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PROVINCIA DI PISTOIA  
DELIBERAZIONE 2 febbraio 2010, n. 16
  Approvazione del protocollo di intesa tra l'ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) e la Provincia di Pistoia in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni.  
 


 
  urn:nir:provincia.pistoia;giunta:deliberazione:2010-02-02;16

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente dell'Avvocatura D.ssa Paola Pupino, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267  ;

Preso atto che i Servizi Finanziari hanno ritenuto non necessario il rilascio del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

DELIBERA


 

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ Avvocatura , alla Segretria, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET wwwprovinciapistoia.it ;

3. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio online ai sensi dell' art. 32 Legge 69/2009  ;

4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000  .


 


ALLEGATI:  
- ALLEGATO 1   -

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto: Approvazione del protocollo di intesa tra l'ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) e la Provincia di Pistoia in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni.

la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29/06/2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

il D.lgs. 215/03  , di attuazione della sopra menzionata Direttiva, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, l'ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (da qui in poi denominato UNAR);

la Legge n. 328/2000  , che definisce principi e competenze sulle politiche sociali integrate, nonché la L.R. 41/2005  sulle politiche sociali regionali;

il D.lgs. 286/98  , artt. 43 e 44, che ha introdotto nell'ordinamento italiano una specifica "azione civile contro la discriminazione", a tutela di coloro che, apolidi, cittadini italiani o stranieri, siano o siano stati vittime di atti xenofobi, razzisti o discriminatori;

il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 2006-2010, con particolare riguardo alle politiche di coesione sociale e la promozione dei diritti di cittadinanza;

la Delibera di Giunta della Provincia di Pistoia n. 109 del 10/06/2004, che istituisce un "Centro per la rilevazione ed osservazione delle situazioni di discriminazione" (da qui in poi denominato Centro); la delibera del Consiglio Provinciale n. 197 del 27/06/2007, nella quale, proprio a partire dall'attività svolta e dagli importanti risultati conseguiti, si è disposto di potenziare le attività del Centro e, tra le altre, quelle relative alla comunicazione e alla promozione di politiche e interventi per le pari opportunità;

il Documento di mandato 2009-2014, "Linee programmatiche di governo", approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 180 del 2310712009, in cui si sottolinea che verrà prestata particolare attenzione alla lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza perpetrate nei confronti dei cittadini, in particolare nei confronti delle donne e dei bambini, attraverso il consolidamento del Centro, anche alla luce della nuova LRT sull'immigrazione;

il Documento di Programmazione Triennale 2009-2011 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 440 del 29/12/2008, in cui viene evidenziato che il Centro in questi anni ha ottenuto risultati significativi grazie ai quali la Provincia è stata segnalata dall'Osservatorio Europeo sulle discriminazioni e inserita dal Formez nell'apposito Sito istituito dal Ministero della Funzione Pubblica, allo scopo di diffondere le buone prassi; che pertanto è in corso il progressivo ampliamento del Centro, in stretto raccordo con le azioni del programma F03 "Politiche sociali e per la Gioventù";

la Relazione Previsionale e Programmatica dell'anno 2009-2011, approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 441 del 29/12/2008, nella quale e previsto il potenziamento delle attività del Centro, in particolare quelle concernenti l'area giuridico-legale e della comunicazione, nonché la costituzione formale della rete temtoriale per la rilevazione e il contrasto delle discriminazioni, attraverso la stipula di protocolli di intesa, a livello provinciale, con enti, associazioni e soggetti del terzo settore, oltre che con la Regione Toscana e l'UNAR a livello sovrazonale;

lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica 20-10-2012, approvato con Delibera n. 266 del 23/12/2009, dove si ribadiscono gli intendimenti di cui sopra e si sottolinea fra le finalità quella di potenziare le attività del Centro attraverso la promozione di accordi e collaborazioni istituzionali per la formalizzazione ed il consolidamento della rete temtoriale ad esso connessa.

CONSIDERATO

che il Centro ha compiti di osservazione, informazione e assistenza legale in favore delle vittime delle discriminazioni poste in essere da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, per motivi di genere, colore della pelle o origine etnica, appartenenza a una minoranza nazionale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, condizione sociale e patrimoniale, condizioni e caratteristiche fisiche, età, orientamento sessuale e identità di genere;

che il Centro svolge oggi il proprio compito istituzionale, con un progressivo e significativo radicamento nel territorio, oltre che in collaborazione con una pluralità di soggetti interessati alla rilevazione della discriminazione, anche in area regionale e nazionale;

che il Centro, a conferma della crescente necessità di istituti pubblici di tutela del cittadino, ha seguito in tre anni circa duecento casi, con problematiche sempre più differenziate per la molteplicità dei bisogni presentati dall'utenza;

che il Centro, durante la propria attività, si è particolarmente impegnato rispetto alle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica nonché sulle discriminazioni multiple, in particolare rispetto a origine etnica e genere, origine etnica e orientamento sessuale, origine etnica e disabilità; che l'UNAR, con nota in allegato prot. n. 29/UNAR del 08/01/2010, ha proposto alla Provincia di Pistoia di definire un protocollo d'intesa attraverso il quale programmare azioni di sistema finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Visto il protocollo, allegato al presente provvedimento (all. A);

Considerato che i contenuti di tale documento sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente;

Dato atto che il provvedimento e predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure e dei contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente e che il provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto le attività che prevede verranno svolte da personale già nelle disponibilità dell'Ente durante l'orario di lavoro.

Ciò premesso,

SI PROPONE

1. di deliberare l'approvazione del protocollo d'intesa tra l'UNAR e la Provincia di Pistoia in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni;

2. di demandare all' Avvocatura tutti gli atti necessari all'esecuzione del Protocollo;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio proponente, agli Assessori Provinciali, all'Archivio, alla Segreteria, al Segretario Generale per i provvedimenti connessi e conseguenti alla sua attuazione, compresa la pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it ;

4. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000  .


 
 
- Allegato 2   -

PROTOCOLLO D'INTESA
  tra UNAR Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica e la Provincia di Pistoia in MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI  

Visti: l'art. 3 della Costituzione che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";

l'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea" che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la raua, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età; o l'orientamento sessuale";

la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

il DLgs. 9 luglio 2003, n. 215  , di attuazione della sopra menzionata Direttiva che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, l'ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela; la Direttiva 2001/78/CE del Consiglio delllUnione europea, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

il DLgs 9 luglio 2003, n. 216  , di attuazione della sopra menzionata Direttiva;

il libro verde del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'uriione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parita di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell'unione Europea;

il DLgs 25 luglio 1998, n. 286  , "Testo unico delle disposizioni concernenti la disiplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;

il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  , "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disiplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; la Delibera della Giunta della Provincia di Pistoia n. 109 del 10 giugno 2004, con la quale ha istituito il "Centro per la rilevazione ed osservazione delle situazioni di discriminazione", ai sensi dell' art. 44, comma 12, del DLgs 25 luglio 1998, n. 286  (di qui in poi Centro antidiscriminazione);

la nota prot. n. 29 UNAR dell'08/01/2010, con la quale l'ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha proposto alla Provincia di Pistoia di definire un protocollo d'intesa attraverso il quale programmare azioni di sistema finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Considerato che

la Provincia di Pistoia ha in atto un accordo locale tra una pluralità di Enti pubblici oltre che di altri soggetti, pubblici e privati, che operano fattivamente nel territorio provinciale in difesa dei diritti di cittadinanza, denominato "Protocollo d'intesa relativo alla tutela dei diritti di cittadinanza dei cittadini italiani e stranieri e al Centro provinciale di osservazione, informazione e assistenza legale in favore delle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di opinione e di cittadinanza", e che opera in rete con tutti i soggetti che, a livello provinciale, lavorano in ogni forma per la promozione dei diritti di cittadinanza di ogni persona e per il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Tutto ciò visto e considerato le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

   
  ART. 1   
  1.  L'UNAR e la Provincia di Pistoia si impegnano a:
   a. attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;
   b. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso aziorii positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;
   c. definire e promuovere annualmente a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo iriiziative corrgiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;
   d. definire programmi di interventi comuni e attivare collaborazioni, così da poter partecipare a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
   e. collaborare a iniziative di formazione finalizzate a una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
   f. realizzare momenti concordati di formazione e aggiornamento, rivolti agli operatori di Enti pubblici e privati che operano nel territorio provinciale in difesa dei diritti di cittadinanza.
   g. svolgere congiuntamente, tramite le apposite strutture interne, la comunicazione specficatamente rivolta ai media sulle diverse attività e iniziative del Centro, per realizzare, a fini di servizio, la massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini.
 
 
  ART. 2   
  1.  L'UNAR si impegna in particolare a:
   a. produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori nonché alla promozione della consapevolezza sui diritti;
   b. mettere a disposizione propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per eventuali moduli formativi e di aggiornamento chela Provincia di Pistoia intenda organizzare in collaborazione con l'UNAR;
   c. rendere disponibile gratuitamente il sistema informativo del Contact Center UNAR;
   d. rendere disponibile annualmente apposite risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Protocollo.
 
 
  ART. 3   
  1.  La Provincia si impegna in particolare a: Sostenere e valorizzare, attraverso il proprio Centro antidiscrirninazione, le reti territoriali di sportelli e associazioni di settore operanti sul territorio, specie se in condizioni di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni.
 
  2.  Il Centro antidiscrirriinazione, quale organismo con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini vittime di discriminazioni, coerentemente con le funzioni assegnate ex lege e dal Consiglio Provinciale, dovrà:
   1. coordinare le attività delle reti territoriali di sportelli legali e di Associazioni di settore operanti sul territorio provinciale, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discrirriinazioni;
   2. esaminare le eventuali segnalazioni di episodi discriminatori pervenute da singoli cittadini, da realtà associative o dai soggetti appartenenti alla rete territoriale di coordinamento provinciale già attiva sul territorio, nonché denunciare gli stessi qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
   3. elaborare strumenti per il monitoraggio, l'analisi e il contrasto legale di qualsiasi fenomeno discriminatorio;
   4. provvedere alla raccolta dati, nonché alla elaborazione e all'analisi degli stessi, attraverso la messa in rete con il sistema informatico del Contact Center delllUNAR, allo scopo di consentire la efficace condivisione dei dati concernenti il fenomeno sul territorio provinciale;
   5. analizzare il fenomeno del razzismo e delle altre forme di discriminazione sia a livello territoriale che nazionale.
 
 
  ART. 4   
  1.  Per il monitoraggio del presente Protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri (2 designati dalla Provincia e 2 dalllUnar). Il tavolo tecriico di coordinamento, che svolge le proprie funzioni senza oneri aggiuntivi e si riunisce con cadenza semestrale, ha i seguenti compiti:
   1. definire i requisiti minimi per l'attivazione e il funzionamento dei nodi territoriali antidiscriminazione;
   2. programmare le attività comuni di cui all'art. 1 del presente Protocollo;
   3. sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;
   4. diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale, promuovendone la coerente realizzazione.
 
 
  ART. 5   
  1.  La durata del Protocollo è concordemente stabilita in arini tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.
 
 
  ART. 6   
  1.  Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.