Regione Toscana
norma
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 23 dicembre 2013
  Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  .  
  Pubblicato in GU, n. 82 del 08/04/2014
  Vigente al 21/01/2022 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2013-12-23;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  concernente l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;

Visto, in particolare, l' articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 109/2012  , che dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109/2012  , occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al citato comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall' articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998  e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 16, primo periodo, del suddetto articolo 5, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari di cui al medesimo articolo 5, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 16, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012  ;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012  , come comunicata dal Ministero dell'interno in data 15 maggio 2013;

Visto l' articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  e dell' articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  , senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 1 , commi 830 e 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007), i quali stabiliscono, rispettivamente, che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana e' pari, per l'anno 2009, al 49, 11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto, pertanto, ai sensi della vigente normativa, di dover escludere dal riparto le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano e di dover applicare la prevista riduzione del 49,11 per cento nei confronti della Regione Siciliana;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013 (rep. 131/CSR del 26 settembre) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Il riparto dell'importo di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  , e' indicato rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  2.  Il riparto degli importi di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 viene disposto al netto degli importi rispettivamente di 1.804.097 e 5.454.247 euro, che costituiscono la quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, comprensivo altresì della riduzione del 49,11 per cento applicata alla Regione Siciliana.
 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Giovannini

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni



ALLEGATI:  
- Allegato   -