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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 6 luglio 2010
  Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell' articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , come modificato dall' articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94  .  
  Pubblicato in GU, n. 165 del 17/07/2010
  Vigente al 30/03/2023 


  Vigente dal: 01/08/2010
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2010-07-06;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , come modificato dall' art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94  ;

Considerato che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240;

Ritenuto di individuare le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il parere in data 10 giugno 2010;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall' art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , come modificato dall' art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94  , è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.
 
 
  Art. 2   
  1.  I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell' art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n.1228  e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all' art. 1, quinto comma della medesima legge n.1228/1954  .
 
  2.  Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all' art. 1  sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 3   
  1.  Il registro di cui all' art. 1  è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.
 
  2.  Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.
 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: Maroni



ALLEGATI:  
- Allegato   -