Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO 16 marzo 2022
  Oggetto: Avvio della procedura di ampliamento dei progetti SAI attivi, Tipologia "accoglienza ordinaria".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:comunicato:2022-03-16;nir-1

 

(Art. 9, c. 1, linee guida allegate al dm 18 novembre 2019  )

In relazione alle eccezionali esigenze di accoglienza, ed alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 4 e 7 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", è avviata la procedura per l'ampliamento della rete SAI fino a complessivi 3.530 posti, da destinare con priorità all'accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali. Le domande di ampliamento dovranno essere presentate secondo le modalità indicate dai commi 3 e 4 del citato articolo 9, entro e non oltre il termine del 19 aprile 2022, ore 18.00, utilizzando l'allegato modulo A), disponibile anche in formato word nella piattaforma FNAsilo, https://fnasilo.dlci.interno.it.

Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere inoltrato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, esclusivamente all'indirizzo PEC ampliamentosai@pecdlci.interno.it, indicando in oggetto: "ampliamento posti categoria ordinari".

Alle domande di ampliamento di cui alla presente Comunicazione si applicano le deroghe disposte all'art. 9, comma 2 e all'art. 11, comma 2, delle linee guida allegate al dm 18.11.2019, disposte dall' articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022  . Alla luce della deroga al citato art. 11, c. 2, il tetto massimo di posti attivabili per ciascun progetto è fissata come segue:

a) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) venti posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) trentacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

d) quarantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

e) cinquantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza saranno esaminate dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 3 del dm 18 novembre 2019, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso di domande plurime presentate dallo stesso ente locale, la citata Commissione valuterà la prima istanza ricevuta in ordine cronologico.

Saranno valutate solo le proposte di ampliamento di posti destinati a nuclei familiari, anche monoparentali, fatta salva la successiva possibilità di destinare i posti finanziati anche all'accoglienza di singoli/e, nel caso di mutate esigenze di accoglienza.

Il finanziamento sarà calcolato, fino alla naturale scadenza del singolo progetto, in rapporto al costo medio giornaliero a persona, moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019).

Le strutture utilizzate per l'accoglienza dovranno rispettare i requisiti previsti dal Capo IV delle linee guida allegate al dm 18.11.2019, con l'eccezione dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, lett. k), derogato dalla citata ordinanza di Protezione Civile n. 872, del 2022 (art. 8, comma 2).

 

Roma, 16 marzo 2022

Michela Lattarulo