rilascio delTesserino ENI verificare con i servizi sociali per l'ottenimento di una relazione di "riconoscibilità" del soggetto come cittadino presente sul territorio toscano.

Si precisa che per il rilascio del tesserino ENI deve, comunque, essere presentato un documento di identità ai sensi della normativa europea, così come previsto dall'Accordo Stato Regioni, ancorch è scaduto.

Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri.

Categorie con diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale.

motivi familiari (ricongiungimento coniuge e compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008): si condivide l'interpretazione che con il termine "familiari ultra sessantacinquenni" si intendono i genitori.

Nota 17: si ritiene opportuno precisare che l'iscrizione al SSR è a tempo indeterminato se residente, altrimenti è annuale con possibilità di rinnovo.

- attesa di regolarizzazione: si conviene che l'iscrizione deve essere semestrale e non trimestrale.

Si ritiene opportuno puntualizzare che il diritto all'iscrizione al SSR cessa anche per dichiarazione di irreperibilità.

Minori stranieri e comunitari.

La presente disciplina integra quanto disposto dalla DGRT n. 1139/2014  e si applica sia ai minori comunitari che stranieri:

"L'iscrizione al SSR può essere effettuata dal genitore, tutore o suoi delegati nonché dagli assistenti sociali che hanno in carico il minore, attraverso la presentazione alla ASL di uno dei seguenti documenti relativi al minore:

Se nato in Italia:

- CF del minore qualora gli sia stato precedentemente rilasciato, oppure

- Certificato di nascita italiano (si specifica che è possibile autocertificare la nascita solo per i nati in Italia.)

Se nato in altri Paesi: uno dei seguenti documenti secondo l'ordine di priorità riportato:

- Certificato di nascita tradotto;

- in mancanza la ASL accetta il passaporto o altro documento del minore di cui si è in possesso;

- in mancanza anche di uno dei documenti di cui sopra la ASL emette il tesserino STP/ENI.

Qualora il minore non sia, quindi, in possesso del codice fiscale la ASL trattiene ai propri atti copia di uno dei documenti sopra elencati e richiede l'attribuzione del codice fiscale ad una Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. 605/1973  che provvederà, previa verifica della mancanza di codice fiscale, ad attribuirlo dandone comunicazione alla ASL.

La ASL, acquisito il codice fiscale, lo comunica al genitore ed iscrive il minore al SSR (ritirando il tesserino STP/ENI).

Titolari di permesso di soggiorno per asilo politico.

In base a quanto già disposto nelle Linee guida Regionali si ribadisce che i richiedenti asilo, o protezione internazionale, sono esentati dal pagamento del ticket (previa dichiarazione di indigenza) fino al sesto mese dalla presentazione della domanda di asilo. Dal settimo mese fino all'anno devono produrre alla ASL di competenza l'attestato dello stato di disoccupazione/inoccupazione certificato dall'iscrizione al Centro per l'impiego (CPI) per ottenere la tessera di esenzione dal pagamento del ticket per reddito. E' necessario ribadire, comunque, che l'esenzione ha validità per un periodo complessivo massimo di un anno.

Si coglie l'occasione di specificare che lo status giuridico del cittadino straniero a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello del richiedente asilo (o di richiedente protezione internazionale).

Categorie con possibilità di iscrizione volontaria al SSR.

Sono ricompresi, in tale categoria, i cittadini non comunitari in possesso della ricevuta di primo permesso o di ricevuta di rinnovo.

Si ritiene, anche, opportuno puntualizzare che per l'iscrizione volontaria al SSR vale la motivazione indicata sul permesso di soggiorno; le uniche eccezioni riguardano lo svolgimento di un'attività lavorativa e l'iscrizione nelle liste di collocamento. Si precisa anche che in caso di presumibile errata motivazione del permesso di soggiorno gli Uffici delle ASL sono, comunque, tenuti ad iscrivere al SSR il cittadino straniero per la durata di sei mesi, rinnovabili, al fine di procedere alla segnalazione alla Questura del presunto errore.

Si ritiene, altresì, opportuno precisare che nel caso di iscrizione volontaria al SSR per due coniugi ultrasessantacinquenni la buona pratica da percorrere è la seguente:

- in presenza di un reddito solo deve essere richiesta una sola quota di iscrizione

- in presenza di due o più redditi o due pensioni saranno richieste due quote di iscrizione.

Non si considera, comunque, facente parte del reddito quello prodotto dal figlio.

Modalità di rimborso:

Si ritiene opportuno precisare che, alla luce di quanto disposto dalla nota della Regione Toscana AOOGRT/190437/Q.080.140 del 31/07/2014, la gestione delle richieste di rimborso deve essere attribuita alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Esenzione XO1

Si puntualizza che il codice esenzione per i tesserini STP o ENI è il codice XO1.

Cordiali saluti,


 

Valtere Giovannini