Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 5 agosto 2006
  Assegnazione di finanziamenti ai servizi di accoglienza per l'anno finanziario 2006.  
 
  Vigente al 01/12/2020 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2006-08-05;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , di seguito denominato "decreto-legge" che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato "Fondo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , concernente "Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato";

Visto il DM 28 novembre 2005 con il quale, oltre a stabilire le linee guida, il formulario per la presentazione da parte degli Enti locali delle domande di contributo a valere sul Fondo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo, le modalità per la sua eventuale revoca, si provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

Considerato che per l'anno 2006, le risorse del Fondo a valere sul capitolo 2361 dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 del Ministero dell'Interno ammontano a complessivi euro 31.756.500,00 di cui euro 5.160.000,00 quale dotazione annuale di bilancio, euro 8.865.500,00 assegnati per l'anno 2005, ex articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  ed infine euro 17.731.000,00 quale ulteriore somma stanziata, ai sensi della predetta legge, per l'anno 2006;

Preso atto della graduatoria predisposta in data 27 gennaio 2006 dalla Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto 28 novembre 2005, inerente gli Enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2006;

Considerato che sulla base della predetta graduatoria il finanziamento degli Enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo ammonta a complessivi euro 20.436.708,71;

Rilevato che il predetto stanziamento di euro 17.731.000,00 non risulta, alla data del presente decreto, ancora trasferito sul capitolo 2361;

Ritenuta, comunque, l'improrogabile necessità di provvedere ad un primo parziale sostegno finanziario dei servizi di accoglienza erogati dagli Enti locali che costituiscono il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati di cui all' articolo 1 sexies del decreto-legge  ;

Constatato, pertanto, che la disponibilità attuale del capitolo 2361 è pari ad euro 11.950.339,20 al netto delle risorse riservate al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del Servizio Centrale, di cui al citato articolo 1 sexies, comma 4  , nonché all'erogazione del contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo di cui al medesimo articolo 1 sexies, comma 3 lettera c)  ;

Considerato che, per sopperire alle necessità inerenti l'erogazione dei servizi di accoglienza, dette risorse possono essere equamente distribuite agli Enti locali indicati nella richiamata graduatoria nella misura del 55 per cento dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun Ente per un importo complessivo pari ad euro 11.240.189,78;

Sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281  ;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno finanziario 2006, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati - capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno", sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza, attivati dagli Enti locali alla data del 1° gennaio 2006, secondo la capacità ricettiva e gli importi indicati per ciascun Ente nella unita graduatoria che forma parte integrante del presente decreto e che è riferita al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006.
 
  2.  In fase di prima ripartizione l'erogazione del finanziamento avverrà nella misura del 55 per cento dell'ammontare del contributo singolarmente assegnato a ciascun Ente secondo l'unita tabella.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 5 agosto 2006

Il Ministro