Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DELIBERA REGIONALE 29 aprile 2013, n. 316
  Oggetto: Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n.1253/2012 . Ulteriori determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.  
 


 
  urn:nir:regione.toscana:delibera.giunta:2013-04-29;316

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 1253 del 28-12-2012 avente ad oggetto: "Deliberazioni G.R. n. 1164/2011 e n. 753/2012. Determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria" con la quale sono state confermate, con validità fino al 30 aprile 2013, le misure straordinarie di sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore difficoltà nell'accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazione specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria;

Ritenuto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2013 le suddette azioni di sostegno confermando l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- disoccupati - e familiari a carico - che hanno perso il lavoro dal 1 gennaio 2009 in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, in attesa di nuova occupazione (cod.E90);

lavoratori collocati in cassa integrazione - e familiari a carico - che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980  (cod. E91);

- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza (cod.E92);

Precisato che:

- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;

- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000  , la sussistenza dei requisiti richiesti;

- i disoccupati che hanno perso il lavoro dopo il 1 gennaio 2009, devono essere in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza e devono essere tuttora in attesa di nuova occupazione;

- i lavoratori in mobilità devono essere iscritti nelle liste di mobilità e devono essere in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza;

Precisato, inoltre, che gli attestati di esenzione con codice E90, E91, E92 in scadenza il 30 aprile 2013 sono prorogati fino al 31 dicembre 2013 ed i cittadini possono avvalersene sotto la propria responsabilità salvo che non siano modificati i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento dell'esenzione;

Richiamata la legge 184/1983  , come modificata dalla legge 149/2001  (Diritto del minore ad una famiglia);

Richiamata, inoltre, la legge regionale 41/2005  , (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ed in particolare l'articolo 53 che disciplina le politiche regionali in favore dei minori;

Considerata la particolare situazione di fragilità in cui si trovano i minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che vivono in comunità residenziali;

Considerata inoltre la condizione dei minori stranieri non accompagnati, presenti sul territorio regionale e privi di riferimenti familiari, e l'impegno che i comuni devono sostenere per garantire loro adeguati interventi di protezione e tutela;

Dato atto che tutti i minori sopra individuati, già destinatari degli interventi sociali e socio-educativi di tutela attivati dai Comuni, possono necessitare di un'adeguata presa in carico sanitaria con conseguente attivazione degli appropriati interventi di assistenza specialistica, ambulatoriale e farmaceutica;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai fini del rafforzamento degli interventi di tutela e protezione disposti dalla normativa nazionale e regionale vigente, prevedere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché di assistenza farmaceutica, per i minori in carico ai servizi sociali dei comuni, che vivono temporaneamente fuori famiglia e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;

- minori stranieri non accompagnati;

A voti unanimi,

DELIBERA


 

1. di proseguire fino al 31 dicembre 2013 le misure straordinarie e temporanee di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica previste dalla DGRT n. 1253/12 confermando l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 1164/2011 ;

2. di prorogare fino al 31 dicembre 2013 la validità degli attestati con codice E90, E91, E92 in scadenza al 30 aprile 2013 prevedendo che i cittadini possano avvalersene sotto la propria responsabilità nel caso in cui non siano modificati i requisiti per il diritto all'esenzione ivi attestata.

3. di stabilire l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, per i minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;

- minori stranieri non accompagnati;

4. di prevedere l'operatività della disposizione di cui al suddetto punto 3. a far data dal 1 giugno 2013 a seguito di specifica determinazione della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che disciplini le modalità organizzative per la fruizione del beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei soggetti interessati.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007  .


 

Il Dirigente Responsabile: PIERO SALVADORI

Il Direttore Generale: EDOARDO MICHELE MAJNO