Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 1 febbraio 2022, n. 16
  Istanze provenienti dalle Associazioni datoriali in agricoltura  
 
  Vigente al 01/02/2023 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2022-02-01;16

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la "Convenzione triennale per gli esercizi 2022-2024" tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 28 dicembre 2021, con la quale sono individuati gli obiettivi assegnati al medesimo Ispettorato nazionale del lavoro per il triennio di riferimento;

VISTO l' articolo 2  della stessa Convenzione, relativo agli obiettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tenuto ad assicurare, oltre allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2015  , anche la realizzazione degli obiettivi strategici attribuiti al medesimo Ispettorato, alla luce dell'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2022, nell'ambito delle attività finalizzate, tra l'altro, alla "tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro, da realizzarsi anche attraverso il contrasto del lavoro nero e irregolare e delle forme di interposizione illecita di manodopera";

VISTA la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottata con decreto 30 ottobre 2020, n. 122, che regola l'istruttoria delle 6.000 istanze provenienti dalla Organizzazioni professionali di cui all' articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020  , concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021  concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2021" (G.U. Serie Generale n. 12 del 17.01.2022), che nelle premesse riporta che, "al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali, in particolare nel settore agricolo, è utile replicare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale";

VISTO l' articolo 6, comma 4 dello stesso DPCM 21.12.2020  che, nell'ambito della quota di 42.000 unità prevista al comma 1 per il lavoro stagionale, riserva "per il settore agricolo una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative (Lega cooperative e Confcooperative", che "assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente";

VISTA la circolare congiunta Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n. 116 del 05.01.2022, che prevede l'identificazione sul sistema SPI delle istanze che perverranno dalle organizzazioni professionali datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, riconoscibili, pertanto, dagli Ispettorati territoriali del lavoro;

CONSIDERATA la necessità di autorizzare i citati Ispettorati territoriali del lavoro a svolgere, in via prioritaria, l'istruttoria sulle istanze di nulla osta al lavoro presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione dalle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro in agricoltura Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative (Lega Cooperative e Confcooperative)

ADOTTA

la seguente


   
  Articolo 1 

(Misure per l'istruttoria prioritaria delle istanze provenienti dalle Associazioni datoriali in agricoltura)

 
  1.  Al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali, in particolare nel settore agricolo, a decorrere dalla data della presente direttiva gli Ispettorati territoriali del lavoro, stante la natura sperimentale della partecipazione delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) al procedimento di assunzione dei lavoratori, sono autorizzati, con riguardo alle istanze di nulla osta al lavoro dalle stesse presentate e rientranti nella quota di 14.000 unità, di cui all' articolo 6, comma 4 del DPCM 21 dicembre 2021  , ad espletare prioritariamente l'istruttoria finalizzata all'emissione del parere di competenza, ai sensi dell' art. 30 bis del D.P.R. n. 394/1999  , ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro.
 
  2.  Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1  , gli Ispettorati territoriali del lavoro rispettano l'ordine cronologico di invio delle istanze da parte delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) fino al raggiungimento delle 14.000 unità. Esaurita la quota riservata, gli Ispettorati territoriali istruiscono le altre istanze di lavoro stagionale secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
 
  3.  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettua un monitoraggio, verificando tempestivamente anche gli esiti delle attività delle Organizzazioni professionali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati, attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.
 
 
  Articolo 2 

(Finalità della direttiva)

 
  1.  La presente direttiva regola l'istruttoria delle istanze provenienti dalle Organizzazioni professionali, a valere sulla quota di 14.000 unità di cui all' articolo 6, comma 4 del DPCM 21 dicembre 2021  .
 

 

Roma, 1 febbraio 2022

Andrea Orlando