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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 8 maggio 2009
  Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo  
 
  Vigente al 22/01/2021 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2009-05-08;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , concernente il «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2008 con il quale sono stati integrati ed aggiornati: le linee guida, il modello di domanda comprensivo del piano finanziario preventivo, lo schema descrittivo delle strutture di accoglienza e le modalità di dettaglio del cofinanziamento, nonchè i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo, a modifica dei precedenti decreti ministeriali 28 novembre 2005 e 27 giugno 2007;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 28 maggio 2008 con il quale la capacità recettiva massima del Sistema di accoglienza e protezione dei richiedenti e destinatari di protezione internazionale è stata fissata in 3000 posti;

Preso atto della graduatoria approvata in data 14 gennaio 2009 dalla Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 7, del decreto 22 luglio 2008, inerente i progetti relativi alle categorie ordinarie ed alle categorie vulnerabili di beneficiari, presentati dagli Enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo per il biennio 2009-2010;

Preso atto, altresì, che la Commissione di valutazione, nella seduta straordinaria del 20 marzo 2009, a seguito di espressa rinuncia al finanziamento da parte dei comuni di Berzano San Pietro, Palazzolo Acreide e Rosolini, ha ammesso al contributo i comuni di Favara, Palagiano e Stignano, idonei ma inizialmente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che il finanziamento degli Enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo ammonta, sulla base della graduatoria approvata dalla Commissione di valutazione e tenuto conto delle economie degli anni precedenti in applicazione dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 2008, a complessivi euro 29.429.966,30;

Viste, alla data del 1 gennaio 2009, le disponibilità del Fondo che, al netto degli accantonamenti previsti alla data del 1 gennaio 2009, ai sensi della Legge di Bilancio 22 dicembre 2008, n. 204, ammontavano: sul capitolo 2351.6 «Missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Programma: 1 garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale; Macroaggregato 2 interventi» a complessivi euro 3.480.200,00, mentre sul capitolo 2311 ad euro 18.670.142,00;

Vista la variazione compensativa disposta, con decreto ministeriale 30 gennaio 2009, per euro 12.410.000,00 - a favore del capitolo 2351.6 - finalizzata ad assicurare il finanziamento dei servizi di accoglienza erogati sul territorio dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

Considerato che alla data odierna le risorse del Fondo ammontano sul capitolo 2351.6 a complessivi euro 17.590.537,00 mentre sul capitolo 2311, ad euro 18.648.117,00;

Rilevato che la Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile 2009 ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del presente decreto;

Rilevato che gli Enti locali, i quali in base alle graduatorie allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, vengono ammessi alla fruizione del contributo del Fondo, hanno attivato i servizi di accoglienza fin dal mese di gennaio dell'anno in corso;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno finanziario 2009, a valere sul capitolo 2351.6 "Missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Programma: 1 garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale; Macroaggregato: 2 - interventi" e sul capitolo 2311, sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza attivati dagli Enti locali alla data del 1° gennaio 2009, secondo la capacità recettiva e gli importi indicati per ciascun Ente nella unita graduatoria che forma parte integrante del presente Decreto e che è riferita al periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2010.
 

 

Roma, 8 maggio 2009