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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  
DELIBERA 25 luglio 2018, n. 403
  Avvio del procedimento per l'adozione di un regolamento in materia di rispetto della dignita' umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech e all'istigazione all'odio.  
 


 
  urn:nir:autorita.garanzie.comunicazioni:delibera:2018-07-25;403

Indice


L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2018 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249  , recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  , recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito denominato Testo unico;

VISTO l'art. 7 della Dichiarazione universale de i diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 secondo il quale "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione";

VISTO l'art. 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale delle Nazioni Unite del 1965, ratificata con legge 13 ottobre 1975 , n. 654  , secondo cui "l'espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica";

VISTO l'art. 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione che prevede che "gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione". Tra queste misure lo stesso art. 4 prevede esplicitamente quelle finalizzate a "non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale";

VISTO l'art. 1 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite del 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985 , n. 132  , secondo il quale "la discriminazione contro le donne sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo";

VISTA la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzis mo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa), relativa alla lotta contro il discorso dell'odio adottata l'8 dicembre 2015 che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione etnica sia contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;

VISTO l'art. 17 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 1989 , ratificata con legge 27 maggio 1991 , n. 176  , secondo il quale: "Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spiri to dell'art. 29 [...]";

VISTO l'art. 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 1989 , ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176  , secondo il quale "Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona [...]";

VISTO il preambolo (lettera h) della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18  , in cui si riconosce che "la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del val ore della persona umana";

VISTO l'art. 3 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 , n. 18  , che pone tra i principi della Convenzione stessa la non discriminazione;

VISTO l'art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e in particolare il comma 1, secondo il quale "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

VISTO l'art. 22 ( Diversità culturale, religiosa e linguistica ) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 secondo il quale "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica";

VISTO l' art. 3 della Costituzione  Italiana secondo cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

VISTA la direttiva n. 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTO l'art. 3-ter della direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolam entari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive secondo il quale "Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità";

VISTO l' art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  , recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120  , recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44  "secondo il quale "Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali";

VISTO l' art. 7, comma 2, lett. a) , del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  , recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120  , recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44  " secondo il quale "La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni". La medesima norma precisa che l'Autorità stabilisce ulterio ri regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi contenuti nei programmi di informazione;

VISTO l' art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  , recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120  , recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44  " secondo il quale "L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei dirit ti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici";

VISTO l' art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  , recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120  , recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44  " secondo il quale "I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizio ne italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità";

VISTA la delibera n. 13/08/CSP, del 31 gennaio 2008, recante "Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazi one dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive";

VISTA la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante "Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di inform azione, di approfondimento informativo e di intrattenimento", avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 32, comma 5, e dell'art. 34 del Testo unico secondo il quale i programmi radio - televisivi nella diffusione di notizie devono "uniformarsi a criteri - verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione, che incitino alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità" umana e la sensibilità degli utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l'armonico sviluppo psichico e morale dei minori", nonché devono "rivolgere particolare attenzione alla modalit à di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità trattati avendo cura di procedere ad una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, mirando a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno dell'hate speech, contrastando il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche";

VISTA la delibera n. 442/17/CONS, del 24 novembre 2017, recante "Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento" avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 7, comma 2, lett. a) , 10, comma 1, e 32, com ma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici con particolare riferimento al tema delle molestie a sfondo sessuale il quale - se non affrontato adeguatamente - rischia di perdere connotati informativi per scadere, in alcuni casi, nella colpevolizzazione della vittima che denuncia episodi risalenti nel tempo e in un indiretto attacco alla sua credibilità come persona e come professionista - rischiando così da un lato - di alimentare immagini stereotipate della figura femminile - e dall'altro di generare al contrario, "la gogna mediatica [...] in processi e ostracizzazioni [ ... ] rispetto a episodi nei quali si confondono, in un calderone fuori controllo, violenze, molestie e approcci comunque inadeguati";

VISTA la delibera n. 46/18/CONS, del 6 febbraio 2018, recante "Richiamo al rispetto della dignità umana e alla prevenzione dell'incitamento all'odio - con la quale l'Autorità ha richiamato - i fornitori di servizi media audiovisivi a garantire nei programmi di informazione e comunicazione il rispetto della dignità umana e a prevenire forme dirette o indirette di incitamento all'odio, basato su etnia, sesso, religione o nazionalità - alla luce dei dati di monitoraggio sul pluralismo politico/istituzionale relativi al periodo 29 gennaio - 4 febbraio 2018 dai quali la trattazione di casi di cronaca relativi a reati commessi da immigrati appariva - orientata, in maniera strumentale, ad evidenziare un nesso di causalità tra immigrazione, criminalità e situazioni di disagio sociale e ad alimentare forme di pregiudizio razziale nei confronti dei cittadini stranieri immigrati in Italia, contravvenendo ai principi di non discriminazione e di tutela delle diversità etniche e culturali che i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di diffusione radiotelevisiva";

VISTO il "Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi" denominato "Codice media e sport", recepito con il Decreto del Ministero delle comunicazioni del 21 gennaio 2008 n. 36;

VISTO l' art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69  secondo il quale "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori [...]";

VISTO il "Testo unico dei doveri del giornalista", approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nel la riunione del 27 gennaio 2016 che stabilisce che "il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di le gge poste a loro salvaguardia; [...] applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network";

VISTO, in particolare l'art. 9 del "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", allegato al "Testo unico dei doveri del giornalista" sopra citato, che stabilisce che nell'esercitare il diritto - dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali;

VISTA la carta dei servizi per il superamento delle barriere comunicative approvata dal Tavolo permanente di confronto CNU - AGCOM - Associazioni persone con disabilità istituito il 16 aprile 2012;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni - comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira - devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, nonché con l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e con la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;

CONSIDERATO che la crescente centralità, nel dibattito pubblico nazionale ed internazionale, delle politiche di governo dei flussi migratori provenienti da paesi in stato di guerra o di emergenza economico - sociale, sembra generare posizioni polarizzate e divisive in merito alla figura dello straniero e alla su a rappresentazione mediatica, favorendo generalizzazioni e stereotipi che minano la coesione sociale, nonché offendono la dignità della persona migrante o in ogni caso di categorie di persone oggetto di discorsi d'odio e di discriminazi one su base etnica o religiosa;

CONSIDERATO che, proprio in ragione della pervasività del mezzo radiotelevisivo e dell'importante contributo che l'informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un'opinione pubblica su lla corretta rappresentazione dello straniero, sull'inclusione sociale e sulla promozione della diversità al fine di prevenire e combattere fenomeni di discriminazione, spesso alimentati da strategie di disinformazione, in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, in particolare allorquando alimentato da notizie inesatte, tendenziose o non veritiere;

CONSIDERATO che il fornitore del servizio di media è tenuto a fornire informazioni veritiere e a correggere tempestivamente e accuratamente eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e ad assicurare la facoltà di replica e che sul fornitore grava comunque la responsabilità di assicurare la diffusione di notizie complete ed imparziali, che non siano idonee ad alimentare pregiudizi o convinzioni basate su discriminazioni derivanti da ragioni etniche, o di appartenenza religiosa o di sesso;

CONSIDERATO che con il termine "hate speech", si intende l'utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondatisull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizi oni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet , i social network o altre piattaforme telematiche;

CONSIDERATO che l'art. 2 dell'Additional Protocol to the Convention on Cybercrime concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer system del 28 gennaio del 2003 , firmato dall'Italia in attesa di ratifica, definisce materiale razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, qualsiasi immagine o altra rappresentazione di idee o di teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza, contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica, o della religione, se questi fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti";

CONSIDERATO che l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), nel dicembre 2009, prendendo atto del rapporto "Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses" dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (Decision No. 9/09 "Combating Hate Crimes") invitando gli Stati membri dell'organizzazione anche ad indagare il potenziale legame tra un uso sempre crescente di internet e la diffusione di opinioni che possano costituire un incitamento, motivato da pregiudizio, alla violenza ovvero a crimini generati dall'odio, meglio noti con il termine di "hate crimes", e a sensibilizzare la società civile e l'opinione pubblica sul tema, al fine di garantire un approccio globale alla lotta contro questa tipologia di crimine;

CONSIDERATO che in Italia, secondo gl i ultimi dati diffusi nell'anno 2016 dall'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), i crimini generati dall'odio, prevalentemente basati su razzismo e xenofobia sono quasi raddoppiati nell'arco di un triennio, confermando i timori di una possibile correlazione tra la crescente diffusione dei discorsi d'odio (hate speech) sui diversi media e l'incremento di aggressioni concrete e violente (hate harm), ancorché isolate, nei confronti di categorie di persone oggetto di azioni mirate, secondo un preoccupante schema che sembra accomunare, peraltro, i numerosi episodi accaduti negli ultimi mesi, con la ribalta ass unta, sui diversi media, dal dibattito pubblico nazionale ed internazionale sul governo delle politiche migratorie di soccorso umanitario, di accoglienza e di integrazione;

CONSIDERATO che gli argomenti trattati nei programmi informativi e di intratt enimento radio - televisivo diventano sempre più di frequente oggetto di attenzione, discussione, polarizzazione ed estremizzazione nei social media, che rappresentano forme significative, talvolta prevalenti per alcune fasce della popolazione, di accesso alle informazioni, nonché di espressione, formazione e sedimentazione dell'opinione pubblica, spesso alimentando artate strategie di disinformazione finalizzate a sostenere discorsi d'odio o comunque a diffondere rappresentazioni strumentali, falsa te e discriminatorie dei complessi fenomeni osservati;

CONSIDERATO che gli argomenti trattati nei progrAmmi informativi e di intrattenimento diventano sempre più di frequente oggetto di attenzione e discussione nei socialmedia che rappresentano forme significative di espressione e formazione dell'opinione pubblica;

CONSIDERATO che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell' art. 21 della Costituzione  come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica e che l'esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, di essenzialità e continenza, a partire dalla corretta rappresentazione dei fatti e dalla diffusione di dati verificati e di comparazioni statisticamente significative;

RILEVATO che la disposizione di cui all'art. 32, comma 5, del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, pur priva di presidio sanzionatorio diretto nel medesimo Testo unico, ha comunque portata direttamente precettiva sul cui rispetto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di settore preposta alla regolazione e al la vigilanza, esercita funzioni di controllo;

RITENUTA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, al rispetto del principio di non discriminazio ne e alla tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali;

RITENUTA, pertanto, la necessità di fornire una regolamentazione di dettaglio del precetto contenuto nel citato art. 32, comma 5, del Testo unico affinché nei servizi di media audiovisivi e radiofonici sia assicurato l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub specie di dignità della persona e del principio di non discriminazione , oltre che il divieto di incitamento all'odio basato su etnia , sesso, religione e nazionalità , procedendo a tal fine ad un a specific a attività di monitoraggio dell e tematiche di pluralismo politico - sociale rilevanti a tal fine;

UDITA la relazione del Presidente e del Commissario Antonio Nicita, relatori;

DELIBERA


   
  Art. 1   
  1.  Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3  e 7  del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici , l'Autorità adotta un regolamento attuativ o dei principi sanciti nell' art. 32, comma 5, del medesimo Testo unico  , ai fini del monitoraggio e della vigilanza del divieto ivi sancito.
 
  2.  A tal fine, è avviato un procedimento per l'adozione del regolamento che, previa consultazione pubblica finalizzata ad acquisire ogni più utile element o di informazione da parte dei soggetti interessati, si conclude nel termine di 180 giorni decorrenti dal la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.
 
  3.  Lo schema di cui al comma 2  deve individuare l'ambito delle fattispecie riconducibili al dettato normativo, soggette al potere di vigilanza e sanzionatorio dell'Autorità.
 

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

 

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita