Regione Toscana
norma
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 2 gennaio 1996, n. 233
  Regolamento per l'attuazione dell' art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451  , convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563  , concernente: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia".  
  Pubblicato in GU, n. 100 del 30/04/1996
  Vigente al 22/01/2021 


  Vigente dal: 15/05/1996
  urn:nir:ministero.interno+ministero.tesoro:decreto:1996-01-02;233

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451  recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia»;

 Visto il  comma 1   dell'art. 2 del suddetto decreto-legge  che autorizza a sostenere oneri per l'effettuazione di interventi straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di stranieri in stato di indigenza limitatamente al tempo necessario alla loro identificazione o alla loro espulsione nonché per l'eventuale istituzione, lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, di tre centri di accoglienza;

Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 2  che prevede che i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi in questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi in deroga alle disposizioni vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di Stato;

Sentita la regione Puglia, limitatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2  ;

Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota n. 18361 /70 in data 21 novembre 1995;

Adotta il seguente regolamento:


   
  Art.1.  

Destinatari e durata degli interventi.

 
  1.  Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.
 
 
  Art.2.  

Istituzione di centri di accoglienza.

 
  1.   I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall' art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451  sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati: 1) Brindisi; 2) Lecce; 3) Otranto.
 
  2.  Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, può disporre con proprio provvedimento , anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.
 
 
  Art.3.  

Attuazione e tipologia degli interventi.

 
  1.  Gli interventi di cui all' art. 1  e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all' art. 2  sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
 
  2.  Nelle attività di cui all' art. 1  sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
 
  3.  Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all' art. 1  e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutturecon le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietà dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell' art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  .
 
 
  Art.4.  

Procedure finanziarie e contabili.

 
  1.  Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altresì autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
 
  2.  Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.
 
  3.  Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.