Regione Toscana
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REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA TUNISINA  
CONVENZIONE 7 dicembre 1984
  In materia di sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:convenzione:1984-12-07;nir-1

 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione cella presente Convenzione:

a) il termine "territorio" indica: per quanto riguarda l'Italia: il territorio della Repubblica italiana; per quanto riguarda la Tunisia: il territorio della Repubblica tunisina.

b) il termine "cittadino" indica: per quanto riguarda l'Italia: una persona di nazionalita' italiana; per quanto riguarda la Tunisia: una persona di nazionalita' tunisina.

c) il termine "lavoratore" indica un lavoratore salariato o assimilato o un lavoratore indipendente, iscritto ai regimi di cui all'art. 2;

d) il termine "legislazione" indica le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, relativi ai regimi e settori di sicurezza sociale di cui al paragrafo primo dell'art. 2;

e) il termine "autorita' competente" indica il ministro, i ministri o l'autorita' corrispondente da cui dipendono i regimi di sicurezza sociale;

f) il termine "istituzione competente" indica l'istituzione alla quale l'assicurato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o nei cui confronti ha diritto a prestazioni, o ne avrebbe diritto, se risiedesse sul territorio dello Stato contraente dove si trova questa istituzione;

g) il termine "paese competente" indica lo Stato contraente sul territorio nel quale si trova l'istituzione competente;

h) il termine "residenza" indica la dimora abituale;

i) il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione e disoccupazione cosi' come sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonche' tutti i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione;

l) il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come membri della famiglia, o indicate come membri della famiglia dalle legislazioni ai sensi delle quali le Prestazioni sono concesse. Tuttavia, se queste legislazioni considerano come membri della famiglia solo le persone conviventi con l'interessato, tale condizione si considera soddisfatta quando le persone di cui si tratta sono principalmente a carico del medesimo interessato.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica: In Italia alle legislazioni concernenti:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione;

b) i regimi che si sostituiscono all'assicurazione di cui alla lettera a);

c) l'assicurazione malattia, ivi compresa l'assicurazione tubercolosi e la maternita'; d) l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) gli assegni familiari. In Tunisia, alle legislazioni concernenti:

a) il regime di assicurazione malattia e maternita';

b) il regime degli assegni familiari;

c) il regime delle pensioni d'invalidita', di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo;

d) il regime delle pensioni d'invalidita', di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo;

e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli;

f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori;

g) i registri di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attivita' professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia in applicazione del capoverso

e) del primo paragrafo.

2. La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel primo paragrafo del presente articolo. Tuttavia, essa non si applichera':

a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad un nuovo settore di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo in tal senso tra gli Stati contraenti;

b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari a meno che non vi sia, a tal riguardo, opposizione del Governo dello Stato contraente interessato, notificata al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei suddetti atti.

Articolo 3

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai lavoratori cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall'assicurazione del lavoratore.

2. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano:

a) ai pubblici dipendenti;

b) agli agenti diplomatici o consolari di carriera e ai membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico dette cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alle Convenzioni di Vienna.

Articolo 4

Le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato fatto salve le disposizioni particolari della presente convenzione.

Articolo 5

A meno che cio' non sia diversamente disposto della presente convenzione, le prestazioni in denaro acquisite ai sensi della legislazione di uno Stato contraente o in applicazione dalla presente convenzione, sono erogate alle persone interessate, anche se esse stabiliscono la loro residenza sul territorio dell'altro Stato o di uno Stato terzo vincolato da una convenzione di sicurezza sociale a ciascuno dei due Stati contraenti.

Articolo 6

1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno degli Stati, sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato, sempre che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non autorizzano la contemporanea iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato nel caso in cui tale possibilita' non sia ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato contraente.

CAPITOLO II

Determinazione della legislazione applicabile

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono sottoposti alla legislazione di questo Stato.

2. Il lavoratore occupato a bordo di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e' sottoposto alla legislazione di questo Stato.

3. Il personale delle missioni diplomatiche o dei consolati diverso da quello di cui all'articolo 3 par. 2 capoverso b) come pure i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti di tali missioni e consolati, hanno facolta' di optare per l'applicazione della legislazione dello Stato rappresentato a condizione che siano cittadini di questo Stato.

Articolo 8

Il principio di cui all'articolo 7, comporta le seguenti eccezioni:

a) i lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato contraente, e che sono distaccati sul territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono sottoposti alla legislazione di questo Stato, come se continuassero ad essere occupati sul suo territorio, per i primi 36 mesi di occupazione sul territorio dell'altro Stato; qualora la durata di tale occupazione si prolunghi oltre i 36 mesi la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, previo l'accordo dell'autorita' competente del secondo Stato;

b) il personale viaggiante alle dipendenze di una impresa che effettua, per conto altrui o per proprio conto, trasporti di passeggeri o di merci, per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, e la cui sede si trova sul territorio di uno degli Stati contraenti, e' sottoposto alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sua sede.

Articolo 9

Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, in deroga all'art. 71, che la legislazione dello Stato di affiliazione rimanga applicabile e che il distacco sia prolungato oltre i termini di scadenza stabiliti in precedenza nei confronti del lavoratore, qualora, presa in considerazione la durata o la frequenza degli spostamenti che tali attivita' comportano, o il loro carattere di eccezionalita', o tenendo conto dall'eta' del lavoratore, l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno favorevole per il suddetto lavoratore.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI SETTORI DI SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 1

Malattia, compresa la tubercolosi, e maternità

Articolo 10

Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni, al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Articolo 11.

I lavoratori di cui all'art. 7, par. 2 e 3, nonche' agli artt. 8 e 9, che soddisfano le condizioni previste nella legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, beneficiano, per tutta la durata della loro residenza nell'altro Stato: - di prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dalL'istituzione del luogo di residenza, ai sensi della legislazione che quest'ultima applica; - di prestazioni in denaro direttamente erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari che risiedono con il lavoratore nello Stato d'impiego.

Articolo 12.

1. I lavoratori italiani in Tunisia, ed i lavoratori tunisini in Italia, i quali soddisfano le condizioni previste dalla legislazione dello Stato competente per il diritto alle prestazioni e il cui stato di salute richieda prestazioni immediate durante il loro soggiorno temporaneo nel Paese di origine, beneficiano:

a) di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di soggiorno in base alla legislazione che quest'ultima applica. La durata del periodo di concessioni delle prestazioni e' di tre mesi, rinnovabile, in caso di necessita', per un periodo di uguale durata;

b) di prestazioni in denaro erogare dall'Istituzione competente, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla legislazione che questa istituzione applica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1ª) sono applicabili, per analogia, ai familiari del lavoratore che risiedono con lui nel Paese d'impiego.

Articolo 13.

1. I titolari di pensioni o di rendite dovute in base alla legislazione dei due Stati contraenti, come anche i loro familiari, beneficiano delle prestazioni in natura erogate dall'Istituzione del luogo di residenza in base alla legislazione che questa applica ed a suo carico. 2. I titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno dei due Stati contraenti, come pure i loro familiari, che risiedono nell'altro Stato contraente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.

Articolo 14

I familiari che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dell'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.

Articolo 15

La concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza la cui lista sara' stabilita mediante accordo amministrativo, e' subordinata all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente, tranne in casi di assoluta urgenza.

Articolo 16

1. Le prestazioni erogate dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato, in base agli artt. da 11 a 15, danno luogo a rimborso.

2. Il rimborso e' effettuato sulla base del costo effettivo, tranne che per le prestazioni concesse in base agli artt. 13 e 14, che sono rimborsate su base forfettaria che e' calcolata in funzione del costo medio delle prestazioni nello Stato nel quale sono erogate e in funzione, per quanto riguarda i membri della famiglia, della composizione media della famiglia nel medesimo Stato. 3. Le modalita' di rimborso saranno stabilite dall'accordo amministrativo.

Capitolo 2

Assicurazione Invalidita', Vecchiaia e Morte

Articolo 17

1. a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del riacquisto del diritto alle prestazioni, qualora un lavoratore sia stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, nella misura in cui essi non si sovrappongano.

b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'erogazione di determinate prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in un professione sottoposta ad un regime speciale, saranno totalizzati, a condizione che non si sovrappongano, ai fini dell'ammissione del beneficio di tali prestazioni, solamente i periodi compiuti in un regime corrispondente, o, qualora cio' non fosse possibile, nella stessa professione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per questa professione. Se malgrado la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare delle suddette prestazioni, detti periodi saranno totalizzati ai fini dell'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

c) Qualora un lavoratore non possa beneficiare del diritto alle prestazioni in base alle disposizioni di cui alla lettera a) di cui sopra, saranno presi in considerazione, solamente ai fini dell'acquisizione al diritto, anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi vincolati a loro volta ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni ci sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione previsti al paragrafo precedente, lettera a), l'istituzione competente di questo Stato e' tenuta a versare l'importo della prestazione, calcolato unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche quando l'interessato ha diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata in base al seguente paragrafo

3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in questo Stato, l'Istituzione competente di detto Stato verifica l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di ciascun Stato contraente e determinando l'importo nella maniera seguente: a) stabilisce l'importo teorico della prestazione a cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti in base alla legislazione che essa applica; b) essa stabilisce successivamente l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati; c) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dei due Stati superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente di questo Stato prende in considerazione tale durata massima invece della durata dei periodi in oggetto.

4. Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 lettera a), qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente non raggiunga un anno e se, tenendo conto unicamente di questi periodi, nessun diritto a prestazione e' acquisito ai sensi di questa legislazione, l'istituzione di questo Stato non e' tenuta a erogare prestazioni per questi periodi. Tuttavia l'Istituzione competente dell'altro Stato contraente tiene conto di questi ultimi periodi non solo per l'acquisto del diritto alle prestazioni ma anche per il loro calcolo.

5. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al paragrafo 3, lettera a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale.

6. Qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini la concessione delle prestazioni d'invalidita' alla condizione che il lavoratore sia sottoposto a questa legislazione al momento del verificarsi del rischio, questa condizione Si considera come soddisfatta se l'interessato in quel momento e' sottoposto alla legislazione dell'altro Stato contraente o se puo' far valere un diritto a pensione ai sensi della legislazione di questo Stato.

Articolo 18

Qualora in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la pensione o un elemento della pensione siano calcolati in proporzione ai salari o ai contributi, ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato e' attribuito il valore medio dei salari o dei contributi versati all'Istituzione del primo Stato contraente.

Articolo 19

1. Qualora l'interessato non soddisfa ad un determinato momento tutte le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, ma solo le condizioni di uno dei due Stati, fatte salve le disposizioni dell'art. 17 a) della presente convenzione, il suo diritto alle prestazioni viene stabilito in base alla legislazione le cui condizioni sono soddisfatte.

2. L'Istituzione dello Stato contraente che ha concesso la prestazione procedere ad un successivo calcolo, quando le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Stato saranno soddisfatte, fatte salve le disposizioni del suddetto articolo 17.

Articolo 20

Il beneficiario di prestazioni di cui al presente capitolo non puo', nello Stato contraente sul cui territorio risiede, ed in base alla cui legislazione una prestazione gli e' dovuta, percepire un importo di prestazioni cumulate, inferiore a quello della prestazione minima stabilita dalla suddetta legislazione, per un periodo di assicurazione o di residenza pari all'insieme dei periodi considerati per la liquidazione ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli. L'Istituzione competente di questo Stato gli versera', eventualmente, per tutta la durata della sua residenza sul territorio ci questo Stato, un supplemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute secondo le disposizioni del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 21

Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del livello salari, le prestazioni sono modificate secondo una determinata percentuale o importo, tale percentuale o importo dovranno essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite in conformita' alle disposizioni dell'art. 17, senza che sia necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle disposizioni del suddetto articolo. Capitolo 3 Assegni familiari

Articolo 22

Qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini l'acquisizione del diritto di alte prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto, a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Articolo 23

1. I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.

2. I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

3. I titolari di una pensione e di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

4. I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo 24

1. Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana a beneficio dei familiari residenti in Tunisia, comportano il versamento degli assegni familiari veri e propri, destinati alla moglie e ad un massimo di 4 figli, ad esclusione di qualsiasi maggiorazione. Le disposizioni del capoverso precedente, relative al versamento degli assegni familiari, saranno riesaminate allo scadere di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione.

2. Il diritto agli assegni familiari dovuti da uno Stato contraente a favore dei familiari residenti nell'altro Stato contraente e' sospeso se, a motivo dello svolgimento di un'attivita' professionale, dipendente o indipendente, sussiste un diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato.

3. Tuttavia, qualora l'importo degli assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione del Paese di residenza dei figli fosse inferiore a quello degli assegni dovuti in applicazione della legislazione dell'altro Stato contraente, l'Istituzione di quest'ultimo Stato corrispondere, per tali figli, una prestazione differenziale.

Capitolo 4

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 25

1. I lavoratori, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale i quali, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da quest'istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente di cui sono cittadini e a trasferirvi la loro residenza, beneficiano: di prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente, all'assicurazione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero ad essa affiliati, per una durata stabilita, se del caso, dalla legislazione dello Stato competente.

2. I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente ci cui sono cittadini, che non sia lo Stato competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio dello Stato competente.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1. non puo' essere negata, a meno che il trasferimento dell'interessato sia di natura tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione di un trattamento medico.

Articolo 26

La concessione, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista e' definita nell'accordo amministrativo, e' subordinata all'autorizzazione dell'Istituzione competente, tranne che in casi di assoluta urgenza.

Articolo 27

L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto, ai sensi degli artt. 25 e 26. Questo rimborso e' effettuato in base al costo effettivo.

Articolo 28

1. Qualora la vittima di una malattia professionale abbia svolto un'attivita' sotto la legislazione dei due Stati contraenti, che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui la vittima e i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione dello Stato sul di cui territorio l'attivita' in questione sia stata svolta da ultimo, sempre che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione, tenendo conto, se del caso, dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Se queste condizioni non sono soddisfatte, i diritti alle prestazioni sono esaminati in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

2. Qualora la concessione delle prestazioni per malattia professionale in base alla legislazione di uno Stato contraente, sia subordinata alla condizione che la malattia sia stata constatata medicalmente per la prima volta sul suo territorio, questa condizione e' considerata soddisfatta se questa malattia e stata contratta per la prima volta sul territorio dell'altro Stato contraente.

3. in caso di "pneumonconiosi sclerogena", se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina l'indennizzo alle condizioni di un periodo minimo di esposizione al rischio, e di un periodo massimo a partire dalla data di cessazione dell'attivita' che comporta il rischio, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, a tal fine, anche dell'attivita' che comporta il rischio svolto nell'altro Stato contraente. L'onere delle prestazioni in denaro, ivi comprese le rendite; e' preso a carico, in eguale percentuale, delle istituzioni competenti dei due Stati contraenti.

4. Le autorita' competenti possono determinare, di comune accordo, le altre malattie professionali a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 29

1. Qualora si verifichi un aggravamento di una malattia professionale per la quale il lavoratore ha beneficiato o beneficia di una indennita' ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) se un lavoratore, dopo l'inizio del beneficio delle prestazioni, non ha svolto, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, un'attivita' che possa causare o aggravare la malattia in questione, l'Istituzione competente del primo Stato e' tenuta a farsi carico dell'onere delle prestazioni tenendo conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se il lavoratore, dopo l'inizio del beneficio deLle prestazioni, ha svolto un'attivita' sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente del primo Stato e' tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede al lavoratore un supplemento il cui importo e' pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se la malattia considerata fosse avvenuta sotto la legislazione di detto Stato; c) in caso di aggravamento di una pneumonconiosi sclerogena o di una malattia annessa al medesimo regime, in applicazione dell'art. 25 par. 4, che abbia dato luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 25, par. 3, sono applicabili le seguenti disposizioni: - qualora il lavoratore non abbia piu' svolto l'attivita' che possa causare gesta malattia o l'abbia svelta sul territorio di entrambi gli Stati, l'onere dette prestazioni in denaro ivi comprese quelle relative all'aggravamento, sara' preso a carico, in base ad una pari percentuale, dalle istituzioni competenti dei due Stati; - qualora il lavoratore abbia svolto sul territorio di uno dei due Stati, un'attivita' che possa provocare questa malattia, questo Stato prende a suo carico, oltre alle prestazioni in denaro corrispondenti alla malattia iniziale, le prestazioni relative all'aggravamento.

Articolo 30

Ai fini della valutazione del grado di incapacita' permanente risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o tunisina, gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.

Articolo 31 Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente sono effettuate dalla istituzione del luogo di soggiorno o di residenza. L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle spese per le suddette perizie nonche' le spese supplementari, sulla base del costo effettivo.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie

Articolo 32

Le autorita' competenti degli Stati contraenti:

a) stipulano tutti gli accordi amministrativi necessari all'applicazione detta presente Convenzione;

b) si applicano tutte le informazioni relative alle misure adottate per la sua applicazione;

c) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche delle loro legislazioni che possano influire sulla sua applicazione.

Articolo 33

Le autorita' e le istituzioni incaricate dell'attuazione della presente Convenzione si scambiano i loro buoni uffici ed agiranno come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione. L'assistenza amministrativa reciproca di queste autorita' ed istituzioni e' in linea di massima gratuita. Tuttavia, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di determinate spese.

Articolo 34

1. il beneficio dette esenzioni o riduzioni di tasse, bolli, diritti legali o di registrazione, previsti dalla legislazione di uno Stato contraente per i certificati o documenti da esibire in applicazione detta presente Convenzione, e' esteso ai certificati e documenti analoghi da esibire in conformita' alla legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione.

2. Tutti gli atti, documenti e certificati di natura ufficiate da esibire in conformita' atta legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione, sono dispensati da convalida legale o da ogni altra simile formalita'.

Articolo 35

1. Ai fini dell'applicazione detta presente Convenzione, le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro nella lingua ufficiale di uno o l'altro Stato, o in francese.

2. Le autorita', istituzioni, o giurisdizioni di uno Stato contraente non possono respingere le richieste o altri documenti loro indirizzati, adducendo il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

Articolo 36

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati in base alla legislazione di uno Stato contraente, entro determinati termini, presso una autorita' o una istituzione di questo Stato sono ricevibili, se sono presentati nei medesimi termini presso un'autorita' o una istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso, l'autorita' o l'istituzione cosi' investita trasmette immediatamente le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorita' o all'Istituzione competente del primo Stato. La data alla quale tali domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati presso un'Autorita' o una istituzione di uno Stato contraente e' considerata come data di presentazione presso l'autorita' o l'istituzione competente. Qualora l'autorita' o l'istituzione presso cui il rimborso e' stato presentato non conoscano l'autorita' o l'istituzione competente dell'altro Stato, la trasmissione puo' essere effettuata tramite le autorita' di cui all'art. 1 e).

Articolo 37

I trasferimenti di somme risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono effettuati in conformita' alle procedure previste dalla legislazione in vigore in tale materia, in ciascuno degli Stati contraenti al momento del trasferimento.

Articolo 38

Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia versato un anticipo, l'importo di questo anticipo deve essere trattenuto, su richiesta e a favore di questa Istituzione, sugli arretrati dovuti dall'Istituzione dell'altro Stato contraente per una prestazione corrispondente riferentesi allo stesso periodo. Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia versato una somma eccedente la somma dovuta per un periodo per il quale l'Istituzione dell'altro Stato concede successivamente una prestazione corrispondente, l'importo pagato in eccesso deve essere considerato come un anticipo e trattenuto secondo le modalita' di cui al primo capoverso. Le ritenute che potranno essere operate in applicazione del capoverso precedente, possono essere effettuate solo nella misura ammessa dalla legislazione dello Stato la cui istituzione e' chiamata a effettuare tale ritenuta.

Articolo 39

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, sul territorio dell'altro Stato contraente, dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del beneficiario delle prestazioni, alle condizioni previste dall'Accordo amministrativo.

2. "Le perizie mediche, svolte alle condizioni previste al paragrafo 1. devono essere state effettuate sul territorio dello Stato contraente competente.

Articolo 40.

1. Qualsiasi controversia che sorga tra gli Stati contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Convenzione sara' oggetto di negoziati diretti tra le autorita' competenti degli Stati contraenti.

2. Qualora la controversia non potesse risolversi entro un termine di sei mesi a partire dalla prima richiesta di apertura dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essa sara' sottoposta ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuno degli Stati contraenti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due Parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La commissione arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Queste decisioni saranno vincolanti e inappellabili.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 41

1. La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione di uno Stato contraente prima della data della sua entrata in vigore, e' preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualsiasi prestazione che non sia stata liquidata o che e' stata sospesa a causa della nazionalita' o della residenza dello interessato, e', a sua domanda, liquidata o ripristinata, con effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sempre che i diritti liquidati in precedenza non abbiano dato luogo ad un regolamento in capitale.

3. i diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, la liquidazione di una pensione o di una rendita, possono essere riesaminati su loro domanda, fatte salve le disposizioni di questa Convenzione

4. Se la domanda di cui ai paragrafi 2 e 3 summenzionati e' presentata entro un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che sorgono ai sensi della Convenzione sono acquisiti con effetto a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione degli Stati contraenti relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opposte agli interessati.

5. Se la domanda di cui ai paragrafi 2 e 3 summenzionati e' presentata dopo lo scadere del termine di due anni successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che non sono decaduti o in prescrizione, sono acquisiti con effetto a partire dal primo giorno successivo alla data di deposito della domanda, fatte salve disposizioni interne piu' favorevoli.

Articolo 42

Questa Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al mese durante il quale avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 43

La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti. La denuncia dovra' essere notificata al piu' tardi sei mesi prima della fine dell'anno civile in corso. In tal caso la Convenzione cessera' di essere in vigore alla fine di detto anno.

Articolo 44

1. In caso di denuncia della presente Convenzione, qualsiasi diritto acquisito ai sensi delle sue disposizioni e' mantenuto.

2. I diritti in via di acquisizione, relativi ai periodi compiuti precedentemente alla data alla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per via della denuncia.

Fatto a Tunisi, il 7 dicembre 1984 in due esemplari, in lingua italiana, araba e francese.

In caso, di controversie, fare fede al testo in francese.

Per il Governo della Repubblica italiana Giulio ANDREOTTI Ministro degli affari esteri

Per il Governo della Repubblica tunisina Beji Caid ESSEBSI Ministro degli affari esteri

Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI