Regione Toscana
norma

 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'  
COMUNICATO 3 agosto 2006 , n. 1
  Articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228  , concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza.  
  Pubblicato in GU, n. 185 del 10/08/2006


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.pari.opportunita:comunicato:2006-08-03;1


 

Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilita', di seguito illustrati.

1.Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall' art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228  , recante misure contro la tratta di persone e dall' art. 1  del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237  . A tal fine la commissione interministeriale prevista dall' art. 3, comma 1  , del predetto regolamento di attuazione, valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilita' rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale  , come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003  .

2.Definizioni:programma di assistenza: per programma di assistenza si intende il programma di assistenza nel suo complesso, cosi' come definito all' art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228  ;

 progetti di fattibilita': per progetti di fattibilita' si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati, tesi a realizzare i progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al programma di assistenza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237  ; progetti individualizzati di assistenza: per progetti individualizzati di assistenza si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, nell'ambito dei progetti di fattibilita', a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu', di cui all' art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005  .

2.Obiettivi.

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall' art. 13 della legge n. 228/2003  , costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilita' annuali volti a realizzare progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.

Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell' art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

I progetti di fattibilita' possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all' art. 52, comma 1, lettera b)  del regolamento di attuazione del testo unico  concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3.Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita' di cui al presente avviso e' di Euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate al dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell' art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228  e dell' art. 2  del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale.

4.Destinatari.

1.Sono destinatari dei progetti:

persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.

5.Proponenti ed attuatori.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilita' e lo realizza.

Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti attuatori privati debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all' art. 52, comma 1, lettera b)  del regolamento di attuazione del testo unico  gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ai fini della valida presentazione del progetto e' sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Debbono essere indicate forme di collaborazione con enti impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell' art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , attraverso la produzione di apposite lettere di intenti. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici.

Qualora nel progetto vengano indicate forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, queste devono essere specificate in maniera analitica e gli stessi soggetti privati che svolgono attivita' di assistenza per le finalita' di cui all' art. 13 della citata legge  debbono essere iscritti, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all' art. 52, comma 1, lettera b)  del regolamento di attuazione del testo unico  gia' citato.

Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell' art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127  .

Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.

6.Durata dei progetti di fattibilita'.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilita' della durata di dodici mesi che prevedano progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entita' di finanziamento gia' concesso.

7.Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.

La presentazione dei progetti di fattibilita' deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:

1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di avvio e realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;

2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;

3) il numero e la tipologia dei destinatari del progetto, con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'eta' e del genere;

4) la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare riguardo ai programmi ex art. 18 decreto legislativo n. 286/1998  ;

5) le risorse umane utilizzate, specificandone le competenze, le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti;

6) carattere innovativo del progetto;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire, con particolare riferimento all'ampia dimensione territoriale del progetto e/o alla localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno, ed inoltre definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie;

effetto moltiplicatore; trasferibilita' dei risultati; promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate, con allegata la copia del decreto di iscrizione alla seconda sezione del registro di cui al precedente punto 5, o dell'idonea documentazione dell'avvenuta iscrizione tramite autocertificazione ai sensi dell' art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127  , della medesima iscrizione.

8.Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Ulteriori informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti sono disponibili nel sito http://www.pa riopportunita.gov.it. I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la segreteria tecnica della commissione interministeriale per l'attuazione dell' art. 18 , tel. 06/67792450, e-mail:progettiarticolo18@palazzochigi.it 9.Procedure di selezione.

9.1 Ammissibilita' dei progetti.

L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda di candidatura firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1 al presente avviso);

privi del formulario allegato al presente avviso, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2 al presente avviso);

privi della documentazione di cui al precedente art. 7 ;

privi delle lettere di intenti con cui le regioni e/o gli enti locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura del 20% della spesa totale e a stipulare la relativa convenzione, qualora l'ente proponente o attuatore per la realizzazione del progetto sia un ente privato;

privi dello schema tipo di convenzione che le regioni e/o gli enti locali intendono stipulare con l'ente privato proponente o attuatore per la realizzazione del progetto;

privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;

presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro, di cui all' art. 52, comma 1, lettera b)  del regolamento di attuazione del testo unico  gia' citato, o che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4 ultimo periodo, non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato;

privi delle lettere di intenti prodromiche alla stipula delle convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell' art. 18 decreto legislativo n. 286/1998  , e con i servizi sociali degli enti locali.

9.2 Valutazione dei progetti La valutazione dei progetti e' svolta dalla commissione interministeriale prevista dall' art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237  , regolamento di attuazione della legge n. 228/2003  .

La commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:

a) esperienza e capacita' organizzativa del proponente e del soggetto o dei soggetti attuatori;

b) disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita' in grado di assistere le vittime in fase di avvio e prosecuzione del procedimento penale;

c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia (Prefetture, Autorita' giudiziaria, Forze dell'ordine, Servizi sanitari, Servizi sociali);

d) articolazione e consistenza delle reti sociali predisposte;

e) tipologia di forme di partenariato o di collaborazione con gli enti titolari dei progetti finanziati ai sensi dell' art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998  ;

f) tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'eta', del genere;

g) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

h) localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base sovraprovinciale, regionale o sovraregionale;

i) carattere innovativo del progetto;

j) ottimale rapporto costi/benefici.

10.Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo da parte del dipartimento per i diritti e le pari opportunita' e sottoscritto dall'ente proponente.

11.Modalita' e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti di fattibilita' relativi ai progetti individualizzati di assistenza dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate al punto 7 e rispettando i criteri di ammissibilita' specificati al punto 9.1.

Le buste contenenti le proposte (un originale piu' due copie cartacee e floppy disk o cd contenente il formulario, la relazione illustrativa, l'analisi costi-benefici, la scheda descrittiva dei soggetti proponente e attuatore/i) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza - art. 13 della legge n. 228/2003  », con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita - Segreteria tecnica della commissione interministeriale per l'attuazione dell' art. 18 , largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', Segreteria tecnica della commissione interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.

La commissione provvedera' alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.