Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 24 giugno 1998, n. 284
  Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237  , in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.  
  Pubblicato in GU, n. 190 del 17/08/1998
  Vigente al 08/02/2023 


  Vigente dal: 01/09/1998
  urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-06-24;284

Indice


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722  , di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;

Visto l'articolo 1 , commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  , in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

Visto l' articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237  , in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;

Ritenuta la necessita' di adeguare al mutato costo della vita l'importo del contributo giornaliero di prima assistenza determinato nel menzionato articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 237 del 1990;

Vista la misura di tale aumento indicata dall'Istituto centrale di statistica con nota n. 39/P in data 13 gennaio 1998, relativa alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo 1990-1997;

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , ed in particolare l'avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;

Visto l' articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127  ;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Adotta

il seguente decreto:


   
  Art. 1.   
  1.   
Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237  , e' cosi' sostituito: "  
 
  1.  Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi dimezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia e' concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potra' essere superiore a quarantacinque giorni
".
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 24 giugno 1998

Il Ministro dell'interno Napolitano

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza

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