Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L?IMMIGRAZIONE  
DECRETO 25 maggio 2006, n. 1592
  Capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'anno 2007  
 
  Vigente al 01/12/2020 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2006-05-25;1592

Indice


IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l' articolo 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , di seguito denominato "decreto legge", che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui al precedente articolo 1-sexies;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 novembre 2005  , di seguito denominato "decreto", emanato ai sensi dell'articolo 1- sexies, comma 3, del decreto legge;

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto che affida ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la determinazione della capacità ricettiva complessiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato col Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Considerato che le risorse finanziarie a disposizione per il prossimo esercizio finanziario 2007 non risultano incrementate rispetto a quelle previste per l'anno 2006, consistendo nello stanziamento stabilito dall'articolo 1-septies del decreto legge in euro 5.160.000 e in quello di cui all' art. 13 del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140  , pari ad euro 17.731.000;

Rilevata l'opportunità di confermare la capacità complessiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati fissata nell' allegato A del decreto adottato in data 28 novembre 2005  ;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  La capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è fissata per l'anno 2007 in posti n. 2.350 di cui n. 350 per le categorie più vulnerabili ( articolo 6, comma 1 del decreto  ). In presenza di risorse disponibili sul Fondo e rispettato, nella ripartizione, il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all' articolo 1- sexies, comma 2, del decreto legge  , la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle medesime risorse.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 25 maggio 2006

IL CAPO DIPARTIMENTO: d.ssa Anna M. D'Ascenzo