Regione Toscana
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200
  Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  .  
  Pubblicato in GU, n. 14 del 19/01/2015
  Vigente al 24/08/2019 


  Vigente dal: 03/02/2015
  urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-12-03;200

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007  , attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007  , ed in particolare l' articolo 11  che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l' articolo 22  che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l' articolo 23  in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;

Visti, inoltre, gli articoli 5  e 24  dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007 , sull'esecuzione delle misure compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11  e 23  ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:


 
 
Capo I 

Definizioni

 
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a.  «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  ;
   b.  «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206 del 2007  ;
   c.  «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007  ;
   d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'Ordine nazionale degli ingegneri.
 
 

 
Capo II 

Prova attitudinale

 
  Art. 2 

Contenuto della prova attitudinale

 
  1.  La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4  , e 23  del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
 
  2.  Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all' articolo 3  stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
 
  3.  L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell' allegato A)  al presente regolamento, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall' articolo 23, comma 3 del decreto legislativo  , in corrispondenza con il settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo degli ingegneri sono caratterizzate da una maggiore complessita' rispetto a quelle per l'iscrizione nella sezione B.
 
  4.  La prova scritta, che avra' luogo in una o piu' giornate consecutive, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.
 
  5.  L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
 
  6.  La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale e, se del caso, su alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.
 
  7.  Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'Albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
 
 
  Art. 3 

Commissione d'esame

 
  1.  Presso il Consiglio nazionale e' istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti.
 
  2.  Per ciascuno dei tre settori in cui e' suddiviso l'Albo degli ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti la cui scelta e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'Albo con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica professionalita'. Per ciascuno dei tre settori in cui e' suddiviso l'Albo degli ingegneri e' nominato un membro effettivo e un membro supplente la cui scelta e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' della Repubblica nelle materie elencate nell' allegato A)  al presente decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti e i docenti cosi' nominati interverranno in funzione della sezione e del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della operativita' della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'.
 
  3.  La Commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita' della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
 
  4.  Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
 
 
  Art. 4 

Vigilanza sugli esami

 
  1.  Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all' articolo 3  in conformita' alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537  e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 
  Art. 5 

Svolgimento dell'esame

 
  1.  Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183  , ed a copia di un documento di identita'.
 
  2.  Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
 
 
  Art. 6 

Valutazione della prova attitudinale

 
  1.  Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
 
  2.  Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della Commissione.
 
  3.  Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'Albo.
 
  4.  In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
 
  5.  Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 

 
Capo III 

Tirocinio di adattamento

 
  Art. 7 

Oggetto e svolgimento del tirocinio

 
  1.  Il tirocinio di adattamento, di cui all' articolo 23 del decreto legislativo  , ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all' allegato A)  che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
 
  2.  Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore ad otto anni ed iscritto alla sezione A o B dell'Albo, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
 
  3.  La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
 
  4.  Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
 
  5.  Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1 dell'articolo 8  e al comma 3 del presente articolo  . Per agevolare tale vigilanza, il professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente dell'Ordine provinciale a cui e' iscritto per informarlo delle linee generali cui si atterra' durante il tirocinio.
 
 
  Art. 8 

Elenco dei professionisti

 
  1.  Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell'Albo ai quali sono iscritti i professionisti.
 
  2.  Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende ingegneri che esercitino la professione da almeno otto anni.
 
  3.  Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo e' stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  .
 
  4.  Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'Ordine.
 
 
  Art. 9 

Obblighi del tirocinante

 
  1.  Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico degli ingegneri.
 
 
  Art. 10 

Registro dei tirocinanti

 
  1.  Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
 
  2.  Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
   a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
   b. la sezione e il settore dell'Albo per il quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
   c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
   d. la data di decorrenza dell'iscrizione;
   e.  il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'Ordine provinciale, la sezione e il settore dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 8  ;
   f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
   g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
   h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
   i. la data della cancellazione con relativa motivazione.
 
 
  Art. 11 

Iscrizione

 
  1.  L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema di cui all' allegato C)  al presente regolamento, che ne forma parte integrante.
 
  2.  Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall' articolo 7, comma 3 del presente regolamento  .
 
  3.  La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
   a. copia di un documento di identita';
   b.  copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183  ;
   c. attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
   d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.
 
  4.  Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
 
  5.  La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
 
  6.  Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
 
 
  Art. 12 

Delibera di iscrizione

 
  1.  Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito all'iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
 
  2.  L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
 
  3.  Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
 
  4.  La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista, al Consiglio dell'Ordine provinciale presso cui questo e' iscritto nonche' al Ministero della giustizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 
  Art. 13 

Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio

 
  1.  Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale che vi appone il visto.
 
  2.  Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
 
  3.  In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
 
  4.  In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3  .
 
  5.  In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
 
 
  Art. 14 

Sospensione e interruzione del tirocinio

 
  1.  Il tirocinio e' sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
 
  2.  Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva.
 
  3.  Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2  , nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1  .
 
  4.  Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
 
  5.  La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 
  Art. 15 

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

 
  1.  Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
   a. rinuncia all'iscrizione;
   b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
   c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni. d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
 
  2.  Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 
 
  Art. 16 

Sospensione dal registro dei tirocinanti

 
  1.  In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettera c)  , il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
 
  2.  La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 
  Art. 17 

Oneri informativi

 
  1.  La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012, n. 252  , e' elencata nell'allegato D) al presente provvedimento.
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

All. A - (articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

- Elenco delle materie

Sezioni A e B

Settore civile - ambientale

1. Fisica tecnica (prova orale)

2. Architettura tecnica e composizione architettonica (prova scritta e/o orale)

3. Urbanistica e pianificazione territoriale (prova scritta e/o orale)

4. Topografia (prova scritta e/o orale)

5. Scienza delle costruzioni (prova scritta e/o orale)

6. Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova scritta e/o orale)

7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni (prova orale)

8. Costruzioni di ponti (prova scritta e/o orale)

9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e/o orale)

10. Idrologia e Costruzioni idrauliche (prova scritta e/o orale)

11. Impianti tecnici nell'edilizia e territorio (prova scritta e/o orale)

Settore industriale

1. Fisica tecnica (prova orale)

2. Tecnologia dei materiali (prova orale)

3. Tecnologia meccanica (prova scritta e/o orale)

4. Costruzioni di macchine (prova scritta e/o orale)

5. Impianti energetici (prova scritta e/o orale)

6. Impianti chimici (prova scritta e/o orale)

7. Elettrotecnica e Impianti elettrici (prova scritta e/o orale)

8. Impianti termoidraulici (prova scritta e/o orale)

9. Impianti industriali (prova scritta e/o orale)

10. Gestione dei progetti (prova orale)

Settore dell'informazione

1. Ingegneria del software (prova scritta e/o orale)

2. Elettronica applicata (prova scritta e/o orale)

3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni (prova scritta e/o orale)

4. Ingegneria delle radiofrequenze (prova solo orale)

5. Economia e organizzazione aziendale (prova orale)

6. Tecnologia per il controllo e l'automazione (prova orale)

7. Tecnologia elettronica (prova orale)


 
 
- Allegato B   -

 
- Allegato C   -

 
- Allegato D   -

 

All. D - (articolo 17, comma 1)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252)

ONERI INTRODOTTI

A) Denominazione:

1. convocazione e calendario delle prove

2. esito prova attitudinale

3. delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti

B) Riferimento normativo interno:

1. art. 5, comma 2 2. art. 6, comma 5 3. art. 12, comma 4

C) Categoria dell'onere:

1. comunicazione

2. comunicazione

3. comunicazione

D) Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

1. la norma introduce l'obbligo, in capo alla Commissione prevista dall'art. 3 del decreto, di comunicare al Ministero della giustizia la convocazione della commissione e del calendario delle prove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova;

2. la norma introduce l'obbligo, in capo al Consiglio nazionale, di comunicare al Ministero della giustizia l'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

3. la norma introduce l'obbligo, in capo alla segreteria del Consiglio nazionale, di comunicare, entro quindici giorni, al Ministero della giustizia la delibera adottata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.