Regione Toscana
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DECRETO 1 febbraio 1999
  Nuove disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia.  
 
  Vigente al 03/04/2020 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1999-02-01;nir-1

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1992, n. 252, concernente le disposizioni sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1998, n. 184, concernente le disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40  ;

Considerata la necessita' di adeguare la materia trattata dal citato decreto ministeriale alle disposizioni della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40  , nonche' alla normativa comunitaria ed in particolare agli accordi di Schengen;

Ritenuto non piu' attuale il carattere di eccezionalita' che ha determinato la disciplina del citato decreto ministeriale;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.   
Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 9 settembre 1992.
 
  2.  Sono privi di validita', per l'ingresso in Italia, i passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 gennaio 1991.
 
 
  Art. 2.    
  1.  I cittadini somali, regolarmente residenti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno, dovranno munirsi di carta d'identita' rilasciata dal comune di residenza.
 
  2.  I cittadini somali regolarmente residenti in Italia potranno ottenere un titolo di viaggio per stranieri di validita' limitata per uscire dall'area Schengen.
 
  3.  Ai cittadini somali che abbiano necessita' di entrare in Italia potra' essere rilasciato dall'autorita' diplomaticoconsolare un lasciapassare con validita' e scopo limitati che non consentira' la libera circolazione nell'area Schengen.
 
 
  Art. 3.    
  1.  Ai cittadini somali titolari di un permesso di soggiorno straordinario rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del 9 settembre 1992, si applicano le disposizioni contenute nella precitata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998  .
 
  2.  L'adeguamento del permesso di soggiorno di cui alla precitata direttiva avviene previa esibizione della carta di identita' rilasciata dal comune di residenza.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 1 febbraio 1999

Il Ministro degli affari esteri DINI

Il Ministro dell'interno RUSSO JERVOLINO

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica CUSUMANO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale BASSOLINO