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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 2 settembre 2009
  Modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.  
  Pubblicato in GU, n. 255 del 02/11/2009
  Vigente al 19/09/2020 


  Vigente dal: 17/11/2009
  urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali:decreto:2009-09-02;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  ;

Visto l' art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009  recante disposizioni in materia di dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie;

Visto il comma 3  del predetto articolo che ha previsto a carico dei datori di lavoro di cui al precedente comma 1  , ai fini dell'ammissibilita' della dichiarazione di emersione, il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato irregolarmente nell'attivita' di assistenza e di sostegno alla famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;

Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009  , che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402  , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537  ;

Decreta:


   
  Art. 1.  

 
  1.  I datori di lavoro di cui all' art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  , previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonche' i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
   a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
   b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
 

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 2 settembre 2009

Il Ministro : Sacconi