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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 19 luglio 2001, n. 376
  Regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127   , relativo al riordino delle università per stranieri.  
  Pubblicato in GU, n. 244 del 19/10/2001
  Vigente al 30/11/2022 


  Vigente dal: 08/11/2001
  urn:nir:ministero.istruzione.univerita.ricerca:decreto:2001-07-19;376

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168   , concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127  , ed in particolare l' articolo17, comma 96, lettera d)   , il quale prevede che con decreto delMinistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,è rideterminata la disciplina concernente il riordino delleuniversità per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base aiquali è consentito l'accesso a studenti italiani;

 Visto il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509 ;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204   , concernente ilriordinamento delle università per stranieri di Siena e Perugia;

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

 Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessità di "procedere all'esame dei regolamenti didattici diAteneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalità e i compiti assegnati dal riordino";

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezioneconsultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 conil quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplinaper l'integrale riordino delle università per stranieri, e conseguentemente la necessità "quando sarà emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concretamente mano, per quanto riguarda l'università per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria";

 Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalità e i compiti assegnati dal riordino"siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;

Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, chepossa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardantel'accesso a studenti italiani di cui all' articolo 17, comma 96   , punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sarà emanato il testo unico sull'università;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, anorma dell' articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400   del1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri con nota n. 3840 /1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:


   
  Art. 1.  

Università per stranieri

 
  1.   L'università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965  , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562  , e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359   , che assume la denominazione di "università per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
 
  2.   Le istituzioni di cui al comma 1   svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
 
  3.   Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168,   l'università per stranieri di Perugia e l'università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
 
 
  Art. 2.  

Autonomia didattica

 
  1.   Le università di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche mediante convenzione con altre università, nonchè da consorzi di cui fanno parte le stesse università di Perugia e Siena.
 
  2.   Le università di cui al comma 1   organizzano, altresì, corsi di studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente finalizzati:
   a)  alla formazione di personale operante nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
   b)   alla formazione di operatori socio-assistenziali per l'integrazione degli stranieri per fini di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286   , nonchè per gli altri casi in cui sia richiesta, ai fini predetti, una specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;
   c)  alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione e dell'informazione in contesto internazionale e interculturale.
 
  3.   I corsi di cui ai commi 1  e 2   sono istituiti in conformità alle disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 , e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127  , e successive modificazioni e integrazioni.
 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Roma, 19 luglio 2001

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli