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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 1 settembre 2016, n. 662
  Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.  
  Pubblicato in GU, n. 43 del 21/02/2017
  Vigente al 08/03/2021 


 
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2016-09-01;662

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240  , recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l' art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240  , ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il C.U.N.;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168  , concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l' art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537  ;

Visto l' art. 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127  , e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l' art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230  , e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;

Visti i pareri generali espressi dal C.U.N. nell'adunanza del 16 dicembre 2015 (prot. n. 511 del 12 gennaio 2016) e nell'adunanza del 14 gennaio 2016 (prot. n. 1479 del 21 gennaio 2016) relativamente all'aggiornamento della tabella di corrispondenza di cui all' art. 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240  e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24, comma 3, lettera b) della stessa legge n. 240 e di quanto disposto all' art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230  e successive modificazioni (da ultimo all' art. 29, comma 7 della legge n. 240/2010  );

Viste le note del C.U.N. del 16 e del 21 giugno 2016;

Ritenuta l'opportunita' di recepire le indicazione fornite dal C.U.N. con i citati pareri;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all' art. 18, comma 1, lettera b)  , e all'art. 24, comma 3, lettera b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nonche' di quanto disposto dall' art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230  , e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 2   
  1.  Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere e' reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.
 
  2.  Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.
 

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
 

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro: Giannini



ALLEGATI:  
- Allegato   -