Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
DECRETO 24 luglio 2006
  Contingente di ingressi di cittadini stranieri per tirocini formativi e di orientamento per l'anno 2006.  
 
  Vigente al 04/08/2020 


 
  urn:nir:ministero.solidarietà.sociale:decreto:2006-07-24;nir-1

Indice


Il Ministro della Solidarietà Sociale

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , " Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, ed in particolare l' articolo 27, comma 1  , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f)  , prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  ;

VISTO in particolare l' articolo 40, comma 9, lettera a), del D.P.R. 394/1999  , che prevede, in attuazione dell' articolo 27, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 

286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro  del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

VISTO il decreto del Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea";

VISTO altresì l' articolo 44-bis, comma 5, del citato D.P.R. 394/1999  che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 112/1998  – finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 

394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

VISTO il Decreto del Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociale del 24 marzo 2006, con cui è stato determinatoil contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' articolo 44-bis comma 5 , e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999  come modificato dal D.P.R. 334/2004  ;

CONSIDERATO che l' articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999  come modificato dal D.P.R. 334/2004  prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2006 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' articolo 44 bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999  come modificato dal D.P.R. 334/2004  ;

CONSIDERATO il Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181  , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarietà sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

DECRETA


   
  Art. 1    
  1.  Per l'anno 2006 sono autorizzati, in via transitoria, nel limite del contingente fissato per l'anno 2005:
   a)  5.000 ingressi in Italia di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale, di cui all' articolo 44-bis comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  ;
   b)  5.000 ingressi in Italia di stranieri per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento. di cui all' articolo 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  .
 
 
  Art. 2    
  1.  Le quote di cui all' articolo 1 lettera b  , sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

 

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: Ferrero



ALLEGATI:  
- Allegato   - Ripartizione della quota di ingressi alle Regioni e Province Autonome per svolgere tirocini di formazione e d'orientamento per lavoratori extracomunitari.

 

REGIONE QUOTA

ABRUZZO 100

BASILICATA 100

CALABRIA 100

CAMPANIA 150

EMILIA ROMAGNA 570

FRIULI VENEZIA GIULIA 380

LAZIO 300

LIGURIA 100

LOMBARDIA 475

MARCHE 375

MOLISE 100

PIEMONTE 365

PUGLIA 175

SARDEGNA 100

SICILIA 125

TOSCANA 370

UMBRIA 250

VAL D'AOSTA 50

VENETO 615

Provincia Autonoma di BOLZANO 100

Provincia Autonoma di TRENTO 100

TOTALE 5.000