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REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA DI CAPOVERDE  
CONVENZIONE 18 dicembre 1980
  In materia di sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:convenzione:1980-12-18;nir-1

 

Il Presidente della Repubblica italiana ed

il Presidente della Repubblica di Capoverde

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la presente Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana: On. Sott. Libero Della Briotta agli affari esteri

il Presidente della Repubblica di Capoverde: Ing. Jose Brito, Segr. di Stato per la cooperazione e la pianifica zione

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono.

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1

1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

a) «Stati contraenti»: la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde;

b) «Legislazione»: le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuno Stato contraente elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

c) «Autorità competente»: il Ministro, i Ministri o le Autorità dalle quali dipende la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale;

d) «Istituzione»: l'Organismo o l'Autorità incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in uno Stato contraente;

e) «Istituzione competente»: l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova;

f) «Lavoratori»: le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

g) «Residenza»: dimora abituale;

h) «Soggiorno»: dimora temporanea;

i) «Periodi di assicurazione»: periodi in cui in base alla legislazione di uno Stato contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione;

l) «Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennità»: le prestazioni così denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;

m) «Prestazioni familiari»: tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti:

in Italia:

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) l'assicurazione malattia e maternità;

d) l'assicurazione contro la tubercolosi;

e) gli assegni familiari;

f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

in Capoverde:

a) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) l'assicurazione contro le malattie;

c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

d) gli assegni familiari.

2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché, da parte del Governo di uno Stato contraente non venga notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi dello Stato che li ha emanati o dalla data della ricezione della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Stato.

Art. 3

La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti.

Art. 4

I lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di tale Stato.

Art. 5

1. Il principio stabilito all'articolo 4 comporta le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di ventiquattro mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, potrà essere prorogata, per un massimo di altri ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo della compagnia di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti sono soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando è in porto, rimane soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;

d) i funzionari pubblici equiparati di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono sottoposti alla legislazione del Paese di appartenenza;

e) agli agenti diplomatici ed ai consoli di carriera nonché agli altri membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale al loro servizio privato, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963.

Art. 6

1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Art. 7

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.

Capitolo II - Malattia e maternità

Art. 8

1. I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11 paragrafo 1-a): che soggiornano o risiedono nel territorio diverso dallo Stato competente; il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano:

i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte della istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come fossero ad essa iscritti;

ii) delle prestazioni in danaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato.

2. le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

Art. 9

1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.

2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata.

3. Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che le ha corrisposte.

Art. 10

Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Capitolo III - Invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 11

1. a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legi slazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.

b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni, in base a quanto disposto alla precedente lettera a), sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1 lettera a), l'istituzione competente di tale Stato è tenuta a concedere l?importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo paragrafo 3.

3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'istituzione competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:

a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;

b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni debbono essere calcolate in rapporto all'ammontare dei valori percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione dall'istituzione che determina la prestazione, sulla base della media dei salari e dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica.

5. Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad erogare prestazioni per tali periodi.

6. Qualora debba essere applicato il paragrafo 1 lettera c) del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al paragrafo 1 lettera a) e b) del presente articolo vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi. La presente disposizione non potrà comportare che, per uno stesso periodo di assicurazione uno dei due Stati contraenti sia tenuto ad erogare più di una prestazione della stessa natura, concessa sulla base del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

Art. 12

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Art. 13

Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione dello Stato contraente in cui il beneficiario risieda, l'istituzione competente di detto Stato integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.

Capitolo IV - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 14

1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte senza limitazione anche se i beneficiari risiedono o soggiornano nell'altro Paese.

2. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al punto 1) ai sensi della propria legislazione, per conto della istituzione del Paese competente con rimborso al costo effettivo delle spese.

3. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dalla istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro.

4. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata di procedere al controllo medico degli interessati per l'accertamento del grado d'incapacità lavorativa. Le spese sostenute per tale controllo sono rimborsate in base al costo effettivo.

Art. 15

1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacità lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.

2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'istituzione di uno dei due Paesi, detta istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico. In questo caso l'istituzione dell'altro Paese è obbligata a corrispondere un indennizzo supplementare il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in questo Paese.

Capitolo V - Prestazioni familiari

Art. 16

Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordini l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione o equivalenti, si tiene conto, ove necessario, dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti nell'altro Stato.

Art. 17

Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo Stato.

Art. 18

Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù della legislazione di uno Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato che corrisponde le prestazioni di disoccupazione come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo.

Art. 19

1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo. L'onere delle prestazioni è a carico dello Stato debitore della pensione o rendita.

2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui detto titolare risiede, anche se i familiari risiedono o soggiornano sul territorio dell'altro Stato contraente. L'onere delle prestazioni è a carico dello Stato in cui risiede il titolare della pensione o rendita.

Art. 20

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 17,18 e 19 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.

Capitolo VI - Disposizioni diverse, transitorie e finali

Art. 21

Le Autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

Art. 22

1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un Accordo amministrativo le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Le Autorità competenti dei due Stati si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti leggi, regolamenti e qualsiasi altro provvedimento che possano influire sull'applicazione della presente Convenzione.

Art. 23

Le Autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.

Art. 24

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.

2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle Autorità o delle istituzioni competenti di uno Stato sarà ritenuta valida da parte delle autorità o delle istituzioni competenti dell'altro Stato.

Art. 25

Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorità o alle istituzioni competenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Art. 26

1. Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altro Stato contraente.

2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una autorità o ad un'istituzione competente di uno degli Stati, sono considerati come presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altro Stato. In tal caso l'Autorità e l'istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'istituzione competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

Art. 27

1. L'istituzione competente di uno Stato contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altro Stato, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano nel proprio territorio.

2. Le spese sostenute per gli accertamenti nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambi gli Stati contraenti, rimangono a carico dello Stato che ha effettuato i predetti accertamenti.

3. Le spese per gli accertamenti sanitari generici, nonché quelle ad essi connesse, sostenute da uno Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello Stato che ha effettuato gli accertamenti; sono invece rimborsate dallo Stato richiedente le spese relative agli accertamenti specialistici e quelle ad essi connesse. Tale rimborso viene effettuato conformemente alle tariffe ed alle disposizioni applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti su presentazione di una distinta dettagliata delle spese sostenute.

Art. 28

1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione.

2. Ove non si dovesse raggiungere l'accordo di cui al precedente paragrafo, la soluzione della controversia sarà deferita ad un tribunale arbitrale che deciderà su di essa in conformità con i principi e le norme della presente Convenzione. Le decisioni del tribunale saranno definitive ed obbligatorie.

3. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Le Parti contraenti designeranno ciascuna un arbitro che abbia la cittadinanza di uno Stato terzo. Ove essi non raggiungessero l'accordo sulla designazione del terzo arbitro, la nomina sarà demandata al Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Art. 29

1. Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arre trati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.

2. Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

Art. 30

1. L'istituzione di uno Stato contraente, debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.

2. Nel caso che nell'uno o nell'altro Stato vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.

Art. 31

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della medesima Convenzione. Coloro che hanno presentato domanda prima di tale data dovranno presentare una nuova domanda.

2. Saranno presi in considerazione, ai fini della presente Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

3. Qualora le domande di prestazione presentate prima della entrata in vigore della presente Convenzione abbiano dato luogo, per insufficienza contributiva, all'erogazione di una somma una tantum, il beneficiario può chiedere una revisione del provvedimento adottato se con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione soddisfa alle condizioni richieste per ottenere la pensione.

4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 32

1. Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare durante lo stesso periodo di tempo di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Ove tale ipotesi si verifichi, l'interessato ha diritto a beneficiare esclusivamente delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede. Tuttavia tale disposizione non si applica alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte e per malattia professionale liquidate ai sensi della presente Convenzione.

2. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato contraente in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altro Stato contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultimo Stato.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le istituzioni competenti degli Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

Art. 33

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

3. La presente Convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.

4. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi fra le Parti.

Fatto a Praja il 18 dicembre 1980 in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana Libero Della Briotta

Per la Repubblica capoverdiana Jose Brito

Visto, il Ministro degli affari esteri Colombo