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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 12 febbraio 2014
  Fondi a valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati  
 
  Vigente al 08/12/2019 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2014-02-12;nir-1

Indice


L'AUTORITA' RESPONSABILE

VISTA la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio ;

VISTA la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

VISTA la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità, di applicazione della Decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 ( 2009/533/CE ) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 ( 2011/152/UE );

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo é individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore é incaricato di esercitare le funzioni previste dall'articolo 27 della Decisione 2007/573/CE ;

VISTA la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

CONSIDERATO che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso "progetti di sistema" e/o "a valenza territoriale", da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

VISTO l' art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416  , cenvertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , intredotte da1l' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi e apolidi, della qualifica del rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca delle status di rifugiate;

VISTO il Regolamento (CE) n. 604/2013 del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione delle Stato membro competente per l'esame di una demanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;

VISTO il decreto di ripartizione prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 ed il successivo decreto prot. n. 6483 dell'1 agosto 2013 a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

VISTO il decreto di adesione degli avvisi prot. n. 5010 dell'11 giugno 2013 ed il successivo decreto prot. n. 6485 dell'1 agosto 2013;

VISTE le risorse residue non ancora stanziate previste dal Programma Annuale 2013 sulle azioni 3 e 4 rispettivamente di E 980.365,99 e E5 1.000.000,00;

CONSIDERATO che sulla base delle preposte progettuali pervenute sull'avviso a valere sull'azione 4 si è deciso, in considerazione delle necessità provenienti dal territorio legate alla crescente pressione migratoria, di finanziare ulteriori progetti fino a esaurimento della dotazione prevista dalla suddetta Azione del Programma Annuale 2013;

CONSIDERATA l'esigenza di potenziare i posti di accoglienza messi a disposizione nell'ambito dei progetti destinati ai soggetti trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino appartenenti a categorie vulnerabili a valere sull'Azione 3 del Programma Annuale 2013;

DECRETA


   
  Articolo 1   
  1.  A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nell'ambito di riferimento delle azioni previste, vengono destinate alla realizzazione di interventi "a valenza territoriale" e " a carattere di sistema" le seguenti risorse:
   980.365,99 per l'Azione 3 "Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie vulnerabili, che giungono in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino";
   1.000.000,00 per l'Azione 4 "Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili".
 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 12 febbraio 2014



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -