Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 24 marzo 2006
  Limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio.  
  Pubblicato in GU, n. 165 del 18/07/2006
  Vigente al 15/09/2019 


  Vigente dal: 02/08/2006
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali+ministero.interno+ministero.affari.esteri:decreto:2006-03-24;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l' articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla articolo 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394  , «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  ;

Visto, in particolare, l' art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998  , che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998  del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto altresi' l' art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998  - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Considerato che l' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  prevede che con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente Stato-regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' articolo 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ;

Acquisito il parere della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281  , e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006,

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  Per l'anno 2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in:
   a)  5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme di cui all' art. 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;
   b)  5000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142   , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Le quote di cui all' art. 1, comma 1, lettera b)  , sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

 

Roma, 24 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro dell'interno Pisanu

Il Ministro degli affari esteri Fini



ALLEGATI:  
- Allegato   - Ripartizione della quota di ingressi alle regioni e province autonome per svolgere tirocini di formazione e di orientamento per lavoratori extracomunitari.

 

REGIONE QUOTA

Abruzzo 100

Basilicata 100

Calabria 100

Campania 150

Emilia-Romagna 570

Friuli-Venezia Giulia 380

Lazio 300 Liguria 100

Lombardia 475

Marche 375

Molise 100

Piemonte 365

Puglia 175

Sardegna 100

Sicilia 125

Toscana 370

Umbria 250

Val d'Aosta 50

Veneto 615

Provincia autonoma di Bolzano 100

Provincia autonoma di Trento 100

Totale 5.000