Regione Toscana
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 16 aprile 2015, n. 223
 
  Vigente al 02/06/2020 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2015-04-16;223

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124  recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4 ;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, concernente regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell' articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124  ;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell' articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  , recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, ed in particolare l'articolo 9, comma 20;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165  , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97  , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, e in particolare l'articolo 7;

VISTA la direttiva 2009/50/CE , relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  , recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e in particolare l'articolo 23, che estende tale tutela ai familiari non comunitari di cittadini italiani;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  , recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, ed in particolare l'articolo 5, comma 4-bis e l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 aprile 2014, n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17;

VISTA la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione docente;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, recante disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie di istituto con la normativa comunitaria e nazionale concernente la partecipazione ai pubblici concorsi dei cittadini non comunitari;

DECRETA


   
  Art. 1 

(Oggetto del Decreto)

 
  1.  Il presente decreto modifica gli articoli 2  , 3  e 7  del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353 , di seguito d.m. n. 353 del 2014, concernente la costituzione delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017.
 
 
  Art. 2 

(Modificazioni all' art. 2 del DM. 22 maggio 2014, n. 353  )

 
  1.  All' articolo 2 del d.m. n. 353 del 2014  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  "al comma 1, lettera b), numero 9, le parole "da cittadini italiani o comunitari" sono sostituite da "da soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a)  ";
   b)  al comma 1, lettera c), le parole "I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea" sono sostituite da "I soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a)  , che siano cittadini dell'Unione Europea o di Paesi terzi" c) al comma 1, lett. c), 1), VII, il quarto paragrafo è soppresso".
 
 
  Art. 3 

(Modificazioni all' art. 3 del DM 22 maggio 2014 n. 353  )

 
  1.  All' articolo 3, del d.m. n. 353 del 2014  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
Al comma 1  , la lettera a) è sostituita dalle seguenti: "  
   a) cittadini italiani, inclusi i non appartenenti alla Repubblica;
   a-bis)  cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ;
   a-ter)  titolari di Carta blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo ;
   a-quater)  familiari non comunitari di cittadini italiani ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 
".
 
 
  Art. 4 

(Modificazioni all' art. 7 del DM 22 maggio 2014 n. 353  )

 
  1.  All' articolo 7, del d.m. n. 353 del 2014  , sono apportate le seguenti modificazioni: "
   a)  
alla lettera a)  , dopo il punto 1 è aggiunto il seguente: "  
   1.bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere dalla a) alla a-quater), diversi dai cittadini italiani o dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto entro il termine del 29 maggio 2015, fermo restando che tutti i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 23 giugno 2014. Sono, infine, ammissibili e valutabili le istanze in precedenza presentate e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria
".
 

 

Il Ministro Giannini