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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 10 agosto 2016
  Standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia.  
 
  Vigente al 10/12/2019 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2016-08-10;nir-1

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136  recante attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI");

CONSIDERATO che l' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 136 del 2016  prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, sono definite le modalità operative delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati

DECRETA


   
  Articolo 1 

(Definizioni)

 
  1.  Ai fini del presente decreto si intendono per:
   a) "prestatore di servizi": l'impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un'agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia;
   b) "soggetto distaccatario": l'impresa stabilita in Italia o altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati;
   c)  "UNI_Distacco_UE": il modello con il quale il prestatore di servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo n. 136 del 2016  , di cui all'allegato A;
   d) "sistema informatico distacco - SID": le procedure applicative messe a disposizione dei prestatori di servizi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire la trasmissione telematica del modello UNI Distacco UE;
   e)  "codice identificativo del modello": il codice alfanumerico univoco rilasciato dal sistema informatico SID attestante che il modello UNI Distacco UE è stato trasmesso dal prestatore di servizi con le modalità di cui all' articolo 3  ;
   f) "data certa di trasmissione": la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modello è stato trasmesso dal prestatore di servizi;
   g)  "dati essenziali": i dati della comunicazione di cui all' articolo 2, comma 3  , come definiti dagli allegati al presente decreto;
   h)  "annullamento": la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell' articolo 2, comma 3  ;
   i)  "variazione": la modifica di dati non essenziali della comunicazione di cui all' articolo 2, comma 4  , come definiti dagli allegati al presente decreto.
 
 
  Articolo 2 

(Finalità ed ambito di applicazione)

 
  1.  Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia.
 
  2.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016  e ad ogni successiva variazione.
 
  3.  Il prestatore di servizi, entro le ore ventiquattro del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione con le modalità di cui all' articolo 3  . Tale comunicazione può essere annullata entro le ore ventiquattro del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco.
 
  4.  Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma 2  deve essere comunicata entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento modificativo con le modalità indicate nell'allegato C.
 
 
  Articolo 3 

(Modalità di comunicazione)

 
  1.  Per le comunicazioni di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016  è adottato il modello "UNI Distacco_UE" di cui all'allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B e le modalità tecniche di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
  2.  Il modello "UNI_Distacco_UE" di cui al comma 1  è reso disponibile ai prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
 
  3.  I dati contenuti nel modello "UNI Distacco UE" sono resi accessibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza sociale, all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro con le modalità previste dal Codice per l'amministrazione digitale.
 
 
  Articolo 4 

(Entrata in vigore)

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 10 agosto 2016

Il Ministro Poletti