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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERAZIONE 8 novembre 2013, n. 80
  Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale.  
 


 
  urn:nir:comitato.interministeriale.programmazione.economica:deliberazione:2013-11-08;80

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  ;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537  , che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449  recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell' art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  e dell' art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996  ;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  - emanato in attuazione dell' art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59  - che all'art. 115, comma 1, lettera a), ), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell' art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  - emanato in attuazione dell' art. 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  - che all' art. 35, comma 3  , garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia e infortunio, nonchè i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, presso i presidi pubblici e accreditati e considerato che il medesimo art. 35 prevede al successivo comma 6 che, agli oneri connessi alle prestazioni descritte nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provveda nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 (G.U. n. 95/2012) relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011 che accantona, al punto 3.6 del deliberato, la somma di 30.990.000 euro per le cure mediche e l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 25938 dell'11 ottobre 2013, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2011;

Considerato che la predetta assegnazione e' determinata per il 50% sulla base della spesa sostenuta per i ricoveri di donne straniere irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2011 e per il 50% sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell'interno nello stesso anno;

Tenuto conto che nella proposta, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana viene operata la prevista riduzione del 49,11 per cento, corrispondente a un importo di 1.188.506 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 26 settembre 2013 (Rep. Atti n. 136/CSR); Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P del 8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera


 

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'annualità 2011, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 30.990.000 euro, riservata a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire loro le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali nonchè i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, presso i presidi pubblici e accreditati di cui all' art. 35, commi 3  e 6  , del decreto legislativo n. 286/1998 richiamato in premessa.

La predetta somma di 30.990.000 euro e' ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, sulla base dell'entità della spesa sostenuta per i ricoveri di donne straniere irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2011 e sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell'interno nello stesso anno.


 

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: Saccomanni



ALLEGATI:  
- Allegato   -