Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 12 settembre 2022
  Modalità per la destinazione delle risorse assegnate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  
 
  Vigente al 30/03/2023 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-12;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l' articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", ed in particolare i commi 5 e 6, concernenti il tutore volontario del minore straniero non accompagnato;

VISTO l' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47  , recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", concernente l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco dei tutori volontari;

VISTO l' articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", il quale prevede l'incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall' articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  , per essere destinato nei limiti dello stanziamento di cui al comma medesimo e sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al successivo comma 883 per le seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47  ;

b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

VISTO il comma 883 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  , che prevede che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma 882;

DECRETA


   
  Articolo 1 

(Finalità)

 
  1.  Il presente decreto definisce le modalità per la destinazione delle risorse, assegnate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell' articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  , iscritte sul capitolo di bilancio 2353 pg. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
  2.  Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e non sono rimborsabili le spese relative a prestazioni in favore del minore straniero non accompagnato che sono a carico delle strutture di accoglienza individuate dall' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  .
 
 
  Articolo 2 

(Rimborsi per permessi di lavoro retribuiti)

 
  1.  Per le ore di assenza del tutore volontario per i permessi di lavoro retribuiti di cui all' articolo 1, comma 882, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160  , al datore di lavoro privato è rimborsabile una quota pari al 50 per cento della retribuzione pagata per la fruizione dei permessi richiesti, fruibili fino a 60 ore annue.
 
  2.  La richiesta di permesso, ai sensi del comma 1  , deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore.
 
 
  Articolo 3 

(Spese sostenute dai tutori volontari)

 
  1.  Fermo quanto disposto dall' articolo 1, comma 2  , del presente decreto sono rimborsabili ai sensi dell' articolo 1, comma 882, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160  , su richiesta motivata e documentata dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria, attestate ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera a)  .
 
  2.  Le spese di cui al comma | sono interamente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.
 
  3.  In caso di utilizzo di un mezzo diverso da quello pubblico, l'importo rimborsabile è determinato in base al tasso di rimborso chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti dall' A. C.I  . per l'anno in cui il mezzo è stato utilizzato.
 
 
  Articolo 4 

(Equa indennità)

 
  1.  In attuazione dell' articolo 1, comma 882, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160  , il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.
 
  2.  L'istanza di cui al comma | è presentata al tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, accompagnata da una relazione, sottoscritta dall'interessato, riepilogativa delle attività svolte e di ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità ai sensi del comma 1  .
 
  3.  Il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, considerata la durata dell'ufficio, le attività svolte, l'onerosità complessiva della gestione e ogni altro elemento idoneo a comprovare i requisiti di cui al comma 1  , può assegnare al tutore volontario una SOMMA a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.
 
  4.  L'istanza di cui al comma 1  non è ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato.
 
  5.  Il provvedimento con cui l'istanza di assegnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata è reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, con ricorso al tribunale per i minorenni che decide in camera di consiglio.
 
 
  Articolo 5 

(Procedura di erogazione degli importi dovuti)

 
  1.  L'istanza di attribuzione degli importi dovuti è presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, corredato dalla relativa documentazione.
 
  2.  La Prefettura può chiedere l'integrazione della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta insufficiente o incompleta.
 
  3.  Per l'assegnazione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  si applica la cadenza trimestrale già prevista per i pagamenti a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
 
  4.  La Prefettura, verificata la presenza della documentazione richiesta, entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, segnala al Ministero dell'Interno il fabbisogno necessario. Il Ministero, verificata la disponibilità di risorse in bilancio, provvede al trasferimento delle stesse alla Prefettura che, a sua volta, ne cura l'erogazione al richiedente entro i successivi 30 giorni. Le richieste di fabbisogni pervenute al Ministero dell'interno oltre il termine previsto al primo periodo del presente comma possono essere considerate, nei limiti delle risorse disponibili, per l'erogazione nel trimestre SUCCESSIVO.
 
 
  Articolo 6 

(Procedura di rimborso in favore del datore di lavoro)

 
  1.  L'istanza di rimborso è presentata dal datore di lavoro privato alla Prefettura competente per territorio in relazione alla sede ove il tutore volontario presta la propria attività lavorativa.
 
  2.  L'istanza è presentata mediante il modello di cui all' Allegato 1, indicando le generalità del datore di lavoro, del lavoratore che ha usufruito del permesso, del minore straniero non accompagnato che ha usufruito della prestazione, l'elencazione dei permessi, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie ed è corredata dalla seguente documentazione:
   a) nullaosta rilasciato dal Tribunale per i minorenni al tutore volontario, attestante la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore;
   b) documentazione attestante la fruizione del permesso;
   c) documentazione comprovante l'importo della retribuzione media giornaliera percepita dal fruitore del permesso.
 
 
  Articolo 7 

(Procedura di rimborso delle spese sostenute dai tutori volontari)

 
  1.  L'istanza di rimborso delle spese sostenute è presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato.
 
  2.  L'istanza è presentata mediante il modello di cui all' Allegato 1, compilato con le generalità del tutore volontario, del minore straniero non accompagnato, gli estremi del provvedimento di nomina del tutore, la finalità dell'attività svolta, l'elencazione delle spese, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato ed è corredata dalla seguente documentazione:
   a) attestazione rilasciata dal tribunale per i minorenni dell'inerenza delle spese sostenute all' attività connessa alla tutela del minore;
   b) dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore straniero non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso.
 
 
  Articolo 8 

(Procedura per l'erogazione dell'equa indennità)

 
  1.  L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità è presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato.
 
  2.  L'istanza è presentata mediante il modello di cui all'Allegato 1, compilato con le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato, gli estremi del provvedimento di nomina del tutore, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato, corredata dal provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni assegna l'equa indennità.
 
 
  Articolo 9 

(Disposizioni finanziarie)

 
  1.  I rimborsi ai tutori volontari e ai datori di lavoro e l'equa indennità di cui al presente decreto sono erogati fino alla concorrenza delle risorse annualmente iscritte in bilancio, ai sensi dell' articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  .
 

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE