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MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
DECRETO 16 luglio 2007
  Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l'anno 2007.  
  Pubblicato in GU, n. 237 del 11/10/2007
  Vigente al 29/09/2020 


  Vigente dal: 26/10/2007
  urn:nir:ministero.solidarieta.sociale+ministero.affari.esteri+ministero.interno:decreto:2007-07-16;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1  , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f)  , prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394  , "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  ;

Visto, in particolare, l' art. 40, comma 9, lettera a)  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f)  , del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1  , del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto altresi' l' art. 44-bis, comma 5  , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d)  , del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a)  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006, con cui e' stato determinato il contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a)  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004  ;

Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233  , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale del 24 luglio 2006, che ha provveduto, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6   , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004  , in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2005, a determinare il contingente per l'anno 2006, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis, comma 5  , e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art.40, comma 9, lettera a)  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004  ;

Considerato che l' art. 44-bis, comma 6  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis, comma 5  , ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a)  ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281  , e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 maggio 2007;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  Per l'anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in:
   a)  5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 5  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell' art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;
   b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Le quote di cui all' art. 1, comma 1, lettera b)  , sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Il presente decreto verra' trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
 

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero

Il Ministro dell'interno Amato

Il Ministro degli affari esteri D'Alema



ALLEGATI:  
- Allegato   - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI INGRESSI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER SVOLGERE TIROCINI DI FORMAZIONE E D'ORIENTAMENTO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

 

Regione | Quota

Abruzzo | 100

Basilicata | 100

Calabria | 100

Campania | 150

Emilia Romagna | 570

Friuli Venezia Giulia | 380

Lazio | 300

Liguria | 100

Lombardia | 475

Marche | 375

Molise | 100

Piemonte | 365

Puglia | 175

Sardegna | 100

Sicilia | 125

Toscana | 370

Umbria | 250

Val D'Aosta | 50

Veneto | 615

Provincia autonoma di Bolzano | 100

Provincia autonoma di Trento | 100

Totale . . . |5000