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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELLA DIFESA  
CONVENZIONE 29 settembre 2010
  Convenzione per la cooperazione fra comandi provinciali dell'arma dei Carabinieri e direzioni provinciali del lavoro nel contrasto ai fenomeni di criminalita' connessi allo sfruttamento del lavoro, all'occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:convenzione:2010-09-29;nir-1

 

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30  recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124  recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell' articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30  ";

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sui servizi ispettivi e l'attività di vigilanza del 18 settembre 2008;

VISTE la nota n. 220/SEGR. del 16 maggio 2005 della Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali e della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le note n. 25/SEGR/8716 del 12 giugno 2009 e n. 25/SEGR/8771 del 15 giugno 2009 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, recante "Linee guida in ordine alla procedimentalizzazione dell'attività ispettiva";

VISTO l' articolo 9 bis, comma 14, del decreto legge del 1 ottobre 1996, n. 510  , convertito nella legge 28 novembre 1996, n.608  , nella parte in cui prevede che "il personale dei nuclei dell 'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro";

VISTO il decreto ministeriale del 31 luglio 1997 che ha istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Comando carabinieri ispettorato del lavoro", composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma;

CONSIDERATO che gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalle singole leggi e dai regolamenti sono ufficiali di polizia giudiziaria;

CONSIDERATA la capillarità della presenza dell'Arma dei Carabinieri sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree a forte penetrazione criminale;

convengono quanto segue:

Art. 1

Le Direzioni provinciali del lavoro ed i Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri si impegnano a coordinare le proprie azioni nel contrasto dei fenomeni criminali a livello locale collegati all'occupazione di lavoratori "in nero", di lavoratori extra comunitari clandestini, sfruttamento di lavoro irregolare, occupazione illegale di minori, truffa ai danni degli enti previdenziali e nella prevenzione dei fenomeni infortunistici, con il supporto dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Art. 2

Il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro si impegnano a tenere incontri con cadenza trimestrale, ai quali partecipa anche il Comandante del competente Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, per lo scambio di dati e di informazioni, nonché per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. Ai programmi definiti in occasione degli incontri trimestrali è data esecuzione mediante specifiche riunioni operative ristrette tra il Responsabile del Servizio Ispezione del lavoro, il Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro e il rappresentante individuato dal Comandante provinciale.

Art. 3

Il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, e la Direzione provinciale del lavoro provvedono ad attivare modalità di segnalazioni reciproche, possibilmente in tempo reale, dei fenomeni di particolare gravità riguardanti l'ambito lavorativo riscontrati a livello locale, anche al fine di eseguire, ove ne sussistano i presupposti, tempestivi interventi secondo modalità di azione congiunta o coordinata.

Art. 4

Nel quadro delle iniziative volte a contrastare il fenomeno infortunistico nel settore edile, il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, anche tramite i Comandi Stazione, provvede a segnalare alle Direzioni provinciali del lavoro quelle situazioni di evidente pericolosità legate alla mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri, per consentire tempestivi interventi del personale ispettivo tecnico competente in materia. A tal fine, la Direzione provinciale del lavoro si impegna a realizzare specifiche attività formative nei confronti dei militari dell'Arma in materia di salute e sicurezza nell'ambito del settore edile.

Art. 5

Il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, anche tramite i Comandi Stazione, segnala tempestivamente alla Direzione provinciale del lavoro gli infortuni sul lavoro gravi o mortali di cui sia venuto a conoscenza, al fine di consentire in modo tempestivo gli eventuali accertamenti di competenza sia di natura amministrativa sia tecnica.

Art. 6

Sulla base di specifici accordi definiti a livello territoriale, il personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro può richiedere ai militari dell'Arma, in casi di particolare pericolosità e gravità, un eventuale supporto, in particolare per le attività ispettive da effettuarsi in fasce orarie notturne o in aree disagiate.

Art. 7

Il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, nel rispetto della normativa vigente, può fornire al!a Direzione provinciale del lavoro eventuali dati ed informazioni utili allo svolgimento di verifiche ed indagini effettuate dal personale ispettivo.

Art. 8

Le iniziative di vigilanza promosse dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sono preventivamente comunicate al Comando generale dell'Arma e alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di un eventuale supporto da parte dei Comandi provinciali dell' Arma e di un coordinamento con l'attività ispettiva delle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Maurizio Sacconi

Il Ministro della Difesa: Ignazio La Russa