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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
DECRETO 4 agosto 1994, n. 569
  Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio.  
  Pubblicato in GU, n. 236 del 08/10/1994
  Vigente al 01/06/2020 


  Vigente dal: 23/10/1994
  urn:nir:ministero.grazia.giustizia:decreto:1994-08-04;569

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Visto l' art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205  , recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";

Ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122  ,con decreto del ministro di grazia e giustizia devono essere determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività disposta ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'art. 1  del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati previsti dall' art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962  ;

Visti i commi 1-quinquies  e 1-sexies dell'art. 1  del medesimo decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 ;

Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Udito il parere del consiglio di stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al presidente del consiglio dei ministri, a norma dell' art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988  , con nota n. 5181-12/5-2 ul del 4 agosto 1994;

Adotta

Il seguente regolamento:


   
  Art. 1.  

Attività non retribuita a favore della collettività

 
  1 .  L'attività non retribuita a favore della collettività di cui all' art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205  , può avere per oggetto:
   a)  opere di restauro e manutenzione di beni immobili, anche se appartenenti a privati, danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  ;
   b) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da hiv, portatori di handicaps, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
   c) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
   d) l'impiego in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
   e) la manutenzione e il decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia.
 
 
  Art. 2.  

Modalità di svolgimento

 
  1 .  Con la sentenza di condanna il giudice determina la durata minima e massima giornaliera o settimanale di effettiva prestazione dell'attività individuando, di regola, la struttura, l'organizzazione o l'ente presso il quale l'attività medesima è svolta. le ulteriori modalità di svolgimento dell'attività sono stabilite nella convezione di cui ai commi 2   e 3  , nel rispetto dei limiti di durata giornaliera e settimanale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle attività corrispondenti a quella espletata.
 
  2 .  L'attività di cui all' art. 1  può essere svolta, sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero di grazia e giustizia, nell'ambito e a favore delle strutture pubbliche esistenti in seno alle amministrazioni pubbliche indicate nell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  , ovvero di enti ed organizzazioni private anche non riconosciuti.
 
  3 .  Le convenzioni di cui al comma 2  possono essere stipulate anche successivamente alla sentenza di condanna, in riferimento ad uno o più casi. in esse sono individuati i soggetti incaricati, presso lo strutture, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. le medesime convenzioni individuano, altresì, le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. i relativi oneri sono posti a carico delle strutture, delle organizzazioni o degli enti interessati.
 
 
  Art. 3.  

Esecuzione ed accertamenti

 
  1 .  Prima di provvedere agli adempimenti previsti dall' art. 662 del codice di procedura penale  il pubblico ministero verifica se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 2  e, nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia convenzionato, abbia cessato la propria attività ovvero non sia stato individuato dal giudice, designa un altro organismo svolgente analoga attività.
 
  2 .  Agli effetti di quanto disposto dall' art. 389 del codice penale  il pubblico ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa. a tal fine, i medesimi organi si avvalgono anche di apposite relazioni che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2  provvedono a redigere per documentare, periodicamente, il lavoro svolto.
 

il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: Biondi

Visto, il guardasigilli: biondi