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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 11 luglio 2011
  Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.  
  Pubblicato in GU, n. 200 del 29/08/2011
  Vigente al 10/12/2019 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2011-07-11;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;

Visto in particolare, l' art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998  , che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione»;

Visto in particolare, l' art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998  che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1  , del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea»;

Visto l' art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998  - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto l' art. 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);

Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  prevede inoltre che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 luglio 2010, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 334/2004  , e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2009, a determinare il contingente per l'anno 2010, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999  e successive modificazioni;

Considerato che alla data del 30 giugno 2011 non e' stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  ;

Considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999  e successive modificazioni;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in:
   a)  5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99  , organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell' art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;
   b)  5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142  , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
  Art. 2   
  1.  Le quote di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  , sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Il presente decreto, verra' trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

 

Dato a Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Sacconi



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadinistranieri

REGIONE QUOTA
Abruzzo 50
Basilicata30
Calabria50
Campania70
Emilia Romagna800
Friuli Venezia Giulia400
Lazio300
Liguria300
Lombardia800
Marche300
Molise30
Piemonte400
Puglia50
Sardegna 50
Sicilia50
Toscana400
Umbria30
Valle d'Aosta30
Veneto800
Provincia Autonoma di Bolzano 30
Provincia Autonoma di Trento30
TOTALE 5.000