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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 21 luglio 2017
  Procedura volta all'accertamento dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attivià previste dall' art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'lmmigrazione  .  
 
  Vigente al 14/08/2020 


 
  urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-07-21;nir-1

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norne sulla condizione dello straniero e successive modifiche e integrazioni, d'ora innanzi "Testo Unico sull'lmmigrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394  , recante norme di attuazione del testo unico suddetto e successive modifiche e integrazioni, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  , recante nuove norne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232  , recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, d'ora innanzi "Legge di Bilancio 2017";

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 148, della Legge di Bilancio 2017, che, introducendo nel Testo Unico sull'Immigrazione l'art. 26-bis, consente agli stranieri che intendono effettuare investimenti in italia l'ingresso e il soggiomo al di fuori delle quote annuali disciplinate dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 26-bis, commi 2 e 3, in base ai quali con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è definita la procedura per l'accertamento dei requisiti di legge per l'ingresso e il soggiorno ai sensi del succitato articolo 26-bis del Testo Unico sull'lmmigrazione ed è individuata l'autorità amministrativa che trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio il nulla osta al rilascio del visto d'ingresso per investitori;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917  , recante il testo unico delle imposte sui redditi, d'ora innanzi "TUIR" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 1 , commi da 152 a 154 della Legge di Bilancio 2017, che emenda il TUIR introducendo l'articolo 24-bis, recante "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzali da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";

VISTO il provvedimento dell'8 marzo 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, recante "Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis"

DECRETA:


   
  Art. 1 

Finalità

 
  1.  Il presente decreto definisce la procedura volta all'accertamento dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall'art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'lmmigrazione.
 
 
  Art. 2 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) "titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana": Certificati di Credito del Tesoro (CCT/CCTeu), Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ), Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea e BTP Italia, con scadenza residua non inferiore a due anni;
   b)  "società costituita e operante in Italia": società di capitali, costituita e avente residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , e successive modificazioni;
   c)  "start-up innovative": società di cui all' art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221  , e successive modificazioni;
   d) "donazione a carattere filantropico": donazione a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici;
   e) "visto investitori": visto d'ingresso per cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell'art.26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'lmmigrazione;
   f) "permesso di soggiorno investitori": perrnesso di soggiomo elettronico rilasciato ai cittadini stranieri entrati nel territorio nazionale con il visto investitori;
   g)  "Comitato": l'autorità amministrativa responsabile dell'accertamento di cui all'art. 26-bis, comma 2 del Testo Unico sull'lmmigrazione, individuato all' art. 3  .
 
 
  Art. 3 

Comitato

 
  1.  Il Comitato effettua l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 26-bis, commi 1, 5 e 6 del Testo Unico sull'lmmigrazione, ai fini della concessione del nulla osta al visto, nonchè del mantenimento e del rinnovo del permesso di soggiorno.
 
  2.  Le deliberazioni del Comitato sono firmate dal presidente dello stesso. Le deliberazioni sono approvate con il voto lavorevole della maggioranza dei componenti del Comitato, ad eccezione di quelle con le quali si concede il nulla osta al rilascio del visto, che sono approvate in assenza di voti contrari.
 
  3.  Il Comitato d composto da:
   a) il Direttore Generale per la politica industriale, la competitivita e le piccole e medie imprese, del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente del Comitato, o, su sua delega, dal dirigente della Divisione competente;
   b) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere;
   c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, designato dal Direttore Generale per la promozione del sistema paese;
   d) un rappresentante dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, designato dal Direttore dell'Unità;
   e) un rappresentante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, designato dal Comando Generale;
   f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, designato dal Direttore Centrale Accertamento;
   g) un rappresentante dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito "Agenzia ICE"), designato dal Direttore della stessa.
 
  4.  Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti riguardi un investimento in titoli o quote rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia o di una start-up innovativa, il Comitato può acquisire il parere di una o più associazioni di categoria.
 
  5.  Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti riguardi progetti di donazione a carattere filantropico, il Comitato comprende anche:
   a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, designato dal Segretario Generale, se il settore interessato relativo alla cultura, o al recupero di beni culturali o paesaggistici;
   b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca, designato dal Capo di Gabinetto, se il settore interessato è relativo all'istruzione o alla ricerca scientifica.
 
 
  Art. 4 

Segreteria del Comitato

 
  1.  Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dagli uffici della Divisione competente della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.
 
  2.  Il Comitato, al fine di pronunciarsi in via deflnitiva sull'istanza di rilascio del nulla osta al visto investitori, si avvale della Segreteria di cui al comma 1  per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) la ricezione e la verifica preliminare di completezza e l'archiviazione della documentazione inerente alle richieste di rilascio del visto investitori pervenute attraverso la piattaforma web dedicata;
   b)  l'interlocuzione, in via telematica, con il richiedente in tutte le fasi del procedimento di cui all' art. 6  , anche ai fini della verifica dell'effettuazione e del mantenimento dell'investimento o della donazione;
   c) la trasmissione del nulla osta al richiedente e alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto investitori, o alla questura competente per territorio ai fini del rinnovo del conseguente perrnesso;
   d) la comunicazione alla questura competente per territorio circa la mancata effettuazione o la dismissione dell'investimento;
   e) la gestione della piattaforma web dedicata;
   f) la redazione di rapporti periodici di monitoraggio.
 
 
  Art. 5 

Documentazione

 
  1.  Lo straniero richiedente presenta, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 26-bis, comma 1 del Testo unico dell'immigrazione, la seguente documentazione:
   a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
   b) documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, e che tali importi sono disponibili e trasferibili in Italia;
   c) certificazione attestante la provenienza lecita dei fondi costituita da:
   1) una dichiarazione resa dal soggetto richiedente in cui si indica la fonte dalla quale provengono i fondi;
   2) certificazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi diversi dall'Italia nei quali, nei dieci anni precedenti all'invio della candidatura e successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, il richiedente ha soggiornato per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi;
   d) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a utilizzare i fondi entro tre mesi dall'ingresso in Italia per la realizzazione dell'investimento o della donazione e a mantenere l'investimento per almeno due anni. La dichiarazione è corredata da una descrizione delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.
 
  2.  La modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1  , approvata dal Comitato su proposta del presidente. d resa disponibile sulla piattaforma web dedicata al programma. a) b) C) d) ? ? ?
 
 
  Art. 6 

Disposizioni procedurali

 
  1.  Lo straniero che intende ottenere il rilascio del visto investitori trasmette la documentazione di cui all' art. 5  attraverso la piattaforma web citata al comma 2  del medesimo anicolo.
 
  2.  La Segreteria del Comitato effettua il controllo formale sulla complelezza della documentazione prevista dall' art. 5  .
 
  3.  Il Comitato effettua l'accertamento di cui all' art. 3, comma 1  , sulla base della documentazione fornita ai sensi dell' art. 5  . Tale accertamento include tutte le verifiche previste dall'art. 26-bis del Testo Unico sull'lmmigrazione.
 
  4.  Il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
 
  5.  A seguito dell'emissione del nulla osta, il richiedente presenta la domanda di visto all'ufficio consolare competente per territorio.
 
  6.  Entro otto giomi dall'ingresso in Italia il destinatario di visto investitori richiede alla questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiomo per investitori di durata biennale. Il rilascio avviene secondo le modalità previste dal testo unico sull'immigrazione e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni.
 
  7.  Entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia, il destinatario di visto investitori trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o donazione, per l'intero importo previsto. Se la comunicazione di cui al primo periodo non è effettuata o comunque non è suffragata da idonee evidenze documentali, la Segreteria informa la questura competente per territorio la quale rigetta la domanda di permesso di soggiomo o revoca il perrnesso già rilasciato.
 
  8.  La revoca del permesso di soggiorno può avvenire in qualsiasi momento, se, alla luce delle rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato, l'investimento risulta dismesso o se il titolare del permesso di soggiomo risulta irreperibile all'indirizzo dichiarato.
 
  9.  Il detentore di permesso di soggiomo per investitori in scadenza può richiedere il rinnovo per un periodo ulteriore di tre anni, in presenza di nulla osta del Comitato, attestante il mantenimento dell'investimento.
 
 
  Art. 7 

Amministrazioni coinvolte nella procedura

 
  1.  Oltre alla verifica dei requisiti di cui all'art. 26-bis, comma 1, del Testo Unico sull'lmmigrazione le amministrazioni di cui all' art. 3, comma 3  , nell'ambito delle rispettive competenze, curano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'attuazione degli adempimenti necessari per il rilascio del visto e del conseguente permesso di soggiorno per investitori. Nello specifico:
   a) il Ministero dello sviluppo economico assicura il coordinamento del Comitato, lo svolgimento delle funzioni di Segreteria del Comitato e cura la piattaforma web dedicata;
   b) il Ministero dell'interno assicura il coordinamento con le questure e con le prefetture per i procedimenti di competenza;
   c) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura il coordinamento con le rappresentanze diplomatico-consolari per i procedimenti concementi il rilascio del visto;
   d) il Ministero degli alfari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia ICE curano la promozione internazionale del visto investitori;
   e) l'Agenzia delle entrate assicura il coordinamento tra le procedure oggetto di questo provvedimento e quelle connesse con l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR.
 
 
  Art. 8 

Disposizioni finali ed entrata in vigore

 
  1.  Nella prima riunione, convocata entro un mese dall'adozione del presente decreto, il Comitato approva un manuale operativo, comprendente i moduli per le istanze e la documentazione correlata.
 
  2.  Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 21 luglio 2017