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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 14 febbraio 2013, n. 109
  Modalità e contenuti prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014.  
 
  Vigente al 05/08/2020 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2013-02-14;109

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85  recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1 , commi 376   e 377  , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 " e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264  , "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a)  e commi 1   e 1 bis  ; ;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122  , articolo 44, comma 3 bis  , che integra l' art. 4 della citata legge n. 264  , disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270  , "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189  , "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l' articolo 26  ;

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334  , "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione";

VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104  , "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170  "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l' articolo 5, comma 4  ;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686  , "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  ";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241  , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n.21  "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all' articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264  a norma dell' articolo 2, comma 1 , lettere a)  , b)   e c)   della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

CONSIDERATA la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;

VISTO il DM del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica";

CONSIDERATO che gli atenei di cui al presente decreto attivano il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato anche in lingua inglese, previo accreditamento da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

TENUTO CONTO dell'esigenza di assicurare che gli studenti possiedano una adeguata conoscenza della lingua inglese;

RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti in un'ottica di agevolazione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi di un accreditato ente istituzionale riconosciuto a livello scientifico con comprovata esperienza nelle procedure selettive in lingua inglese in ambito europeo e internazionale, individuato nel Department University of Cambridge Local Examinations Syndicate (di seguito "Cambridge Assessment");

VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

SENTITE le Università interessate;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l' articolo 154, comma 4   e 5  ;

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'offerta formativa per l'a.a. 2013-14 è prevista una riserva di posti per gli studenti stranieri riferita alle predette disposizioni del 18 maggio 2011;

RITENUTO di svolgere la prova selettiva per l'ammissione ai corsi di cui al presente decreto entro il mese di aprile 2013, al fine di coordinare le procedure e promuovere il ruolo del sistema universitario italiano in ambito internazionale;

CONSIDERATO che il fabbisogno relativo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nell'ultimo triennio si è collocato al di sopra della potenziale offerta formativa deliberata dagli atenei e del numero di posti programmati;

RITENUTO pertanto di poter assumere che nell'a.a. 2013-14 non ci siano variazioni significative nella determinazione del numero di posti disponibili per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, così come determinato dal DM 28 giugno 2012, n.197;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 14 febbraio 2013.

RITENUTO di definire, per l'a.a. 2013-2014, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese.

ADOTTA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

(Disposizioni generali)

 
  1.  Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese avviene a seguito di accreditamento dei rispettivi corsi e superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
  2.  I posti disponibili per le immatricolazioni al predetto corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'a.a 2013-14, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189  , sono ripartiti fra le Università secondo la tabella che segue. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico 2013-2014
Università Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189  , art. 26  . Non comunitari non soggiornanti
Bari219
Milano4020
Napoli Seconda Università822
Pavia7030
Roma "La Sapienza" Med. e Farmacia Policlinico3510
Roma - "Tor Vergata"205
Totale 19496
 
  3.  Il numero dei posti messi a concorso può essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilità degli atenei, dal successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2013-14, in conformità a quanto previsto dalla legge 264/1999  .
 
 
  Art. 2 

(Prova di ammissione)

 
  1.  La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all' art. 26 della legge n.189/2002  citata nelle premesse, sia gli studenti stranieri residenti all'estero, è unica.
 
  2.  Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi della Cambridge Assessment.
 
  3.  Le procedure relative all'effettuazione della prova sono indicate nell' allegato n.1  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  4.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: trenta (30) quesiti di cultura generale e ragionamento logico; quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
 
  5.  La prova di ammissione si svolge il giorno 15 aprile 2013 presso gli atenei italiani, nonché nelle sedi estere di cui al comma 6  . Le iscrizioni alla prova possono essere effettuate dal 18 febbraio al 20 marzo 2013 per tutte le sedi. Il giorno 8 aprile 2013 saranno pubblicate sui siti rispettivamente del MIUR e degli Atenei interessati, gli indirizzi delle sedi, con l'indicazione delle aule, in cui si svolgerà la prova.
 
  6.  La prova ha inizio nelle diverse sedi secondo quanto riportato nella seguente tabella. (Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 90 minuti)
Centre Number Country City Centre Name Start Time (local time)
AR602ArgentinaBuenos AiresBuenos Aires Open Centre 19:00
BH042BahrainManamaEmbassy of the Republic of Italy15:00
BR096BrazilSao PaoloWinner Idiomas9:00
CN509ChinaBeijingInstitute Of Online Education, Beijing Foreign Studies University19:00
CY011Cyprus NicosiaPascal English School, Nicosia15:00
FR500FranceParisBritish School of Paris14:00
DE010GermanyMunichCambridge Institut14:00
GR804GreeceAthensHellenic English Council15:00
IN145IndiaDelhiPlanet EDU - ExtraExams17:30
IL010IsraelTel AvivIstituto Italiano di Cultura15:00
IT499Italy BariUniversità degli Studi di Bari14:00
IT500Italy MilanUniversità degli Studi di Milano14:00
IT504ItalyNaplesSeconda Università degli Studi di Napoli14:00
IT501ItalyPaviaUniversità degli Studi di Pavia14:00
IT502ItalyRomeUniversità degli Studi di Roma "La Sapienza"14:00
IT503Italy RomeUniversità degli Studi di Roma "Tor Vergata"14:00
PL090PolandWarsawLang LTC Warsaw14:00
PT015Portugal LisbonInternational House Lisbon14:00
QA017Qatar DohaTaqteer13:00
SA035Saudi ArabiaJeddahYusr International School15:00
ES439SpainBarcelonaExams Catalunya14:00
AE220United Arab EmiratesDubaiInternational House Dubai16:00
GB949United KingdomLondonThe Royal Horticultural Halls13:00
US243USANew YorkInternational House New York9:00
 
 
  Art. 3 

(Valutazione delle prove, Graduatorie e Soglia di punteggio minimo)

 
  1.  Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
   a) valutazione del test (max 90 punti):
   1) 1,5 punti per ogni risposta esatta;
   2) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
   3) punti per ogni risposta non data;
   b) valutazione della conoscenza linguistica (5 punti). Sono assegnati 5 punti ai candidati in possesso, alla data del 20 marzo 2013, di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3.
   c) valutazione del percorso scolastico (max 5 punti). Sono considerate le votazioni finali conseguite nel triennio precedente all'anno di rilascio del diploma, nelle seguenti discipline: lingua e letteratura del paese di provenienza, una lingua straniera, matematica. Il punteggio viene attribuito in base ai criteri di cui all'allegato 3 esclusivamente se sono stati indicati i voti finali di tutte le discipline e se tali voti risultano al termine di ciascun anno scolastico almeno pari alla sufficienza. Se viene documentata l'assenza di tali insegnamenti nell'ordinamento della scuola di provenienza, la media viene calcolata sulle discipline effettivamente erogate esclusivamente solo se sono inseriti tutti i dati del triennio.
 
  2.  Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui alle lettere a)  , b)   e c)  . I criteri di cui alle lettere b) e c) sono utilizzati solo esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test come previsto dal comma 5  .
 
  3.  Il candidato è responsabile della comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b)   e c)   del comma 1 che dovranno essere inserite entro il giorno 20 marzo 2013 secondo le modalità di cui all'allegato 1 punto 14. In assenza delle informazioni di cui alle lettere b)   e c)   non sarà assegnato alcun punteggio aggiuntivo rispetto a quello del test di cui al punto a). Le informazioni di cui ai punti b) e c) dovranno essere altresì verificate, a pena di esclusione, all'atto dell'iscrizione, così come il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
 
  4.  Il Cineca sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi della comma 2  , redige due distinte graduatorie nazionali, una per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge n.189/2002  , e l'altra per gli studenti stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2, tenendo conto delle situazioni di parità del punteggio secondo quanto segue:
   prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
   in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.
 
  5.  Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge n.189/2002  e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano superato la soglia minima pari a venti (20) punti.
 
 
  Art. 4 

(Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento -DSA)

 
  1.  Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992  e successive modificazioni.
 
  2.  Per quanto attiene agli studenti affetti da DSA, certificati ai sensi della legge n.170/2010  citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all' articolo 2, comma 6  .
 
  3.  Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto della situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.
 
 
  Art. 5 

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

 
  1.  I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990  e successive modificazioni.
 
  2.  I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5  , 6   e 8   del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , ove non diversamente disposto dagli atenei.
 
 
  Art. 6 

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

 
  1.  Ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  , viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: Francesco Profumo



ALLEGATI:  
- Allegato   -