Regione Toscana
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE  
DECRETO 8 agosto 1994
  Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.  
  Pubblicato in GU, n. 193 del 19/08/1994
  Vigente al 20/02/2020 


  Vigente dal: 03/09/1994
  urn:nir:ministero.trasporti.navigazione:decreto:1994-08-08;nir-1

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495  , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto il titolo IV del codice della strada: "Guida dei veicoli e conduzione degli animali";

Vista la direttiva n. 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 ;

Vista la di rettiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 ;

Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Decreta:


   
  Art. 1.   
  1.  Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE , la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).
 
  2.  Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunita' europea conformemente al comma precedente sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
 
  3.  Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9  , ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita' della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle mensioni indispensabili alla gestione della medesima.
 
 
  Art. 2.   
  1.  La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida.
 
  2.  Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
 
  3.  Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE , potranno essere apportate dallo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.
 
 
  Art. 3.   
  1.  La patente di guida di cui all' art. 1  autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
   CATEGORIA A: motocicli, con o senza sidecar;
   CATEGORIA B:
   a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
   b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
   CATEGORIA B + E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
   CATEGORIA C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
   CATEGORIA C + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
   CATEGORIA D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
   CATEGORIA D + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;
 
  2.  Nell'ambito delle categorie A, B, B + E,C, C + E, D e D + E e' rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:
   SOTTOCATEGORIA A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo), e di potenza massima non superiore a 11 kW;
   SOTTOCATEGORIA B1: tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 e quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994;
   SOTTOCATEGORIA C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
   SOTTOCATEGORIA C1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso cosi' formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
   SOTTOCATEGORIA D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
   SOTTOCATEGORIA D1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che:
   la massa massima autorizzata del complesso cosi' formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
   il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.
 
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
   a) per "veicolo a motore", ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
   b) per "triciclo" e "quadriciclo" a motore, i veicoli definiti dall'art. 1 , commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;
   c) per "motociclo", il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3 ;
   d) per "autoveicolo", un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
   e) per "trattore agricolo e forestale", ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose e' solo accessoria.
 
  4.  Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada.
 
 
  Art. 4.   
  1.  La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente e' abilitato a condurre.
 
  2.  Se, a causa di deficenze, fisiche viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all' art. 7  verra' effettuata a bordo di tali veicoli.
 
 
  Art. 5.   
  1.  Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni:
   a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
   b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
 
  2.  La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
   a) la patente valida per le categorie C + E o D + E e' valida anche per guidare complessi della categoria B + E;
   b) la patente valida per la categoria C + E e' valida anche per la categoria D + E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per la categoria D.
 
  3.  I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.
 
  4.  I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo) e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.
 
 
  Art. 6.   
  1.  In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
   a) 16 anni: per la sottocategoria A1; per la sottocategoria B1;
   b)  18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2  ; per le categorie B, B + E; per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 , sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
   c) 21 anni: per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85 .
 
  2.  L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'eta' non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.
 
 
  Art. 7.   
  1.  Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
   a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
   b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
 
  2.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE .
 
  3.  Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE .
 
  4.  Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.
 
 
  Art. 8.   
  1.  Il titolare di una patente di guida in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validita'.
 
  2.  Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.
 
  3.  Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
 
  4.  Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2  , puo' essere negata la validita' di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunita' europea.
 
  5.  Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo' essere ottenuta in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.
 
  6.  La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunita' europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo' essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e' stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunita' europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell' art. 1, comma 2  .
 
 
  Art. 9.   
  1.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
 
  2.  Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
 
 
  Art. 10.   
  1.  Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1 luglio 1996 e le categorie di cui all' art. 3  sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.
 
 
  Art. 11.   
  1.  Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonche' l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE , stabilito al 1 luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreche', per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.
 
 
  Art. 12.   
  1.  Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
 

 

Roma, 8 agosto 1994

Il Ministro: FIORI



ALLEGATI:  
- ALLEGATO I   -

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA

1. Il colore della patente comunitaria e' rosa e le sue dimensioni, tutto compreso, sono le seguenti:

- altezza 106 mm - larghezza 222 mm 2. La patente si compone di 6 pagine:

pagina 1: contiene:

- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida;

- la menzione dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa);

- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come segue:

B: Belgio IRL: Irlanda DK: Danimarca I: Italia D: Germania L: Lussemburgo GR: Grecia NL: Paesi Bassi E: Spagna P: Portogallo F: Francia UK: Regno Unito - la dicitura "patente di guida", stampata in grassetto nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente. Essa e' appostata in caratteri piccoli, dopo adeguato spazio, nelle altre lingue delle Comunita' europee;

- la dicitura "modello delle Comunita' europee", stampata nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente.

pagina 2: contiene:

1. cognome del titolare 2. nome del titolare 3. data e luogo di nascita del titolare 4. designazione dell'autorita' competente che rilascia la patente (nonche' luogo e data di rilascio e timbro dell'autorita') 5. numero della patente 6. fotografia del titolare 7. firma del titolare 8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa) pagine 3 e 4:

contengono le (sotto)categorie di autoveicoli, la data di rilascio della (sotto)categoria, il periodo di validita', il timbro dell'autorita' (bollo, ecc.), le eventuali indicazioni addizionali o restrittive sotto forma codificata rispetto a ciascuna (sotto)categoria in questione.

Le sottocategorie non previste nella legislazione nazionale di uno Stato membro possono non essere menzionate sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

I codici utilizzati a pagina 4 saranno stabiliti come segue:

- codici da 1 a 99: codici comunitari armonizzati - codici 100 e oltre: codici nazionali validi unicamente per circolare nel territorio dello Stato che ha rilasciato la patente.

La data del primo rilascio di ciascuna categoria deve essere ritrascritta a pagina 3 all'atto di qualsiasi sostituzione o scambio successivo.

pagina 5:

questa pagina puo' contenere qualsiasi informazione, come ad esempio:

- gli eventuali periodi di decadenza del diritto di guidare, - le infrazioni gravi commesse nel territorio dello Stato di residenza normale e prese in considerazione nell'ambito del sistema di controllo del conducente vigente in tale Stato.

pagina 6: contiene - le convalide limitate al territorio dello Stato che le ha accordate per equipollenza o per categorie di autoveicoli non comprese nella presente direttiva (nonche' le date di rilascio e di validita', ecc.);

- gli spazi riservati all'iscrizione (facoltativa) dei cambiamenti di residenza del titolare.

3. Le scritte che figurano sulle pagine diverse da pagina 1 sono redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente.

Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco), redigera' una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

4. Allorche' il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo puo' indicare:

- nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza - nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

In deroga al punto 2, le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito potranno non contenere la fotografia del titolare per un periodo massimo di 10 anni dopo l'adozione della presente direttiva.


 
 
- ALLEGATO II   -

 

1. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le seguenti disposizioni valgono sia per le categorie che le sottocategorie, tranne quando queste ultime sono esplicitamente menzionate.

1. Preambolo

I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere, ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacita' e i comportamenti che consentano loro di:

- riconoscere i pericoli generali dalla circolazione e valutarne la gravita';

- avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;

- osservare le norme di legge in maniera di circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;

- individuare i difetti tecnici piu' importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;

- tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento dei conducenti (alcole, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacita' necessarie alla sicurezza della guida;

- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in particolare dei piu' deboli e dei piu' esposti, mediante un atteggiamento attento alla personalita' altrui.

2. Conoscenze I conducenti dovranno poter dimostrare di possedere una conoscenza ed una buona comprensione nei seguenti campi:

2.1. l'importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei confronti degli altri utenti;

2.2. gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida;

poter riconoscere le difettosita' piu' correnti che possono pregiudicare, segnatamente, il sistema di direzione (sterzo), di sospensione, di frenatura, i pneumatici, le luci, i proiettori, gli indicatori di direzione, i catadiottri, i retrovisori, i tergicristalli, i lavavetri, il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza;

2.3. i piu' importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, alla distanza di frenatura e alla tenuta di strada del veicolo in varie condizioni meteorologiche e secondo lo stato delle carreggiate;

2.4. le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, e le modifiche nel comportamento del conducente, legate agli effetti dell'alcole, delle droghe e dei medicinali, degli stati emotivi e della stanchezza;

2.5. i rischi specifici legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, alle categorie di utenti piu' esposte, come i bambini, i pedoni, i ciclisti e le persone che hanno una mobilita' ridotta;

2.6. i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari tipi di veicoli e alle diverse condizioni di visibilita' dei loro conducenti;

2.7. i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e segnatamente alle loro variazioni con le condizioni atmosferiche, con l'ora del giorno o della notte;

2.8. le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le disposizioni di legge che ne derivano;

2.9. i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente l'utilizzazione delle cinture di sicurezza e i dispositivi di sicurezza riguardanti i bambini;

2.10. le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con l'ambiente (uso appropriato del segnalatore acustico, consumo, moderato di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);

2.11. le norme di legge in materia di circolazione stradale, in particolare quelle riguardanti la segnaletica, le regole di precedenza e le limitazioni di velocita';

(1) Le voci inerenti le sottocategorie di cui all' art. 3 comma 2  del presente decreto si applicano a decorrere dal 1> luglio 1996.

2.12. la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi con l'utilizzazione del veicolo;

2.13. le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve adottare il conducente in caso di incidente (collocare segnali, avvertire a dare l'allarme) nonche' le misure che esso puo' prendere, se del caso, per soccorrere le vittime di incidenti statali;

2.14. i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate.

3. Capacita' Le prescrizioni che seguono valgono sempreche' siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.

3.1. I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una guida sicura:

3.1.1. verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico;

3.1.2. effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere una posizione corretta al posto di guida;

3.1.3. regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di sicurezza;

3.1.4. controllando la cintura delle porte.

3.2. I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo:

- il volante - l'acceleratore - la frizione - il cambio - il freno a mano e a pedale nelle seguenti condizioni:

3.2.1. avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano, che in salita o in discesa);

3.2.2. accelerando fino ad una velocita' conveniente mantenendo il veicolo su una traiettoria rettilinea anche durante i cambi di velocita';

3.2.3. adattando la velocita' al momento di un cambio di direzione ad un incrocio a destra o a sinistra, eventualmente in spazi limitati, e controllando la traiettoria del veicolo;

3.2.4. effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria rettilinea ed utilizzando la corsia adatta per effettuare la svolta a destra o a sinistra ad un incrocio;

3.2.5. invertendo la marcia utilizzando la marcia avanti e la retromarcia;

3.2.6. frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se necessario, la capacita' massima di frenatura del veicolo;

3.2.7. parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio (parellelo, obliquo o perpendicolare) in marcia avanti e in retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa.

3.3. Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i seguenti comandi secondari del veicolo: tergicristalli, lavavetri, dispositivi antiappannamento e di regolazione dell'aerazione o del riscaldamento, illuminazione, ecc.

4. Comportamenti 4.1. I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre ordinarie in situazioni di circolazione normali, con perfetta sicurezza, osservando tutte le precauzioni richieste:

4.1.1. facendo attenzione (anche con l'aiuto dei retrovisori) al profilo della strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o prevedibili;

4.1.2. comunicando con gli altri utenti della strada mediante i segnali autorizzati;

4.1.3. reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive situazioni di rischio;

4.1.4. rispettando le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale nonche' le istruzioni delle persone autorizzate a regolare la circolazione;

4.1.5. rispettando gli altri utenti della strada.

4.2. I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune situazioni del traffico, la capacita' richiesta per potere con tutta sicurezza:

4.2.1. lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di parcheggio;

4.2.2. circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata ed adattando la velocita' alle condizioni del traffico e al tracciato della strada;

4.2.3. mantenere le distanze tra veicoli;

4.2.4. cambiare corsia;

4.2.5. superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure ostacoli vari;

4.2.6. incrociare veicoli, anche in passaggi stretti;

4.2.7. effettuare sorpassi in varie situazioni;

4.2.8. abbordare ed attraversare passaggi a livello;

4.2.9. abbordare ed attraversare intersezioni;

4.2.10. effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni o per lasciare la carreggiata;

4.2.11. prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo.

5. Prescrizioni specifiche per la guida dei veicoli delle categorie A, B, C, D, B + E, C + E e D + E 5.1. Categoria A I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre saper:

5.1.1. aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di sicurezza propri di questo tipo di veicolo;

5.1.2. sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del motociclo e spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto;

5.1.3. posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla stampella;

5.1.4. effettuare un'inversione ad U;

5.1.5. conservare l'equilibrio del veicolo a varie velocita', anche a bassa velocita', e in svariante situazioni di guida, anche in occasione del trasporto di un passeggero;

5.1.6. inclinare in curva.

5.2. Categorie C, D, C + E e D + E I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:

5.2.1. ostacolo della visibilita', per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;

5.2.2. influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;

5.2.3. normativa in materia di pesi e dimensioni;

5.2.4. normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonche' utilizzazione del cronotachigrafo;

5.2.5. principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore;

5.2.6. precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d'acqua e di fango;

5.2.7. lettura di una carta stradale.

Inoltre, essi dovranno essere capaci di:

5.2.8. verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);

5.2.9. utilizzare i vari sistemi di frenatura;

5.2.10. utilizzare i sistemi di riduzione della velocita' diversi dai freni;

5.2.11. adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriore del medesimo.

5.3. Categorie B, B + E, C, C + E e D + E I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:

5.3.1. conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo.

5.4. Categorie B + E, C + E e D + E I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di:

5.4.1. procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima.

5.5. Categoria D I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere la conoscenza:

5.5.1. delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;

5.5.2. del comportamento da assumere in caso di incidente;

5.5.3. essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo.

6. Utilizzazione del veicolo Ogni conducente dovra' saper utilizzare il proprio veicolo su vari tipi di strade, tanto in zona urbana quanto in aperta campagna, in svariate condizioni (atmosferiche, di luminosita', di densita' di traffico, ecc.) II. REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA Gli Stati membri adotteranno le necessarie disposizioni per accertare che i futuri conducenti abbiano effettivamente le conoscenze, le capacita' e i comportamenti connessi con la guida di un autoveicolo.

L'esame istituito a tal fine dovra' comportare:

- una prova di verifica delle conoscenze;

- una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.

Tale esame dovra' svolgersi nelle condizioni indicate in appresso.

7. Prova di verifica delle conoscenze 7.1. Forma La forma sara' scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possegga le necessarie conoscenze relative alle materie indicate nei punti 2 e 5 del presente allegato.

Il candidato ad una categoria di patente che sia gia' titolare di un'altra categoria puo' essere dispensato dalle disposizioni comuni di cui al punto 7 del presente allegato.

7.2. Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di veicoli Nell'elenco che segue, si fa riferimento al punto 2 del presente allegato.

7.2.1. La prova vertera' obbligatoriamente si ciascuno dei punti elencati nell'ambito dei seguenti argomenti, mentre il contenuto per singolo punto e' lasciato all'iniziativa di ciascuno Stato membro.

7.2.1.1. norme di legge in materia di circolazione stradale punto 2.11;

7.2.1.2. il conducente punti 2.1 e 2.4;

7.2.1.3. la strada punti 2.3, 2.7 e 2.8;

7.2.1.4. gli altri utenti della strada punti 2.5 e 2.6;

7.2.1.5. regolamento generale e varie punti 2.12, 2.13 e 2.14.

7.2.2. La prova prevista al precedente punto 7.2.1 sara' integrata da un controllo aleatorio relativamente ad uno dei punti seguenti: 2.2, 2.9 e 2.10 concernenti il veicolo.

7.3. Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E e D + E La prova prevista al precedente punto 7.2 sara' integrata per i candidati alla guida dei veicoli delle categorie C, D, C + E e D + E:

7.3.1. da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti che si riferiscono al punto 5 del presente allegato.

7.3.1.1. Categorie C, D, C + E e D + E punti 5.2.3 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E), 5.2.4 (eccettuata l'utilizzazione del cronotachigrafo prevista al punto 9.1.3.1) e 5.2.5 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E) 7.3.1.2. Categoria D punti 5.5.1 e 5.5.2 7.3.2. da un controllo aleatorio vertente su uno dei punti seguenti: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6.

8. Prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti 8.1. Veicolo e suo equipaggiamento 8.1.1. La guida di un veicolo munito di cambio di velocita' manuale e' subordinata al superamento di un esame di controllo delle capacita' e dei comportamenti, sostenuto su un veicolo munito di cambio di velocita' manuale.

Se il candidato sostiene l'esame di controllo delle capacita' e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio di velocita' automatico, cio' deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tele esame. Ogni patente di guida recante tale menzione potra' essere utilizzata solo per la guida di un veicolo munito di cambio di velocita' automatico.

Per "veicolo munito di cambio di velocita' automatico" si intende un veicolo nel quale solo un'azione sull'acceleratore o sul freno permette di far variare la demoltiplicazione tra motore e ruote.

8.1.2. I veicoli sui quali devono essere sostenute le prove di controllo delle capacita' e dei comportamenti devono soddisfare i seguenti criteri minimi. Gli Stati membri possono prevedere requisiti piu' vincolanti per tali criteri o aggiungerne altri.

Categoria A - accesso graduale ( articolo 6  , paragrafo 2, prima fase):

motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm3 che raggiunge una velocita' di almeno 100 km/h (1);

- accesso diretto ( articolo 6  , paragrafo 2, seconda fase):

motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kW;

Categoria B veicolo della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 100 km/h;

Categoria B + E complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1000 kg, che raggiunge la velocita' di 100 km/h e che non rientra nella categoria B;

Categoria C veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge la velocita' di 80 km/h;

Categoria C + E vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocita' di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata e' di almeno 18000 kg e la lunghezze di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;

Categoria D veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;

Categoria D + E complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere inferiore a 1250 kg e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;

(1) Il candidato di eta' inferiore a 18 anni deve comunque sostenere l'esame di controllo delle capacita' e dei comportamenti su un motociclo di cilindrata fino a 125 cm3 e di potenza massima non superiore a 11 kW. Se le caratteristiche tecniche del motociclo fossero inferiori a 120 cm3 e 100 km/h, allora la patente rilasciata sara' limitata alla guida di motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 e di potenza massima non superiore a 11 kW.

Sottocategorie Sottocategoria A1 motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm3;

Sottocategoria B1 triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocita' di almeno 60 km/h;

Sottocategoria C1 veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima autorizzata non e' inferiore a 4000 kg e che deve raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;

Sottocategoria C1 + E complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' di almeno 2000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge una velocita' di almeno 80 km/h;

Sottocategoria D1 veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;

Sottocategoria D1 + E complesso costituito da un veicolo d'esame della sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non e' inferiore a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h;

8.2. Capacita' e comportamenti che saranno verificati in sede di prova Le seguenti disposizioni valgono sempre che siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.

8.2.1. Preparazione del veicolo I candidati dovranno dimostrare di essere capaci di accingersi ad una guida sicura soddisfacendo obbligatoriamente alle prescrizioni seguenti che si riferiscono al punto 3.1 del presente allegato. Punti 3.1.2, 3.1.3 (per quanto riguarda la cintura di sicurezza, soltanto se prevista dalla legislazione) e 3.1.4.

8.2.2. Padronanza tecnica del veicolo I candidati sovranno dimostrare di essere capaci di utilizzarei comma ndi del veicolo soddisfacendo obbligatoriamente all'effettuazione corretta delle seguenti operazioni e manovre che si riferiscono al punto 3.2 del presente allegato. Punti 3.2.1 (partenza in piano e, possibilmente, in salita), 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.6 (eccettuata l'utilizzazione della capacita' massima di frenatura del veicolo che e' prevista al punto 10.1.1).

Le manovre di cui ai punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.7 saranno esaminate per sondaggio (almeno due manovre sull'insieme dei tre punti, una delle quali comportante una retromarcia). Le manovre previste al punto 3.2.5 potranno non essere verificate per le categorie di veicoli C, D, B + E, C + E e D + E. I candidati al conseguimento di una patente per queste ultime categorie dovranno effettuare obbligatoriamente una retromarcia, descrivendo una curva il cui tracciato sara' lasciato all'iniziativa degli Stati membri.

8.2.3. Comportamenti nel traffico I candidati dovranno effettuare obbligatoriamente tutte le seguenti operazioni che si riferiscono al paragrafo 4 del presente allegato in normali situazioni di circolazione, con perfetta sicurezza e con le precauzioni richieste. Punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 e 4.2.10, nonche' le operazioni previste ai punti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 qualora se ne presenti l'occasione.

8.3. Disposizioni specifiche concernenti le categorie A, C, D, C + E, D + E I candidati alla guida dei veicoli delle categorie A, C, D, C + E e D + E dovranno effettuare obbligatoriamente, oltre alle operazioni suindicate, quelle che si riferiscono al punto 5 del presente allegato e che sono riportate qui di seguito.

8.3.1. Categoria A Punti 5.1.2 (sollevare il cavalletto di stazionamento o la stampella laterale della moto ed eventualmente spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto), 5.1.3 e 5.1.6. L'aggiustamento del casco sara' verificato qualora il casco sia obbligatorio per legge. Per le verifiche di cui al punto 5.1.1 si procedera' in modo aleatorio. La conservazione dell'equilibrio (punto 5.1.5) verra' verificata obbligatoriamente a varie velocita', anche a bassa velocita', e in svariate situazioni di guida, ad eccezione del trasporto di passeggeri di cui al punto 9.1.2.1.

8.3.2. Categorie C, D, C + E, D + E Punti 5.2.8, 5.2.9 (salvo C1 e D1), 5.2.10 (salvo C1 e D1) e 5.2.11 (salvo C1 e D1).

8.3.3. Categoria D Punto 5.5.3.

9. Prova di verifica delle conoscenze o prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti 9.1. Le capacita' ed i comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati saranno oggetto di esame obbligatorio, ma e' lasciato all'iniziativa degli Stati membri fissare se lo saranno nel corso della prova di verifica delle conoscenze o nel corso della prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.

9.1.1. Tutte le categorie 9.1.1.1. verifiche, aleatorie, dello stato: dei penumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico.

9.1.1.2. necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo.

9.1.2. Categoria A 9.1.2.1. conservazione dell'equilibrio in caso di trasporto di un passeggero.

9.1.3. Categorie C, D, C + E, D + E 9.1.3.1. utilizzazione del cronotachigrafo.

9.1.4. Categoria C + E 9.1.4.1. agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e suo sganciamento da quest'ultima;

9.1.4.2. sicurezza del carico del veicolo.

10. Prova facoltativa di controllo delle capacita' e dei comportamenti Nel corso della prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti potranno essere esaminati capacita' e comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati.

10.1. Tutte le categorie 10.1.1. utilizzazione della capacita' massima di frenatura del veicolo.

10.2. Categoria A 10.2.1. inversione di marcia aU.

10.3. La lettura di una carta stradale potra' essere controllata in sede di prova di verifica delle conoscenze o in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti (salvo per C1, C1 + E, D1 e D1 + E).

11. Valutazione della prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione vertera' sull'abilita' dimostrata dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla padronanza di cui lo stesso dara' prova nell'inserirsi nella circolazione con perfetta sicurezza. Nel corso della prova, l'esaminatore dovra' avvertire una sensazione di sicurezza.

Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino la sicurezza immediata del veicolo d'esame, dei suoi passeggeri o degli altri utenti della strada, che abbiamo richiesto o meno l'intervento dell'esaminatore o dell'accompagnatore, comporteranno il fallimento della prova. L'esaminatore sara' tuttavia libero di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova pratica.

Gli esaminatori devono aver ricevuto una formazione per valutare correttamente la capacita' dei candidati a guidare con tutta sicurezza. Il lavoro degli esaminatori deve essere controllato e supervisionato da un'autorita' autorizzata dallo Stato membro affinche' le disposizioni relative alla valutazione degli errori vengano applicate correttamente ed in modo omogeneo, conformemente alle norme definite nel presente allegato.

12. Durata dell'esame La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacita' e dei comportamenti prescritta ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovra' in nessun caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, B, B + E, e 45 minuti per le altre categorie.

13. Luogo dell'esame La parte dell'esame destinata a valutare la padronanza tecnica del veicolo puo' svolgersi su un terreno speciale.

Quella destinata a valutare i comportamenti nella circolazione avra' luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito e su autostrade, nonche' sulle strade urbane, presentanti i vari tipi di difficolta' che un conducente potrebbe incontrare. E' auspicabile che l'esame possa svolgersi in diverse condizioni di densita' del traffico.

14. I veicoli utilizzati per la prova di verifica dei comportamenti e delle capacita' messi in circolazione anteriormente al 31 luglio 1991 potranno essere utilizzati dopo tale data soltanto per un periodo di tempo non superiore a tre anni se non sono conformi ai criteri fissati per simili veicoli nel presente allegato, punto 8.1.2.


 
 
- ALLEGATO III   -

 

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1. Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1 1.2. Gruppo 2 conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E 1.3. La legislazione nazionale potra' prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3. Gruppo 1 i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalita' richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o piu' delle incapacita' menzionate nel presente allegato.

4. Gruppo 2 i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme piu' severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovra' essere esaminato da una autorita' medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovra' essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1 6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120> (gradi centigradi) sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato e' colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potra' essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita' medica competente.

6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorita' medica competente dovra' certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.

Gruppo 2 6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05 oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare piu' o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.

UDITO

6. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica competente; l'esame medico terra' conto, segnatamente, delle possibilita' di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 8.1. La patente di guida con condizioni restrittive puo' essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorita' medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato.

Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonche' della necessita' o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non e' pericolosa.

8.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare puo' essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2 8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1 9.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sara' valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e' subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2 9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito contro i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2 (1) 10.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita' funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potra' in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 12.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorita' medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valutera' la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2 12.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1 13.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente:

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

- colpito da ritardo mentale grave;

- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

(1) Fino al 1> luglio 1996, per il gruppo 2 si intende: conducenti di veicoli delle categorie C, D, E.

Gruppo 2 13.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1 14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2 14.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15. Abuso La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare Gruppo 1 15.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacita' a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantita' assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.

Gruppo 2 15.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1 16.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2 16.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1 17.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneita' alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2 17.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacita' funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.


 
 
- Allegato IV   -

 

Categorie italiane prima del recepimento della direttiva n. 91/439/CEECategorie europee
AA1 - A - B1
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988)A1 - A (esclusa la guida di moto- cicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia) - B1
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988)A1 - A (esclusa la guida di moto- cicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia) - B1 - B
B (rilasciata prima del 1 gennaio 1986)A1 - A - B1 - B
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)A1 - B1 - B
C (rilasciata prima del 26 aprile 1988)A1 - A - B1 - B - C1 - C
C (rilasciata dal 26 aprile 1988)A1 - B1 - B - C1 - C
D (rilasciata prima del 26 aprile 1988A1 - A - B1 - B - C1 - C - D1 - D
D (rilasciata dal 26 aprile 1988)A1 - B1 - B - C1 - C - D1 - D
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